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DPR 24 giugno 1998, n. 249 |
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Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visto l'articolo 87, comma 5, della
Costituzione; |
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ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO |
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"Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria" |
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Art. 1 (Vita
della comunità scolastica) |
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1. La scuola è luogo di formazione e di educazione
mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica. |
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2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di
esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita
della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e
nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989
e con i principi generali dell'ordinamento italiano. |
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3. La comunità scolastica, interagendo con la più
ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua
azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso
l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di
genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e
persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. |
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4. La vita della comunità scolastica si basa sulla
libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e
culturale. |
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Art. 2 (Diritti) |
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1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale
e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle
idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le
inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi
liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. |
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2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra
i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. |
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3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. |
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4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con
le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti
un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione
della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale
didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento. |
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5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo
rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola
secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli
stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti
della scuola media o i loro genitori. |
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6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di
apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le
attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività
aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono
conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. |
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7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto
della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La
scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. |
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8. La scuola si impegna a porre progressivamente in
essere le condizioni per assicurare: |
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a) un ambiente favorevole alla crescita integrale
della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; |
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b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche
mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle
loro associazioni; |
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c) iniziative concrete per il recupero di situazioni
di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica; |
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d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che
debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; |
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e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione
tecnologica; |
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f)
servizi di sostegno e
promozione della salute e di assistenza psicologica. |
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9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento
l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello
di classe, di corso e di istituto. |
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10. I regolamenti delle singole istituzioni
garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione
all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti
singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché
l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui
fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del
legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. |
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Art. 3 (Doveri) |
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1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente
i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. |
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2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del
capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. |
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3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento
dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento
corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. |
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4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le
disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli
istituti. |
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5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente
le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. |
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6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere
accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di
qualità della vita della scuola. |
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Art. 4 (Disciplina) |
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1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche
di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad
irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. |
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2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità
educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. |
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3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno
può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. |
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4. In nessun caso può essere sanzionata, né
direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. |
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5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate
alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle
in attività in favore della comunità scolastica. |
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6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo
collegiale. |
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7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. |
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8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto,
per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da
preparare il rientro nella comunità scolastica. |
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9. L'allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi
sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere
della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del
comma 8. |
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10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi
sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza,
allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra
scuola. |
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11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse
durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni. |
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Art. 5 (Impugnazioni) |
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1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui
all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio
1994, n. 297. |
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2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle
di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola
secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante
degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media. |
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3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su
richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi
abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento. |
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4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica
periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della
scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli
istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di
garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati
dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal
consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona di elevate
qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione
scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono
designati altri due genitori. |
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Art. 6 (Disposizioni finali) |
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1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi
previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa
consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori
nella scuola media. |
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2. Del presente regolamento e dei documenti
fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli
studenti all'atto dell'iscrizione. |
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3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n.
653. |
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Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica |