ISTITUTO COMPRENSIVO

DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

TIONE DI TRENTO

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REGOLAMENTO

DI

ISTITUTO

 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 dicembre 2001

 

 

         Le norme del presente Regolamento intendono tradurre, in termini di trasparenza, i princìpi enunciati nella Carta dei Servizi scolastici e gli orientamenti assunti nel Progetto d’Istituto, al fine di assicurare un clima positivo nella scuola, ed efficienza/efficacia nell’erogazione del pubblico servizio.

 

 

INDICE

 

 

Titolo 1°             LA CONVIVENZA SCOLASTICA:

 

            CAPO I      Gli alunni

         CAPO II     Le famiglie

         CAPO III    I docenti

         CAPO IV    Il personale non docente

         CAPO V     Il capo di Istituto

 

 

Titolo 2°             LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA:

 

         CAPO I      Gli organi collegiali

            CAPO II     Le assemblee

         CAPO III    Il Consiglio di Classe/Interclasse

         CAPO IV    Il Collegio dei Docenti

         CAPO V     Il Consiglio di Istituto

         CAPO VI    Il Comitato di Valutazione

 

 

Titolo 3°             GESTIONE DELLE RISORSE

 

         CAPO I      L’organizzazione del Istituto

         CAPO II     Le attrezzature

         CAPO III    I locali scolastici

 

 

Titolo 4°             DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Norme di comportamento per gli alunni

 

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TITOLO 1°

LA CONVIVENZA SCOLASTICA

 

CAPO I     GLI ALUNNI

 

 

Art. 1

La scuola come ambiente di crescita individuale e sociale

 

            Le norme che consentono un’ordinata vita della comunità scolastica e le condizioni per un impegno produttivo debbono scaturire come risultato dell’azione educativa dalla quotidiana esperienza sociale. La disciplina non è intesa, quindi, né come semplice adeguamento a regole precostituite, né come imposizione autoritaria di comportamenti ritenuti perfetti, ma piuttosto come positiva convivenza secondo norme scoperte anche dagli alunni.

            Non è pensabile perciò un “ordinamento” predisposto una volta per tutte.

            Le comunità scolastiche, ed ogni comunità in momenti successivi, vivranno una prassi normativa diversa a seconda del livello di autocoscienza e di autocontrollo raggiunti.

 

Art. 2

Regole partecipate e condivise

 

            Nello spirito dell’articolo 1, gli insegnanti di ogni scuola potranno organizzare assemblee degli alunni, secondo le modalità che riterranno più opportune al fine di condurli a riflettere sull’ordinamento interno, precisando comportamenti, convenzionalmente ritenuti positivi nelle situazioni tipiche della vita scolastica (entrata, uscita, trasferimenti, attese, eventuale mensa, viaggio in scuolabus, ecc.) e curando periodicamente eventuali adattamenti

            I Consigli di classe e Interclasse, con la presenza dei genitori, prenderanno visione degli ordinamenti, facendone oggetto di riflessione.

            E’ possibile predisporre progetti specifici per la regolamentazione di situazioni particolari (gestione degli spazi comuni, intervallo...). in linea con il presente Regolamento

 

Art. 3

Il modello cooperativo

 

            Gli alunni dovranno essere progressivamente coinvolti nella gestione ordinaria della vita scolastica e stimolati, nelle forme pedagogicamente ritenute più appropriate, all’assunzione di responsabilità nei confronti della comunità  scuola.

 

Art. 4

Calendario scolastico

 

            Il calendario scolastico viene determinato in base alla delibera della Giunta Provinciale.

            Il Consiglio di Istituto, nel rispetto della quantificazione dei giorni annuali effettivi di scuola e dell’articolazione degli stessi, delibera i giorni di sospensione delle lezioni a disposizione dell’Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti.

Il Calendario approvato va esposto all’albo e comunicato alle famiglie.

 

Art. 5

Orario delle lezioni

 

            L’orario d’inizio e termine delle lezioni e la loro scansione settimanale vengono stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto, acquisito il parere del Collegio Docenti.

 

 

 

Art. 6

Iscrizioni e formazione delle classi

Gli alunni hanno diritto a frequentare la scuola del comune di residenza o, se soppressa, quella di nuova aggregazione. Le iscrizioni in altri plessi potranno essere accolte compatibilmente con le disponibilità degli spazi e le risorse di organico. Nel caso di richieste di iscrizioni superiore ai limiti di legge, ed in presenza di disponibilità di posti, il Consiglio di Istituto fisserà i criteri di priorità cui attenersi nell’accettazione delle domande.

Nel caso di iscrizione in scuola di zona di utenza diversa da quella di residenza la famiglia si impegna a:

·           provvedere al trasporto del figlio, ritirandolo all’uscita personalmente, o delegando persona maggiorenne;

·           rispettare gli orari delle lezioni;

            Nella formazione delle classi parallele dello stesso modello organizzativo si procederà secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio Docenti:

 

Art. 7

Diritti e doveri

            Nello spirito dello statuto delle studentesse e degli studenti, le regole saranno improntate alla realizzazione di un ambiente accogliente per soddisfare bisogni di apprendimento, di crescita umana e di educazione alla convivenza democratica. Non si agirà sugli alunni, ma con loro, per metterli in grado di sperimentare modalità di espressione, di comunicazione, di apprendimento gratificanti e responsabilizzanti.

            Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività programmate dalla scuola alle quali hanno dato la loro adesione, con puntualità, rispetto degli insegnanti, degli altri operatori scolastici e dei coetanei, usando in modo responsabile e funzionale sussidi,  attrezzature e strutture.

            In caso di danno volontario causato alla struttura scolastica o alle attrezzature, i responsabili saranno tenuti al risarcimento adeguato.

 

Art. 8

Ritardi,  assenze,  uscite anticipate

            Per la responsabilità connessa con la vigilanza degli alunni, i genitori sono tenuti a giustificare per iscritto i ritardi e le assenze. Il rientro dopo una assenza per malattia superiore ai 5 giorni deve essere giustificato da certificato medico attestante l’avvenuta guarigione.

            In caso di assenze già previste, i genitori sono tenuti ad avvisare gli insegnanti, affinchè possano organizzare in modo idoneo l’attività didattica.

            L’uscita dalla scuola prima del termine delle lezioni va preceduta da richiesta scritta del genitore; l’alunno deve essere prelevato da un familiare adulto, o da persona maggiorenne con delega scritta.

            Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe; in caso di ripetuto e non giustificato ritardo gli insegnanti, ed in secondo luogo il Dirigente Scolastico, segnaleranno ai genitori la necessità di rispetto dell’orario.

 

Art. 9

Infortuni

            In caso di malessere o di infortunio lieve, l’insegnante, se valuterà opportuno il rientro anticipato a casa, provvederà ad avvisare o far avvisare telefonicamente la famiglia;.

            In caso di incidente per il quale si ritenga necessario l’intervento immediato del medico o il ricovero in ospedale, l’insegnante provvederà a telefonare o a far telefonare al pronto soccorso e alla famiglia.

            L’infortunio va denunciato alla Compagnia Assicurativa tramite la segreteria su apposito modulo non oltre i 30 giorni successivi all’incidente.

 

Art. 10

Alunni trasportati

            La scuola si attiverà affinché il trasporto degli alunni sia funzionale all’orario delle lezioni.

La vigilanza degli alunni trasportati, che giungono a scuola prima dell’entrata in servizio degli insegnanti, è organizzata in base ai criteri della delibera della Giunta Provinciale; la scuola è altresì tenuta ad assicurare la vigilanza all’uscita dall’ edificio scolastico fino al mezzo di trasporto.

Se il genitore ritira direttamente il figlio, deve avvisare l’insegnante incaricato della sorveglianza per assicurare il dovuto controllo dei presenti.

 

 

 

Art. 11

Gli alunni in situazione di handicap.

            L’integrazione degli alunni in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto dei principi dell’art. 3 della Costituzione e degli articoli 12 e 14 della Legge 5.2.92, n. 104. Essi ricevono l’istruzione all’interno delle classi comuni ed hanno diritto ad un sostegno specifico, attraverso l’assegnazione di insegnanti di sostegno ed assistenti educatori, in relazione alla tipologia dell’handicap.

            L’insegnante di sostegno è risorsa della classe e del modulo cui viene assegnato e ne assume la contitolarità . Tutto il Team docente, con la collaborazione degli eventuali assistenti educatori, è responsabile del progetto di integrazione.

Per ogni alunno portatore di handicap dovrà essere compilato, in collaborazione con specialisti e famiglia, un profilo dinamico funzionale che indichi le caratteristiche fisiche, psichiche, affettive, sociali; rilevi difficoltà, capacità e possibilità di recupero dell’alunno e un Piano Educativo Personalizzato. Il profilo deve essere aggiornato periodicamente.

Il PEP deve essere predisposto entro il 2° mese e verificato in appositi incontri di équipe verbalizzati, almeno uno di inizio e uno di fine anno.

            Gli insegnanti predispongono, a seconda delle esigenze degli alunni, progetti che colleghino i vari gradi di scuola (materna/elementare, elementare/media e media/postmedia) per facilitare la continuità educativa e favorire il superamento delle difficoltà nell’ integrazione scolastica. Quando sia ritenuto opportuno, saranno definiti e attivati i progetti ponte.

            Gli insegnanti avranno cura di segnalare i necessari adeguamenti delle strutture scolastiche per accogliere gli alunni in difficoltà (richieste di arredi e di materiali didattico-specialistici).

            Per un approfondimento della problematica generale è prevista la costituzione di un apposito gruppo di studio all’interno dell’Istituto, coordinato dal Dirigente Scolastico e/o da un docente delegato, e composto dai docenti delle classi coinvolte nell’integrazione, dagli insegnanti di sostegno,  e dagli assistenti educatori.

 

 

art. 12

Interventi disciplinari

Gli insegnanti adottano interventi correttivi nei confronti degli alunni graduandoli sulla gravità delle mancanze ai loro doveri di studenti.

            Tali interventi consistono in:

·        richiamo verbale

·        annotazione sul libretto personale o altro strumento di collegamento scuola/famiglia

·        annotazione sul registro

·        segnalazione al Dirigente Scolastico con richiesta di indirizzare comunicazione ai genitori

·        sospensione dalle lezioni

·        sospensione da uscite formative/viaggi di istruzione, ma con obbligo di frequenza.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari e comunque per periodi non superiori ai 15 giorni.

            I provvedimenti disciplinari non sono da  considerarsi strumento educativo privilegiato, ma possono essere utilizzati nei casi in cui si riscontri una reale efficacia al fine educativo. Infatti dovranno tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica:

I genitori dell’alunno interessato saranno informati sia del provvedimento adottato, sia delle cause che l’hanno determinato.

Nel caso di allontanamento si individueranno, per quanto possibile, modalità di rapporto con lo studente e con i suoi genitori in modo da preparare il rientro nella comunità scolastica:

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 

 

Art. 13
Alunni stranieri

La scuola si impegna a favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri .

Con adeguati atteggiamenti ed azioni da parte di tutti gli operatori, la scuola si fa promotrice di iniziative che favoriscano il loro inserimento nelle singole realtà classe, in un ambiente sereno, attraverso interventi il più possibile individualizzati e ponendo attenzione a rimuovere gli ostacoli linguistico – culturali esistenti.

 

CAPO II   LE FAMIGLIE

 

Art. 14

Diritto all’informazione

            All’inizio dell’anno scolastico, in occasione dell’assemblea che precede l’elezione per il rinnovo del Consiglio di Classe - Interclasse, i genitori vengono informati dagli insegnanti della classe sul Progetto di Istituto, sulla programmazione educativa e su quella didattica e possono, su richiesta, averne copia fotostatica a pagamento.

            Gli insegnanti individueranno le modalità idonee a consentire ai genitori di prendere visione regolarmente degli elaborati scolastici individuali.

            La scuola garantirà puntuali informazioni riguardo la sospensione delle lezioni in occasione di scioperi, assemblee sindacali, e iniziative che comportino uscite didattiche degli alunni dalla scuola e, più in generale, l’attività di offerta formativa nei suoi diversi aspetti; gli avvisi, di norma, devono essere firmati per presa visione o per autorizzazione.

 

Art. 15

Impegno collaborativo

            Per il buon esito del percorso formativo, la famiglia deve collaborare con la scuola e sostenere i figli nel rispetto degli impegni nello studio domestico, controllando anche il diario scolastico (o strumento alternativo) e partecipando alle udienze. E’ diseducativo esprimere critiche, accuse e riserve alla scuola e ai docenti in presenza dei figli minori; le rimostranze vanno presentate nelle sedi opportune con atteggiamento costruttivo. I rappresentanti dei genitori eletti negli Organi Collegiali, possono esprime un Comitato Genitori ai sensi dell’art. 15 D. L  297/94.

 

 

Art. 16

Rapporti scuola - famiglia

            I rapporti scuola – famiglia vengono definiti dal Consiglio di Istituto in base alla proposta del Collegio Docenti, che ne precisa modalità e criteri.

            Gli incontri con i genitori hanno carattere periodico e possono essere collegiali o individuali.

            Il calendario e l’orario delle udienze vengono comunicati in forma scritta alla famiglia con congruo anticipo.

            Qualora la famiglia abbia necessità motivate di ulteriori incontri con i docenti, gli insegnanti sono disponibili su appuntamento.

 

 

 

CAPO III  I  DOCENTI

 

Art. 17

Vigilanza degli alunni

 

            Gli insegnanti sono responsabili ai sensi dell’art. 2048 del C.C. degli alunni loro affidati.

L’obbligo della vigilanza si estende anche al di fuori dell’orario di lezione; in particolare:

a)    entrata: gli alunni sono presi in carico dall’insegnante 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni sia antimeridiane che pomeridiane; essi vengono accolti all’ingresso dell’edificio; per gli alunni trasportati, che giungono a scuola in anticipo rispetto all’entrata in servizio degli insegnanti, è prevista una modalità di assistenza adeguata; prima di quel momento la famiglia ha la responsabilità della vigilanza dei propri figli;

b)   uscita: al termine delle lezioni gli alunni vengono accompagnati fino al cancello della scuola e gli alunni trasportati fino al mezzo di trasporto;

c)    intervallo e interscuola: si svolge, se le condizioni atmosferiche non lo impediscono, all’aperto. All’uscita in cortile gli alunni sono accompagnati dall’insegnante dell’ora precedente e, al rientro, dall’insegnante dell’ora successiva; la vigilanza sia nel cortile, sia negli atri o nei corridoi, è assicurata dagli insegnanti in servizio che hanno il turno di sorveglianza. Dove gli spazi sono ampi, i docenti si disporranno a zone per un adeguato controllo; la scuola assicura la vigilanza anche degli alunni che restano nell’edificio per ragioni motivate ed in particolare per motivi di salute.

d)   mensa: poiché la mensa fa parte del tempo scuola, la vigilanza in tali momenti costituisce parte integrante dell’attività didattico–educativa e gli insegnanti ne sono corresponsabili sia all’interno che all’esterno dell’edificio.

 

 

Art. 18

Programmazione educativa

            In occasione dell’assemblea di inizio anno, i docenti del consiglio di Classe e di Interclasse illustreranno ai genitori le iniziative programmate per l’attuazione  del Progetto di Istituto; esse riguarderanno in particolare:

  • l’organizzazione scolastica: organico docente, ambiti di responsabilità, gestione delle risorse;
  • le attività organizzate dalla scuola: curricolo, laboratori, mostre, visite guidate, ampliamento dell’offerta formativa...;
  • la continuità educativa.

 

 

 

Art. 19

Programmazione didattica

            La programmazione didattica predisposta dai docenti, sia individuale che di classe, tiene conto del Progetto di Istituto; essa va illustrata ai genitori nell’assemblea di inizio anno e, se richiesta, deve essere consegnata, anche in copia fotostatica, a pagamento.

            Durante l’assemblea di inizio anno gli insegnanti preciseranno le modalità di assegnazione dei compiti domestici (impegno, carico giornaliero e distribuzione nell’arco della settimana), di correzione, di valutazione e l’uso del diario.

Altri aspetti della programmazione sono così regolati.

* Attività integrative

Uscite formative, visite guidate, viaggi di istruzione e attività formativa svolte in ambiente extrascolastico - attività di ampliamento dell’offerta formativa

Le attività integrative sono iniziative realizzate dalla scuola allo scopo di integrare – arricchire le normali attività didattiche in funzione dello sviluppo equilibrato della personalità e della preparazione didattica degli alunni. Consistono in molteplici proposte e opportunità, attivate con riferimento a competenze e risorse interne, alle offerte del contesto territoriale, indirizzate agli alunni dell’Istituto e svolte sotto la vigilanza pedagogica e la responsabilità della scuola.

            In considerazione delle finalità formative e culturali, richiedono una precisa programmazione didattica e devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici fissati nel Progetto di Istituto.

 

            In relazione all’ambito territoriale, ai tempi di attuazione e alla procedura organizzativa, vengono differenziate in:

1.      uscite formative in ambito locale.

Attività effettuate nell’ambito territoriale delle varie scuole, per conoscere direttamente l’ambiente o approfondire tematiche particolari di studio e ricerca.

Tali uscite possono essere effettuate durante il normale orario delle lezioni e vengono di regola programmate all’inizio dell’anno scolastico, con un impegno, di norma, non maggiore di quattro ore complessive per le elementari e cinque per le medie.

Nel caso di uscite effettuate a piedi, in percorsi sicuri e nelle immediate vicinanze della scuola, è sufficiente la comunicazione alla famiglia e, qualora ciò sia consentito dal numero limitato di alunni, anche un solo accompagnatore per classe. Vale in ogni modo l’autorizzazione una tantum richiesta alla famiglia per tutto l’anno scolastico.

Se il tragitto è più lungo e comporta un’uscita dell’intera giornata l’iniziativa va comunque autorizzata dalla famiglia.

Se si prevede il trasporto, la comunicazione alla Direzione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data prevista.

2.      Visite guidate in ambito provinciale.

Vanno programmate secondo modalità e criteri adeguati all’età degli alunni, adottando tutte le misure necessarie a garantire la loro sicurezza.

Il tempo del trasporto non deve superare la metà della durata complessiva dell’iniziativa, che comunque non deve essere superiore all’arco di una giornata.

Nelle richieste vanno tenuti presente i casi di alunni in situazione di bisogno, prevedendo la possibile assunzione a carico del bilancio degli oneri di partecipazione.

3.      Viaggi di istruzione:

Possono svolgersi anche oltre l’ambito provinciale e per più giorni consecutivi (max 6). La durata del viaggio non può superare un terzo della durata complessiva dell’iniziativa. Può essere effettuato un solo viaggio di istruzione in un anno scolastico.

4.      Settimane formative:

Attività articolate in più giorni che concorrono ad arricchire l’offerta formativa della scuola, applicando metodologie e contenuti innovativi. Hanno carattere residenziale e si svolgono nell’arco di una settimana; vengono programmate dal Collegio Docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto per gli aspetti finanziari ed organizzativi.

5.      Giornate ecologiche e attività sportive:

Contribuiscono a sviluppare la socializzazione e favoriscono la partecipazione ad attività motorie e ad approfondire le conoscenze naturali.

Devono svolgersi nell’arco di una giornata e possono essere organizzate fino al termine dell’anno scolastico.

Per le attività previste dai punti 2 e 5 sono utilizzabili fino ad un massimo di 6 giorni nel corso dell’anno scolastico.

 

            La partecipazione degli alunni alle attività integrative è subordinata all’acquisizione delle dichiarazioni di consenso della famiglia. I genitori devono essere preventivamente informati sulle iniziative di durata superiore al normale orario delle lezioni

Per viaggi di istruzione e settimane formative deve essere assicurata una partecipazione non inferiore ai 2/3 degli alunni della classe interessata.

Gli alunni che partecipano ai viaggi di istruzione e alle settimane formative dovranno essere forniti di adeguati documenti di riconoscimento.

Gli alunni che non prendono parte alle iniziative sono tenuti alla frequenza delle lezioni, secondo modalità predisposte dagli insegnanti di classe e della classe che li accoglie.

            Le scuole, nella programmazione delle iniziative, si atterranno a criteri di contenimento della spesa.

            E’ obbligatoria la compilazione preventiva di modelli predisposti in relazione alla tipologia specifica dell’uscita.

            Per l’attuazione delle iniziative non possono essere autorizzati automezzi privati delle famiglie o del personale scolastico.

            Le iniziative hanno come base di partenza e di arrivo la località in cui ha sede la scuola; eventuali eccezioni possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

 

*Aspetti finanziari relativi alle attività integrative

a)                 all’atto dell’iscrizione le famiglie verseranno l’importo totale della quota prevista per il trasporto, l’ospitalità, e per le spese di tipo organizzativo;

b)                 la mancata partecipazione dà diritto al rimborso della quota, fatti salvi i casi in cui tale rimborso comporti un aggravio per gli altri partecipanti o per la scuola con un conseguente aumento di spesa;

c)                  la scuola si riserva la possibilità di intervenire con fondi di bilancio in casi di famiglie con minimo vitale o disagio economico accertato; ogni caso sarà valutato singolarmente con gli insegnanti di classe e il Dirigente Scolastico, avvalendosi se opportuno del contributo dei servizi  sociali.

 

*Personale docente impegnato nell’accompagnamento

            Per le uscite, fatta salva la situazione prevista al comma 1 dell’art 18, è prescritto un accompagnatore ogni 15 alunni.

Per le uscite extraterritorio comunale, considerate le esigenze di sicurezza, sono previsti almeno due accompagnatori per gruppo.

            Il personale accompagnatore viene individuato fra i docenti della classe, salvo accertata impossibilità degli stessi.

            A detto personale fanno carico le responsabilità di cui all’art.2047 del Codice Civile, integrato dalla norma di cui all’art. 61 della Legge 312 del 1980, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Il Dirigente Scolastico provvede al rilascio del nulla osta; qualora non ritenga opportuna l’iniziativa può vietare l’uscita e invitare i docenti interessati a rivedere la loro decisione.

            Le attività che comportino interventi di esterni devono essere programmate tenendo conto che l’esperto non sostituisce l’insegnante, il quale rimane responsabile della classe e dell’attività didattica.

 

Art. 20

Diritti sindacali

            A ciascun insegnante è contrattualmente riconosciuto il diritto di aderire ad assemblee sindacali previste dalla contrattazione decentrata, in orario di lavoro, fino a un massimo di ore annue previsto dal contratto di lavoro; in questo caso viene inviata comunicazione scritta alle famiglie come l’ eventuale sospensione delle lezioni e/o con l’indicazione dell’ora di inizio ritardato o di termine anticipato. I genitori sono tenuti a prenderne visione e a controfirmarla.

            Il diritto di sciopero è costituzionalmente protetto e viene esercitato nel rispetto della Legge; gli insegnanti possono essere delegati dal Dirigente Scolastico a informare tempestivamente le famiglie.

 

 

CAPO IV  IL PERSONALE NON DOCENTE

 

Art. 21

Il personale ausiliario

 

            Il personale ausiliario provinciale o dipendente  dall’amministrazione comunale collabora al buon funzionamento della scuola, assicurando la pulizia e l’igiene dei locali, con particolare attenzione ai servizi igienici; collabora inoltre con gli insegnanti quando sono in servizio durante l’orario delle lezioni.

            Al personale ausiliario provinciale spetta pure il dovere di affiancare gli insegnanti nella sorveglianza degli alunni. La sorveglianza è comunque dovuta in caso di breve assenza del docente.

            Gli alunni, sotto la guida degli insegnanti, riconoscono e rispettano il loro servizio.

 

Art. 22

Il personale di segreteria

            L’ufficio di segreteria ha come responsabile il segretario, il quale collabora con il Dirigente Scolastico e coordina l’organizzazione dell’ufficio.

Il personale di segreteria ha rapporti con l’utenza e assolve i servizi connessi con il proprio lavoro.

L’ufficio di segreteria adotta un orario di apertura al pubblico, che sia funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio, e che sia esposto all’albo e comunicato alle famiglie.

 

 

CAPO V    IL CAPO DI ISTITUTO

 

Art. 23

Il Dirigente Scolastico

            Il Dirigente Scolastico rappresenta l’Istituto; assicura la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica, presiedendo il Consiglio di Classe (C.d.C.), il Consiglio di Interclasse (C.d.I.), il Collegio dei Docenti (C.d.D.), il Comitato di Valutazione e la Giunta Esecutiva, e partecipando di diritto al Consiglio di Istituto.

Si avvale dei collaboratori da lui designati, uno dei quali lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Promuove la collegialità nell’ottica dell’autonomia scolastica. Mantiene rapporti con il pubblico, assicurando un orario di ricevimento funzionale all’utenza.

            Il Dirigente Scolastico, nell’assicurare la gestione unitaria dell’Istituto, predispone gli strumenti attuativi del Progetto di Istituto.

            Esercita le proprie funzioni nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, assumendo autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

 

 

 

 

TITOLO

LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

 

CAPO I     GLI ORGANI COLLEGIALI

 

Art.  24

Finalità degli Organi Collegiali

            Gli Organi Collegiali (OO.CC.) devono offrire la effettiva possibilità di partecipazione alla gestione della scuola che abbia i caratteri di una comunità.

 

 

Art.  25
Programmazione delle attività degli OO.CC.

         Per ogni Organo Collegiale vengono programmate le attività, in rapporto alle competenze, ai tempi, al calendario scolastico, alle esigenze di programmazione, organizzazione e gestione, allo scopo di favorire e realizzare un ordinato svolgimento della vita della scuola nei suoi diversi aspetti.

 

Art.  26

Attività coordinata degli Organi Collegiali

            Gli Organi Collegiali, nell’esercizio delle loro competenze e dei loro compiti, operano in forma coordinata.

L’azione coordinata degli OO.CC., resa possibile dalla programmazione di cui al precedente articolo, è dovuta ed opportuna quando, per le esigenze di programmazione, organizzazione e gestione, è necessario esprimere e/o acquisire proposte e/o pareri.

 

 

 

CAPO II   LE ASSEMBLEE

 

Art. 27

L’assemblea dei genitori

 

            L’assemblea dei genitori può essere di classe, di interclasse o di plesso ed è convocata dal/i rappresentante/i dei genitori eletto/i nel Consiglio di Classe, di Interclasse o nel Consiglio di Istituto, oppure da 1/3 dei genitori delle classi interessate.

La riunione nei locali scolastici deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, al quale va comunicato l’ordine del giorno.

Alla riunione assembleare, che si terrà fuori dall’orario delle lezioni, possono partecipare con diritto di parola sia il Dirigente Scolastico, sia gli insegnanti delle classi interessate.

 

 

 

CAPO III Il CONSIGLIO DI CLASSE / INTERCLASSE

 

Art. 28

Composizione del Consiglio di Interclasse/di Classe

 

Fanno parte del Consiglio di Classe tutti i docenti che operano sulla classe e 4 genitori eletti.

Il Consiglio di Interclasse riguarda tutte le classi del plesso, ed è formato da tutti i docenti del plesso e da un rappresentante dei genitori per ogni classe.

Entrambi i Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo rappresentante.

            Alla riunione del Consiglio di Classe/Interclasse possono essere invitati, su richiesta del Dirigente Scolastico o della metà di una sua componente, specialisti ed esperti in discipline attinenti l’esperienza scolastica.

            Le funzioni di segretariato sono svolte da un docente membro del Consiglio stesso, nominato dal Dirigente Scolastico con il compito di redigere i verbali delle riunioni.

 

Art. 29

Elezione

            Le elezioni per il rinnovo della componente genitori nel C.d.I./ C.d.C. si tengono nel mese di ottobre, in occasione dell’assemblea di inizio anno.

Il C.d.I./C.d.C.. dura in carica un anno scolastico.

 

Art. 30

Convocazioni

            Il C.d.C/C.d.I. viene convocato dal Dirigente Scolastico o da un suo rappresentante, oppure su richiesta di almeno la metà di una componente, con un preavviso di almeno 5 giorni.

L’ordine del giorno viene comunicato con la convocazione.

La riunione si tiene nei locali scolastici fuori orario delle lezioni; l’eventuale impedimento a partecipare deve essere comunicato al presidente, che ne prenderà atto nel verbale della seduta.

 

Art. 31

Competenze

            Il C.d.C./C.d.I. ha il compito di formulare proposte al C.d.D. in ordine all’azione educativa e didattica e al Consiglio di Istituto in ordine al funzionamento; esprime inoltre pareri sulle attività integrative e di sostegno, sulle sperimentazioni, sull’adozione dei libri di testo e su ogni altro argomento previsto dalla normativa in vigore.

            Per l’espressione del parere sulla mancata ammissione di un alunno alla classe successiva il C.d.C./C.d.I. si riunisce con la sola presenza dei docenti.

            I C.d.C. possono operare per classi parallele.

Per trattare argomenti specifici, il C.d.I. può articolarsi per moduli.

 

 

 

CAPO IV            Il COLLEGIO DEI DOCENTI

 

Art. 32

Composizione del C.d.D.

            Il Collegio dei Docenti è composto dai docenti in servizio nelle scuole dell’Istituto con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal docente collaboratore vicario.

            Esso si insedia all’inizio del nuovo anno scolastico.

            Alle riunioni del Collegio possono partecipare, su richiesta del Dirigente Scolastico o di 1/3 dei docenti, esperti in diverse problematiche che interessano la scuola.

            Allo scopo di favorire lo svolgimento della propria attività, e di migliorare l’attuazione del Progetto di Istituto, il C.d.D. può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro. Le commissioni e i gruppi di lavoro, se autorizzati dal Dirigente Scolastico, possono avvalersi del contributo di esperti esterni.

Le commissioni durano in carica un anno scolastico e i componenti possono essere confermati.

 

Art. 33

Elezioni interne

 

            Il C.d.D. elegge il Comitato per la Valutazione del servizio, le Funzioni Obiettivo nel numero previsto dalla normativa vigente e le commissioni.

Designa, inoltre, i candidati all’assunzione di eventuali incarichi.

 

 

Art. 34

Convocazione

 

            Il C.d.D. è convocato dal Dirigente Scolastico; la convocazione può essere richiesta da almeno 1/3 dei docenti, sulla base del Piano annuale delle Attività deliberate dal Collegio ai sensi dell’art. 42 del CCPL/95.

            La lettera di convocazione, con preavviso di almeno 5 giorni, deve contenere l’esatta indicazione dell’ordine del giorno.

            Della seduta, a cura del docente segretario del Collegio, viene redatto il verbale, che viene inviato in copia alle scuole.

            Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Può essere articolato per sezione di scuola media ed elementare per trattare tematiche specifiche.

 

Art. 35

Competenze

         Il  C.d.D. esercita le proprie competenze, ai sensi di quanto previsto dal T.U. 297/94, art. 7 e dal CCNL.

Nel rispetto della libertà di insegnamento,, garantita a ciascun insegnante, il C.d.D. delibera in materia di funzionamento didattico e, nello stesso ambito, esprime pareri e formula proposte al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto.

 

 

CAPO V             IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

 

Art. 36

Composizione

            Il C.d.I. è composto dal Dirigente Scolastico, membro di diritto e da rappresentanti eletti dai genitori, dai docenti e dal personale A.T.A. nella misura prevista dall’art. 8 del T.U. 297/94.

            Nel Consiglio vengono assicurate le rappresentanze delle componenti genitori e docenti di entrambi gli ordini di scuola.

            Alle riunioni del Consiglio, a titolo consultivo e su invito del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva o di 1/3 dei consiglieri, possono partecipare esperti esterni.

 

Art. 37

Prima convocazione

            La prima convocazione del Consiglio.di Istituto immediatamente, successiva alla nomina dei relativi membri dal parte del Sovrintendente Scolastico provinciale o del suo delegato, è disposta dal Dirigente Scolastico entro il 20° giorno successivo alle elezioni.

 

Art. 38

Elezioni del Presidente e del vicepresidente

            Nella prima seduta. presieduta dal Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto elegge tra i membri del Consiglio rappresentanti dei genitori, il proprio presidente.

            L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.

            Sono eleggibili tutti i genitori membri del Consiglio.

            E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.

            Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

            A parità di voti è eletto il più anziano di età.

            Il Consiglio può deliberare di eleggere un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente.

 

 

 

Art. 39

Convocazione del Consiglio di Istituto.

 

            Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente.

            La lettera di convocazione, con preavviso di almeno 5 giorni, deve contenere l’esatta indicazione dell’ordine del giorno.

Il presidente del Consiglio è tenuto a disporne la convocazione su richiesta della giunta esecutiva o della maggioranza dei suoi componenti.

 

Art. 40

Competenze

 

            Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, dei C.d.I/C.d.C.e del Dirigente Scolastico, ha una competenza generale per quanto riguarda l’organizzazione della vita e dell’attività della scuola.

Esercita le attribuzioni previste dalle disposizioni sia nazionali, sia provinciali vigenti.

 

 

Art. 41

La Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall’art.8 del D.L. 297/94.

            Presidente della Giunta esecutiva è il Dirigente Scolastico.

            La Giunta esecutiva ha compiti di istruttoria e di preparazione, di verifica e di proposta in merito ai lavori del Consiglio di Istituto.

            La Giunta esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico con l’indicazione dell’ordine del giorno.

            Il Segretario svolge le funzioni di segretario della Giunta e redige i verbali delle riunioni.

 

 

 

 

CAPO VI IL COMITATO DI VALUTAZIONE

 

Art. 42

Il Comitato di Valutazione

 

                        Nel Comitato di Valutazione devono essere presenti in numero paritetico docenti appartenenti ai due ordini di scuola.

            Il Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti dura in carica un anno scolastico. E’ convocato dal Dirigente Scolastico:

a)    in periodi programmati, ai sensi del precedente art 25, per la valutazione del servizio richiesta da singoli docenti interessati;

b)   alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti;

c)    ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

 

 

 

TITOLO 3°

     LA GESTIONE DELLE RISORSE

 

CAP. I       L’ORGANIZZAZIONE DELL’ ISTITUTO

 

Art. 43

I plessi

            L’Istituto è costituito dalla sede centrale di Tione, dove sono  situati gli uffici di segreteria e di dirigenza, la scuola media e la scuola elementare, dalla sezione staccata di scuola media di Roncone, e dai plessi di scuola elementare di Roncone, Bondo, Zuclo e Ragoli.

Per la gestione dell’organizzazione il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di un insegnante coordinatore per ogni plesso o sezione staccata e da docenti con specifici incarichi di tipo organizzativo.

 

 

Art. 44

I collaboratori del Dirigente Scolastico - Coordinatori scolastici

            Il Dirigente si avvale della collaborazione di insegnanti da lui designati.

            Il coordinatore scolastico di plesso cura i collegamenti con la direzione e le altre scuole.

            I coordinatori scolastici e i collaboratori potranno essere riuniti collegialmente per definire, verificare e concordare linee comuni di comportamento e per valutare le attività dell’Istituto.

            I coordinatori formano con il Vicario e le funzioni obiettivo, lo staff di direzione.

 

 

 

CAPO II   LE ATTREZZATURE

 

Art. 45

La biblioteca

            Ogni singola scuola dell’Istituto è dotata di biblioteca per i docenti, gestita da un insegnante incaricato per il servizio di prestito e il controllo, e da biblioteche per gli alunni.

La biblioteca della sede di Tione è a disposizione di tutti i docenti.

            In ogni sede un insegnante è incaricato della gestione del materiale librario e di tenere aggiornato il registro di inventario in occasione di nuovi acquisti e alla fine di ogni anno scolastico.

Nell’esercizio del suo compito il docente incaricato può avvalersi della collaborazione dei colleghi e degli alunni

 

Art. 46

I sussidi

            I sussidi didattici vengono affidati in uso alle scuole.

Un insegnante viene incaricato col compito di coordinare la gestione degli strumenti, il buon uso, la manutenzione e la tenuta del registro inventario, che andrà aggiornato in occasione di nuove assegnazioni e alla fine di ogni anno scolastico.

            In caso di furto o di danneggiamento, l’insegnante incaricato dovrà informare immediatamente l’ufficio di direzione per avviare le opportune verifiche e procedure.

            Tutti gli insegnanti, comunque, si devono ritenere responsabili dei sussidi didattici, degli audiovisivi e dei materiali scolastici, e devono aver cura del corretto utilizzo e dell’eventuale ricollocazione negli spazi appositi.

Ogni scuola procederà ad identificare criteri e modalità di uso del fotocopiatore in dotazione secondo i parametri di spesa indicati dalla Direzione.

 

 

Art. 47

Il telefono

 

            Ogni plesso scolastico è dotato di apparecchio telefonico per assicurare rapidità di collegamento tra l’Istituto Comprensivo e la scuola, tra le scuole e le altre strutture, e per garantire le comunicazioni urgenti con le famiglie.

Le comunicazioni telefoniche si mantengono nell’ambito del territorio dell’Istituto Comprensivo, mentre quelle esterne sono curate dall’ufficio, salvo diversa disposizione.

