L' educazione degli adulti nel disegno di legge approvato dalla Giunta
provinciale
I riferimenti nel testo "Sistema educativo di Istruzione e Formazione
della provincia di Trento"
Art. 2
Finalità e principi generali
f) favorire e sostenere l'educazione permanente sia nell'ambito dell'istruzione
che della formazione, per garantire l'apprendimento lungo tutto l'arco della
vita;
i) incentivare la prosecuzione degli studi successivi al secondo ciclo,
compresa l'alta formazione professionale, anche nell'Unione europea e
all'estero;
j) favorire l'accoglienza e l'integrazione culturale dei cittadini stranieri e
degli immigrati;
k) promuovere l'integrazione e la collaborazione del sistema educativo
provinciale con il territorio e valorizzare la partecipazione delle famiglie;
2. Il sistema educativo provinciale realizza le finalità indicate nel
comma 1 mediante:
a) l'individuazione e la programmazione degli obiettivi e degli interventi;
b) la reciproca integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione
nel
complesso unitario delle politiche pubbliche di settore perseguite dalla
Provincia, e in
particolare delle politiche attive del lavoro;
Art. 7
Integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione con quelle
dello sviluppo economico e sociale del territorio
Nell'ambito della programmazione provinciale di sviluppo il sistema educativo
provinciale concorre alla crescita sociale ed economica del territorio, curando
in particolare la formazione dei giovani e degli adulti, sostenendo la ricerca
in campo educativo, dando impulso e promuovendo l'integrazione con gli altri
componenti del sistema economicosociale trentino.
Le linee d'integrazione delle politiche economiche, dell'istruzione e
formazione e del lavoro sono definite nell'ambito del programma di sviluppo
provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4
(Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme
in materia di contabilità e di zone svantaggiate).
La Provincia promuove inoltre il coordinamento delle politiche educative con
quelle sociali, sanitarie, culturali, ambientali e sportive per realizzare,
valorizzando competenze e risorse, progetti e azioni che rendano effettivi il
diritto all'istruzione e alla formazione lungo l'intero arco della vita, in
attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 2, attraverso l'apporto dei
diversi comparti e settori.
Art. 20
Collaborazione delle istituzioni scolastiche e formative operanti nel
territorio delle comunità
Le istituzioni scolastiche e formative concorrono allo sviluppo del territorio
in cui operano attraverso la programmazione dell'offerta formativa coerente ai
bisogni del territorio delle comunità di cui al provvedimento
legislativo concernente "Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in
materia di esercizio della potestà legislativa nonché di
attribuzione e di esercizio delle attività amministrative dei comuni,
delle comunità e della Provincia autonoma di Trento in attuazione dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza" e
operano per l'integrazione e la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e
formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali.
A tal fine le istituzioni scolastiche e formative provinciali attivano apposite
forme di collaborazione, anche consortili, con le comunità e i comuni
nel cui territorio operano per:
a) l'individuazione delle esigenze di educazione e di formazione e il
coordinamento dell'offerta formativa scolastica, anche al di fuori dei cicli
scolastici e formativi, rivolta ai giovani e agli adulti, anche immigrati;
l'individuazione delle risorse umane, ivi compreso il personale docente e non
docente delle istituzioni scolastiche e formative da utilizzare, anche
attraverso la mobilità temporanea, per la realizzazione delle
attività comuni;
Al fine del coinvolgimento e dell'individuazione di decisioni condivise su
tematiche di comune interesse relative all'offerta formativa, le istituzioni
scolastiche e formative provinciali e i responsabili delle forme collaborative
previste dal comma 2 possono definire accordi di programma o convenzioni con:
a) istituzioni scolastiche e formative paritarie, al fine di realizzare
iniziative di collaborazione gestionale, di carattere educativo, formativo e
sportivo, anche per assicurare l'integrazione e la continuità
dell'offerta formativa;
b) soggetti pubblici e privati o associazioni anche dei datori di lavoro o dei
lavoratori operanti sul territorio, allo scopo di predisporre progetti e
reperire risorse, definendo i criteri e le modalità per la realizzazione
degli obiettivi concertati;
c) enti o istituzioni pubblici e privati o associazioni, per acquisire o per
fornire particolari servizi, ivi compresa la progettazione di percorsi
innovativi, comunque inerenti alle finalità dell'istituzione scolastica
e formativa, per la partecipazione a iniziative formative che prevedano la
realizzazione di attività connesse all'insegnamento di discipline
previste dai piani di studio e in particolare per organizzare esperienze di
alternanza, di tirocinio e di collegamento con il mondo del lavoro per gli
studenti del secondo ciclo.
Art. 36
Consiglio del sistema educativo provinciale
E' istituito il consiglio del sistema educativo provinciale, quale organo di
partecipazione e di rappresentanza delle componenti della comunità
scolastica. Il consiglio resta in carica per la durata della legislatura.
Il consiglio esprime parere sugli atti provinciali d'indirizzo e di
programmazione in
materia di:
d) educazione permanente svolta dalle istituzioni scolastiche e formative;
Art. 48
Definizioni
Ai fini di questa legge valgono le seguenti definizioni:
a) "obiettivi generali del processo formativo": definiscono i
comportamenti cognitivi e affettivo relazionali, le conoscenze, le
abilità e le competenze che gli studenti devono possedere al termine di
un ciclo di studio e costituiscono il profilo educativo, culturale e
professionale dello studente;
b) "standard formativi": costituiscono i livelli attesi di
qualità dell'apprendimento e della formazione e sono il presupposto per
la valutazione e la regolamentazione dei processi;
c) "piani di studio provinciali": strumento per il raggiungimento
degli standard formativi; contengono gli obiettivi specifici di apprendimento e
la quantificazione oraria annuale minima delle singole discipline per la
scuola del primo e secondo ciclo, nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni e del profilo educativo, culturale e professionale dello studente
previsti dallo Stato;
d) "piani di studio delle istituzioni": definizione
dell'attività didattica ed educativa di ciascuna istituzione scolastica
e formativa al fine della differenziazione dei percorsi formativi; sono
definiti sulla base dei piani di studio provinciali e li adeguano alle esigenze
del proprio contesto territoriale, esercitando le compensazioni fra materie
consentite in applicazione dell'autonomia didattica e organizzativa;
e) "obiettivi specifici di apprendimento": elenco di conoscenze e
abilità utilizzate dagli insegnanti per la progettazione delle
unità di apprendimento previste dai piani di studio personalizzati;
f) "crediti scolastici e formativi": riconoscimento di conoscenze o
competenze acquisite e accertate all'interno dell'istituzione scolastica o
anche attraverso la frequenza di stage o altre attività ed esperienze
esterne alla scuola documentabili e significative al fine della valutazione da
parte del sistema scolastico;
g) "certificazione": descrizione dei percorsi svolti e delle
competenze acquisite allo scopo della loro esplicitazione per la frequenza di
successivi percorsi educativi e ai fini lavorativi.
Art. 53
Passaggi tra percorsi formativi, crediti formativi e certificazione delle
competenze
Gli studenti possono passare da un percorso all'altro del secondo ciclo di
istruzione secondo i casi e le modalità disciplinati con regolamento,
nel rispetto degli standard formativi previsti per ciascun percorso. Le
istituzioni scolastiche e formative attivano apposite iniziative didattiche
integrate a sostegno dei passaggi da un percorso all'altro, volte ad assicurare
l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
La Provincia approva indirizzi generali per la definizione dei criteri di
riconoscimento dei crediti da parte delle istituzioni, in modo da consentire la
comparabilità e l'omogeneità delle competenze. Le istituzioni
provvedono alla certificazione delle competenze e alla valutazione dei crediti
acquisiti dagli studenti secondo i criteri definiti dal comma 3.
Le istituzioni scolastiche e formative individuano i criteri per il
riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai
percorsi dei singoli studenti, avuto riguardo agli obiettivi specifici di
apprendimento e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi
tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione dei percorsi
all'interno del sistema educativo provinciale, di agevolare le uscite e i
rientri tra percorsi del secondo ciclo e mondo del lavoro. Le istituzioni
individuano inoltre i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi
relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento
dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente
accertate o certificate.
Capo V
Educazione permanente
Art. 62
Interventi di educazione permanente
La Provincia promuove l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita mediante
l'educazione permanente, comprensiva dell'istruzione e della formazione
permanente, allo scopo di migliorare le conoscenze, le abilità e le
competenze in una prospettiva di crescita personale, sociale, professionale e
lavorativa. L'educazione permanente si realizza nel sistema educativo
provinciale, attraverso le politiche attive del lavoro e nell'educazione non
formale, attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio.
La Provincia riconosce la valenza strutturale delle attività di
educazione permanente e contribuisce alla costruzione di un sistema integrato
attraverso:
a) l'individuazione di strumenti per il riconoscimento di crediti scolastici,
formativi e lavorativi anche non formali;
b) l'implementazione dei servizi di orientamento per l'accesso ai percorsi
formativi mirati ai soggetti in formazione;
c) il coordinamento degli obiettivi formativi mirati all'esercizio del diritto
di cittadinanza;
d) la promozione di attività di raccordo tra soggetti che operano sul
territorio per il coordinamento dell'offerta di educazione permanente;
e) la trasparenza delle procedure di espletamento del servizio fornito.
La Provincia promuove anche attività a favore della comunità con
particolare riferimento alle esperienze scolastiche e formative residenziali,
alla documentazione, all'integrazione europea, all'orientamento scolastico e
formativo, nonché alla conoscenza delle lingue e delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
Art. 63
Educazione degli adulti da parte delle istituzioni scolastiche e formative
Il sistema educativo provinciale definisce gli interventi di istruzione e
formazione degli adulti da realizzarsi dalle istituzioni scolastiche e
formative; essi costituiscono parte degli interventi di educazione permanente.
Per educazione degli adulti s'intende l'insieme delle attività formative
formali e non formali in sostituzione o prolungamento dell'educazione
scolastica, formativa, di livello universitario e professionale.
La Provincia, nel riconoscere la specificità dell'offerta scolastica e
formativa rivolta alla popolazione in età adulta:
a) sostiene e incentiva l'attuazione presso le istituzioni scolastiche e
formative di corsi e di attività finalizzati all'acquisizione e
all'ampliamento delle competenze di base, al conseguimento dei titoli di studio
per l'esercizio efficace della cittadinanza attiva, in relazione agli
orientamenti europei e nazionali, allo sviluppo della società della
conoscenza, agli specifici contesti culturali locali;
b) promuove il rinnovamento e lo sviluppo dei percorsi formativi con il fine di
rispondere ai bisogni di nuova alfabetizzazione e di potenziamento delle
abilità nelle tecnologie, scienze, matematica e lingue straniere, per
facilitare l'integrazione sociale e culturale degli stranieri, orientare i
cittadini all'interno delle molteplici opportunità formative nella
scelta di personali percorsi di crescita, anche sviluppando abilità di
apprendere ad apprendere;
c) promuove e sostiene gli interventi di formazione permanente volti a favorire
i processi di apprendimento, di cambiamento e di crescita professionale, anche
attivati nei contesti di lavoro dalle istituzioni scolastiche e formative in
una prospettiva di sviluppo organico del sistema.
La Provincia individua:
a) le modalità di organizzazione sul territorio dell'offerta di
educazione scolastica e formativa in età adulta e i criteri di accesso
da parte dell'utenza;
b) i criteri per l'organizzazione dell'offerta formativa da parte delle singole
istituzioni scolastiche e formative, compresa l'attività di
orientamento;
c) l'insieme delle competenze di base di riferimento e i conseguenti criteri di
certificazione;
d) le modalità di riconoscimento dei crediti scolastici, formativi e
lavorativi dei percorsi pregressi e di attestazione dei percorsi non formali,
nonché di riconoscimento delle competenze spendibili anche a livello
europeo;
e) gli strumenti e le modalità per il raccordo su base territoriale tra
le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti;
f) i criteri per l'utilizzo delle strutture e delle risorse.
Art. 68
Inserimento e integrazione degli studenti stranieri
In applicazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), la Provincia promuove e sostiene la
realizzazione di interventi e attività a favore degli studenti
stranieri, volti a:
a) facilitare l'inserimento nei percorsi del sistema educativo e agevolare
l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana;
h) sostenere l'educazione permanente e favorire la relazione tra l'istituzione
scolastica e
formativa e le famiglie straniere;
