La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale deve essere compilata esclusivamente con modalità online, collegandosi al portale vivoscuola.it, nella sezione dedicata ai concorsi.
La domanda di partecipazione in forma cartacea può essere presentata esclusivamente per il concorso straordinario per l’insegnamento della religione cattolica nelle istituzioni formative provinciali.
Tutte le informazioni per compilare la domanda sono indicate nel documento “Guida alla compilazione della domanda online” nella pagina per la compilazione online della domanda
Al modulo di domanda si accede tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la tessera sanitaria/carta provinciale dei servizi (CPS) rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento oppure tramite il sistema digitale pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID)
No, l’accesso ai servizio on line è consentito solo tramite SPID oppure tramite la carta provinciale dei servizi.
Se stai usando Internet Explorer devi avere almeno la versione 11 altrimenti utilizza un browser diverso come Crome, Mozzilla o altri.
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale può essere presentata dalle ore 12.00 di giovedì 21 giungo 2018 alle ore 12.00 di lunedì 23 luglio 2018.
- una volta compilata la domanda si può salvare in bozza per un suo completamento ed invio successivo; in questo caso va digitato il comando: “SALVA IN BOZZA E CHIUDI”
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per inviare la domanda compilata (o la bozza eventualmente salvata in precedenza) proseguire nel seguente modo:
cliccare il comando: “PROCEDI PER CONVALIDARE” dove il sistema consente di allegare eventuali file
cliccare il comando “CONFERMO ED ACCETTO QUANTO SOPRA RIPORTATO” solo in questo momento la domanda risulta inviata all’Amministrazione
- successivamente si visualizza un messaggio di avvenuta acquisizione della domanda nel sistema. Entro massimo 24 ore verrà spedita all’indirizzo e-mail indicato in domanda la ricevuta di ricezione e protocollazione della domanda
Fino alla scadenza dei termini di presentazione la domanda può essere inviata più volte. L’Amministrazione terrà conto dell’ultima domanda arrivata.
Non serve. Il servizio competente procederà d’ufficio a controllare la regolarità dei versamenti effettuati.
I requisti sono quelli previsti dall’articolo 3 del bando:
- possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175 e, per quanto riguarda la scuola primaria, dei titoli richiesti dall’art. 96, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
- aver prestato almeno tre anni di servizio di insegnamento della religione cattolica (dall’anno scolastico 2009/2010 all’anno scolastico 2016/2017), nelle istituzioni scolastiche e formative, provinciali o paritarie, del sistema educativo provinciale, o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- possesso del riconoscimento di idoneità, rilasciato dall’ordinario diocesano di Trento al fine della specifica partecipazione alla procedura.
Nel caso di possesso della Laurea civile di secondo livello congiunta al Diploma di Scienze Religiose, si valuta il voto finale del Diploma di Scienze Religiose.
Nel caso del Diploma dell’Istituto Magistrale congiunto con un diploma di formazione teologica o scienze religiose riconosciuto dall’ordinario diocesano di Trento, si valuta il voto del diploma dell’Istituto magistrale.
Il modulo on line prevede che si possa presentare domanda solo per uno specifico grado scolastico, ad esclusione degli altri: una sola scelta possibile e obbligatoria tra scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.
Chi, in possesso dei requisiti specifici, vuole fare domanda per più gradi di scuola, deve compilare un modulo on line distinto per ciascun grado scolastico cui è interessato.
Anche nel caso di presentazione di più domande, come tassa di partecipazione al concorso vale comunque un unico versamento di euro 25,00.
Tutti i servizi di insegnamento che vengono dichiarati nella domanda sono validi unicamente se svolti con il possesso dei titoli previsti al momento della prestazione.
Si rammenta che eventuali dichiarazioni non veritiere prevedono la decadenza dal concorso e dalle successive graduatorie e comportano l’applicazione delle sanzioni penali a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Perché aver prestato servizio per più di un anno comporta conseguentemente che si sia prestato servizio anche per meno di un anno. Le due dichiarazioni non sono in alternativa, ma correlate l’una con l’altra.
Va ricordato comunque che tali preferenze, ancorchè non dichiarate, saranno acquisite d’ufficio perché desumibili dalla domanda.
Come specificato nella FAQ 13, a norma del bando di concorso, tutti i servizi di insegnamento che vengono dichiarati nella domanda sono validi unicamente se svolti con il possesso dei titoli previsti al momento della prestazione.
Quindi anche il servizio prestato prima del 1998, anche se non specificato esplicitamente ed ulteriormente nel modulo on line, per essere valutato deve essere stato svolto con il titolo previsto al momento del servizio stesso
Per l’accesso al concorso e per la valutazione dei servizi possono essere utilizzati solo ed esclusivamente i titoli di studio previsti dalla normativa d’intesa, vigente al momento della prestazione del servizio stesso.
Quindi chi volesse accedere al concorso, o chi avesse prestato servizio, con altri titoli di studio, rilasciati da Istituti o Corsi di Scienze Religiose o Facoltà teologiche, non riconosciuti espressamente dalla normativa al momento del servizio, non può essere ammesso alla selezione concorsuale o, rispettivamente, non può far valere tali periodi come servizio di insegnamento utile.
Eventualmente titoli o diplomi, rilasciati da Istituti o Corsi di Scienze Religiose o Facoltà teologiche, non riconosciuti espressamente dalla normativa possono essere presentati per la valutazione di altri titoli culturali (punto A.2.3)
I tre anni di servizio IRC presentati come requisito specifico di accesso non vengono valutati ai fini del punteggio per gli anni complessivi di servizio di insegnamento (lettera B). Vengono invece valutati ai fini del punteggio di continuità di servizio (lettera C)
Il servizio prestato fuori provincia viene valutato, ai fini dell’accesso e a quelli relativi al punteggio per i servizi di insegnamento, se svolto con il necessario titolo nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, cui appartengono anche le scuole paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute.
Non viene valutato invece ai fini del punteggio di continuità di servizio, per il quale vale solo il servizio prestato nella scuola provinciale a carattere statale e svolto nello stesso ordine o grado scolastico per cui si fa domanda.
L’anno scolastico 2017/2018 non può essere valutato per quanto riguarda il titolo di accesso al concorso relativo ai tre anni di servizio nell’IRC degli ultimi otto anni scolastici. (art. 3 comma 2 del bando, che prevede - come termine ultimo degli otto anni richiesti - la data di entrata in vigore della legge provinciale, cioè il 3 gennaio 2018).
L’anno scolastico 2017/2018 viene invece valutato, se prestato, per quanto riguarda i servizi di insegnamento della lettera B) e il triennio della continuità di servizio di cui alla lettera C) (art. 5 comma 4 lettera g del bando, che prevede -come termine ultimo da considerare per queste tipologie di servizi - la data di scadenza di presentazione delle domande, cioè il 23 luglio 2018)