            Per ovvie ragioni di correttezza, le chiamate telefoniche durante le ore di lezione verranno limitate ai soli casi di urgenza.

            Le chiamate telefoniche devono essere documentate nell’apposito registro.

            Accanto ad ogni apparecchio deve essere esposto in modo visibile l’elenco dei numeri telefonici per le chiamate urgenti relative alla sicurezza.

            L’uso del telefono per ragioni personali è autorizzato e comporta il pagamento degli scatti telefonici.

E’ vietato l’utilizzo di apparecchi cellulari, sia in ricezione che in chiamata, durante le lezioni.

All’interno degli spazi scolastici è vietato l’uso del cellulare agli alunni.

 

 

 

 

CAPO III  I LOCALI SCOLASTICI

 

Art. 48

L’uso dei locali scolastici

 

            L’Istituto garantisce il corretto utilizzo ed il controllo dei locali, dei quali le Amministrazioni Comunali assicurano la disponibilità in modo adeguato, dell’arredo e delle eventuali attrezzature.

Dove non sia prevista la presenza di personale ausiliario provinciale, la pulizia spetta alle rispettive Amministrazioni Comunali.

            La concessione in uso dei locali, degli spazi scolastici salvo le palestre, e delle attrezzature ad Enti, Associazioni o privati può essere autorizzata per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità della scuola intesa come centro di formazione culturale, sociale e civile.

            La concessione dei locali sarà possibile nel rispetto di criteri approvati dal Consiglio di Istituto, eventualmente d’intesa con le rispettive Amministrazioni Comunali, ed in ogni modo salvaguardando la priorità dell’attività scolastica.

            La competenza a concedere l’autorizzazione per uso dei locali scolastici per le attività previste nei precedenti comma 2 e 3 spetta al Dirigente Scolastico, il quale, qualora si rendesse opportuno, può avvalersi di ulteriore parere del Consiglio di Istituto.

Le richieste di autorizzazione devono, pertanto, essere indirizzate al Dirigente Scolastico.

Le palestre sono regolate ai sensi di quanto previsto dalla  L.P. 27/78.

Le domande vanno presentate:

1             entro il termine del 30 settembre per le richieste di uso annuale;

2             di norma almeno 15 giorni prima dell’utilizzo per attività occasionali o di durata limitata nel tempo.

Nella domanda dovranno essere precisati:

·                                       denominazione, ragione sociale, sede, domicilio o recapito, nonché nominativo del legale rappresentante o del responsabile del soggetto richiedente,

·                                       indicazione delle strutture o delle attrezzature richieste in uso,

·                                       descrizione delle attività programmate nelle strutture richieste in uso,

·                                       indicazione di giorni e durata oraria d’uso della struttura,

·                                       indicazione delle modalità di effettuazione di eventuali servizi di sorveglianza, pulizia dei locali e in merito alla sicurezza.

Nelle domande il richiedente deve dichiarare formalmente di assumere ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone o cose, in conseguenza dell’uso concesso, esonerando l’Istituto da qualsiasi responsabilità.

            Le concessioni possono essere revocate per esigenze della scuola oppure in seguito all’inosservanza da parte del concessionario delle condizioni concordate.

            Le aule possono essere concesse solo se  i materiali riservati degli alunni (quaderni ed elaborati) e degli insegnanti (registri e documenti vari) possono essere riposti in armadi chiusi a chiave.

 

Art. 49

La pulizia, l’igiene e il riscaldamento

            Gli alunni, sotto la guida degli insegnanti, curano l’ordine dei propri spazi e fanno buon uso dell’arredamento e delle attrezzature, imparando a rispettare il lavoro del personale ausiliario e i beni comuni. L’uso degli spazi comuni: cortile, scale, atrio, servizi, aule speciali va definito a livello di plesso. I danni arrecati volontariamente dovranno essere risarciti.

            La disposizione dei banchi deve essere funzionale all’apprendimento e alla vita di relazione; periodicamente va modificato il posto occupato nei banchi per evitare l’insorgere di posture errate.

            Per ragioni igieniche deve essere assicurato un adeguato ricambio dell’aria nelle aule; questo deve essere fatto obbligatoriamente durante l’intervallo.

            Nelle aule deve essere assicurato un adeguato riscaldamento; nel caso di interruzione o di guasto dell’impianto il coordinatore di plesso informerà tempestivamente la segreteria e, se delegato, direttamente l’amministrazione comunale.

L’eventuale sospensione delle lezioni deve essere preceduta da preavviso a tutte le famiglie a garanzia della sicurezza degli alunni.

 

Art. 50

Il divieto di fumare

            In ottemperanza alla normativa vigente è fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola.

Il divieto di fumare deve essere inteso non soltanto nel suo significato di proibizione, ma anche come segnale educativo nei confronti dei minori che vedono negli adulti un modello di comportamento.

            Nella scuola devono essere esposti gli appositi cartelli di divieto.

 

Art. 51

La sicurezza e la prevenzione dei rischi

            In ogni plesso sono designati i docenti addetti all’emergenza ai sensi della D.L.vo 626/94 col compito di attuare il piano di evacuazione dalla scuola degli alunni e degli insegnanti in caso di emergenza, emanando l’ordine di evacuazione e controllandone le operazioni.

            Ogni insegnante è responsabile dei minori che gli sono affidati e dà loro le adeguate informazioni e istruzioni per attuare con ordine le operazioni di evacuazione.

            Egli userà ogni cautela nell’uso dei materiali o degli strumenti che possono rappresentare motivo di pericolo per gli alunni ed il personale scolastico (gli strumenti devono essere a norma con le disposizioni sulla sicurezza).

Dovrà essere evitato l’uso di prodotti nocivi.

Ogni insegnante, nell’esercizio della propria professionalità, è responsabile della scelta delle attività didattiche e di idonei strumenti ed attrezzature, atte a garantire una prevenzione adeguata dei rischi per sé, per gli alunni che gli sono affidati, e per altre persone che, a qualsiasi titolo, fossero presenti all’attività didattica.

            All’interno delle porte di ciascun locale saranno affisse le istruzioni grafiche (pianta del piano dell’edificio e frecce direzionali) e verbali (norme di comportamento) da rispettare.

Nell’edificio sarà collocata in maniera ben visibile la segnaletica di sicurezza.

            Almeno due volte all’anno si dovranno tenere le esercitazioni per il piano di evacuazione.

