No. La normativa che ha indetto il concorso straordinario per titoli della Provincia Autonoma di Trento (leggi provinciali n. 18 del 2017 e n. 15 del 2015)
prevede esplicitamente che il docente sia in possesso dell’abilitazione all’insegnamento sulla specifica classe di concorso per la quale si chiede l’inserimento in graduatoria.
I requisiti sono tutti necessari, la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Per l’accesso alle graduatorie delle classi di tipo “A” il titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso è condizione imprescindibile, in mancanza il candidato è escluso dalla procedura. Il termine “idoneità all’insegnamento” è riferito unicamente alle classi di concorso di tipo “B” (insegnanti tecnico-pratici).
No. Uno dei requisiti per partecipare è quello di non risultare già inseriti nelle graduatorie, per la medesima classe di concorso / sostegno, dei precedenti concorsi straordinari per titoli.
No. Il docente che ha rinunciato all'assunzione a tempo indeterminato a seguito dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi riservati per titoli o delle graduatorie provinciali per titoli per la medesima classe di concorso / sostegno non può partecipare a questa procedura.
No. Non può partecipare alla procedura, anche in virtù dell’avvenuta cancellazione dalle graduatorie di istituto e dalla conseguente mancanza di un requisito fondamentale per l’accesso
Sì, può essere indicata e, automaticamente, viene attribuita anche la preferenza di cui al successivo punto b1).
È possibile indicarla se i figli nel corso dell’anno solare 2019 non hanno superato un reddito complessivo di euro 4.000,00, se avevano un’età inferiore a 24 anni al 31 dicembre 2019, e di 2.840,51 negli altri casi e risultano a carico fiscalmente (dichiarazione dei redditi/modello unico) indipendentemente dalla percentuale.
Per i servizi svolti fino all'anno scolastico 2015/2016 si devono inserire le numerazioni/denominazioni delle classi di concorso previste dal sistema previgente (DM 39/98);
per i servizi svolti, invece, a partire dall'anno scolastico 2016/2017 si devono inserire le numerazioni/denominazioni delle classi di concorso previste dal sistema vigente (DPR 19 del 14 febbraio 2016)
Esempio:
A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) (fino all'anno scolastico 2015/16)
A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) (a partire dall'anno scolastico 2016/17)
La scelta deve essere fatta dal candidato tenendo conto, innanzitutto, che i tre anni scolastici di servizio dichiarati come titolo di accesso non vengono considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli di servizio. Tenendo presente che, ai fini dell’accesso, il servizio non deve essere reso necessariamente sulla classe di concorso per cui si chiede l’inserimento e che al servizio svolto sulla specifica classe di concorso viene attribuito un punteggio maggiore, al candidato converrà dichiarare il servizio eventualmente svolto su classe di concorso diversa rispetto a quella per la quale si chiede l’ammissione alla procedura concorsuale.
Si. Gli anni scolastici utilizzati come titoli di accesso sono utilizzabili anche per l’attribuzione del punteggio previsto per la continuità di servizio.
Il servizio è valido solo ai seguenti fini:
- per l’attribuzione del punteggio di servizio, fino alla data di presentazione della domanda
- per l’attribuzione del punteggio previsto per la continuità di servizio presso le scuole provinciali
Si. In costanza di contratto il servizio reso in detti periodi è valido a tutti gli effetti.
Potrà proseguire utilizzando lo spazio specifico nella sezione analoga o nel campo eventuali note.
Serve un numero non inferiore a 180 giorni di servizio effettivo, al netto delle assenze non retribuite. La frazione minima è di 30 giorni.
Si, è possibile. In tal caso dovranno devono essere effettuate in domanda tutte le dichiarazioni richieste e si deve produrre la documentazione comprovante il servizio (vedasi nota 12 alla tabella titoli di cui all’allegato A del bando di concorso).
Le classi di concorso sono elencate nella tabella sottostante:
AMBITO
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CLASSI CONCORSO AGGREGATE
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AD01
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A – 01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A – 17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
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AD02
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A – 48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado)
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AD03
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A – 29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);
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AD04
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A – 12 (Discipline linguistico-letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 22 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado)
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AD05
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A – 24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado), per sottocodici corrispondenti alle relative lingue straniere.
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Per procedere alla compilazione di più domande, relative a classi di concorso diverse, dopo aver inviato la prima, il sistema permette di muoversi nei seguenti due modi:
- mediante procedi di “Nuova domanda (1)”; in questo caso il modulo si presenterà completamente vuoto, fatto salvo per alcuni dati anagrafici
- mediante “Stato INVIATA”e “procedi”; in questo caso il modulo si presenterà con tutti i campi precedentemente compilati; provvederà quindi a sostituire la classe di concorso esistente con quella nuova e, una volta effettuato il cambio, il sistema manterrà i seguenti dati, riferiti alle sezioni sotto riportate:
1. anagrafica completa
2. dichiarazioni generali
3. ulteriori titoli culturali e professionali – punto B)
4. servizio prestato con continuità
5. Procederà infine a completare il modulo con i dati specifici della nuova classe di concorso.
Il versamento deve essere unico a prescindere dal numero di classi di concorso per le quali si chiede l’inserimento.
Il servizio svolto nelle attività di sostegno con il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, è valutato come specifico in relazione alle procedure concorsuali del sostegno (ADSS - ADMM) e non specifico per le procedure relative alle altre classi di concorso.
Si, il concorso è valutabile ai sensi del punto B.3.1 della tabella di valutazione.
No, non le verrà attribuito, in quanto il servizio di insegnamento non è stato svolto sulla classe di concorso di cui lei possiede l’abilitazione.
Il punteggio per i corsi di metodologia CLIL conseguiti presso l'IPRASE, indetti dopo l’anno scolastico 2015/2016, è attribuito agli aspiranti docenti solo se i medesimi sono provvisti, anche di certificazione linguistica:
- B2 per classe di concorso di inserimento afferente alla scuola secondaria di primo grado
- C1 per classe di concorso di inserimento afferente alla scuola secondaria di secondo grado
(come previsto dalla nota 1 della Tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso).
A norma del bando di concorso il punteggio aggiuntivo viene attribuito alle procedure abilitanti conseguite tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami. Pertanto non hanno diritto ai 15 punti aggiuntivi i seguenti titoli:
- sessione riservata di esami
- corsi speciali abilitanti
- titolo UE (i 15 punti sono attribuibili solo nel caso in cui l'abilitazione sia stata conseguita con procedura selettiva pubblica per titoli ed esami e sia stata riconosciuta dal MIUR)
- PAS (per questo sono assegnati 6 punti aggiuntivi).