            I materiali per le pulizie (detersivi, corrosivi, alcool,...) dovranno essere collocati in armadi o locali chiusi e inaccessibili agli alunni.

            Tutto il personale è tenuto a seguire le indicazioni impartite dal Dirigente Scolastico, o dal Responsabile per la Sicurezza, in applicazione dei disposti di cui al D.L.vo 626/94 e successivi regolamenti, riportate nell’informativa appositamente predisposta che dovrà essere esposta all’albo e in aula insegnanti a disposizione per la consultazione.

 

 

TITOLO 4°

DISPOSIZIONI FINALI E TRASITORIE

 

Art. 52

Approvazione del Regolamento di Istituto

            Il Consiglio di Istituto approva il Regolamento, le sue modifiche ed integrazioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Art. 53

Rinvii alla legislazione vigente

 

            Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le vigenti norme di legge.

 

Art. 54

Procedura di revisione

 

            Il presente Regolamento può essere modificato qualora inoltrino proposta al Consiglio di Istituto:

·                         i membri del Consiglio di Istituto,

·                         1/3 degli insegnanti,

·                         almeno 1/3 dei genitori rappresentanti dei Consigli di Classe/Interclasse.

L’eventuale proposta di modifica può essere accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

 

Art. 55

Pubblicazione

 

            Il testo del presente Regolamento deve essere depositato presso la sala insegnanti ed esposto all’albo di ogni scuola e pubblicato sul sito internet ufficiale della scuola, in modo tale che docenti, personale non docente e utenti possano prenderne visione.

 

Art. 56

Entrata in vigore

 

            Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 10 comma 3°, lettera a) del T.U. 297/94.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIONE

 

REGOLAMENTO

ALUNNI

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO

 

      Gli alunni dovranno trovarsi a scuola puntuali, entro i cinque minuti prima del suono del campanello.

 

      Al suono del campanello si raggrupperanno per classe negli spazi predefiniti e, accompagnati dall’insegnante della prima ora, si recheranno ordinatamente nelle rispettive aule.

Nella scuola media gli alunni entreranno autonomamente, recandosi nelle rispettive aule dove sono attesi dai docenti in servizio.

 

      Al termine delle lezioni ogni classe sarà accompagnata dall’insegnante dell’ultima ora fino all’uscita dalla scuola (cancello del piazzale) o allo scuolabus.

 

      Al cambio di ora non è consentito agli alunni di allontanarsi dalla propria aula.

 

      Durante la lezione è permessa l’uscita di un alunno per volta, tranne alla prima e l’ora successiva all’intervallo.

 

      Nell’intervallo, della durata di dieci minuti, gli alunni usciranno dalle aule e, riuniti per classe e accompagnati dai rispettivi insegnanti, raggiungeranno il piazzale interno.

         Alla fine dell’intervallo gli alunni si raggrupperanno per classe e, in ordine , ritorneranno nelle aule accompagnati dai docenti in servizio nell’ora successiva. In caso di cattivo tempo la ricreazione si terrà nei corridoi: ogni classe starà nelle vicinanze della propria aula.

 

      Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico dovranno avvenire in silenzio, in ordine e con la classe e/o il gruppo al completo.

 

      Per le lezioni di educazione fisica ogni alunno dovrà portare abbigliamento adeguato e scarpette da indossare per le attività in palestra.

 

      Ogni alunno è tenuto ad osservare sempre un comportamento corretto con il Dirigente Scolastico, con gli insegnanti, con il personale non insegnante, con i compagni, e ad usare un linguaggio adeguato.

 

10°    Ogni alunno dovrà rispettare i beni di uso comune (edificio scolastico, arredamento, libri di testo, attrezzature e sussidi didattici). I danni provocati dovranno essere risarciti. Il risarcimento sarà individuale, qualora sia riconosciuta la responsabilità, o del gruppo o della classe di riferimento.

 

11°    Dovrà essere mantenuto l’ordine nelle aule, nel piazzale e negli spazi scolastici, utilizzando per i rifiuti gli appositi contenitori.

 

12°    Gli alunni sono tenuti a rispettare prato e eventuali aiuole che si trovino all’interno della struttura scolastica.

 

13°    E’ vietato mangiare in classe.

 

14°    E’ vietato sporgersi dalle finestre e sedersi sui davanzali.

 

15°    E’ vietato correre nei corridoi durante l’intervallo. Ognuno dovrà tenere nel piazzale e nei corridoi comportamenti tali da non arrecare danno ai compagni.

 

16°    E’ vietato introdurre biciclette e motocicli all’interno del piazzale scolastico.

 

 

COMPITI PERMESSI E ASSENZE

 

17°    L’alunno registrerà sul diario i compiti assegnati per casa, svolgendoli regolarmente e nei tempi stabiliti, curandone anche la preparazione orale.

 

18°    Ogni alunno dispone di un libretto personale, con il quale sarà mantenuto il rapporto scuola – famiglia; dovrà tenerlo con la massima cura e portarlo ogni giorno a scuola:

 

19°    Tutte le assenze vanno giustificate tramite il libretto personale; vanno firmate da uno dei genitori (o da chi ne fa le veci) e presentate all’insegnante della prima ora. Le assenze per malattia superiori a 5 (cinque) giorni vanno giustificate con certificato medico.

 

20°    I permessi di uscita prima della fine delle lezioni del mattino e del pomeriggio, ovvero i permessi di ingresso con ritardo, saranno preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, solo in caso di effettiva necessità.

 

21°    Gli alunni potranno uscire anticipatamente dalla scuola solo se accompagnati dai genitori, o da una persona delegata, come previsto dall’art del Regolamento di Istituto.

 

 

PROVVEDIMENTI

 

Chi trasgredisce il presente regolamento sarà sottoposto ai seguenti provvedimenti disciplinari e come previsto dal Regolamento di Istituto con:

·        Nota sul libretto personale, per la comunicazione del docente alla famiglia dell’alunno. La nota dovrà essere controfirmata da un genitore e controllata dal docente.

·        Nota sul registro di classe da parte del docente per mancanze gravi o per segnalare comportamenti ripetutamente scorretti.

·        Per mancanze particolarmente gravi, il Dirigente, su parere del consiglio di classe, provvede alla sospensione dalle lezioni commisurata alla gravità del comportamento.

 

 

 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2001