Istruzione parentale o familiare

Istruire i propri figli è un dovere dei genitori, che possono scegliere di occuparsi direttamente e personalmente della loro formazione, qualora le capacità tecniche o economiche lo permettano

Che cos'è

L’istruzione parentale o familiare si riferisce all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo delle scuole provinciali e paritarie.
A tal fine i genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, provvedono privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione, dimostrando di averne la capacità tecnica o economica.
Il dirigente scolastico/formativo competente attiva le necessarie forme di controllo per verificarne le condizioni di praticabilità. 

A chi si rivolge

Destinatari sono gli studenti e le studentesse compresi nella fascia anagrafica relativa al primo e al secondo ciclo di istruzione

Come accedere all'istruzione parentale

Primo ciclo di istruzione
I genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, che intendono avvalersi dell'istruzione parentale devono presentare al dirigente scolastico competente per territorio una dichiarazione, da rinnovare di anno in anno, che attesti il possesso della “capacità tecnica o economica“ di provvedere personalmente all'istruzione del proprio figlio. A tale dichiarazione va allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento, che deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curricolo obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali. La documentazione va consegnata entro il termine di scadenza prevista annualmente dalla Provincia autonoma di Trento per l'iscrizione ai percorsi di istruzione erogati dalle scuole trentine. Oltre questo termine, le richieste di attivazione dell'istruzione familiare possono essere presentate unicamente in presenza di sopravvenute cause di eccezionale gravità, debitamente documentate.

Secondo ciclo di istruzione
I genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, individuano l'istituto di istruzione o di istruzione e formazione professionale i cui piani di studio sono coerenti con il percorso scolastico che intendono praticare avvalendosi dell'istruzione parentale per i propri figli e presentano al dirigente dell'istituzione scolastica/formativa prescelta una dichiarazione, da rinnovare di anno in anno, che attesti il possesso della “capacità tecnica o economica“ di provvedere personalmente all'istruzione del proprio figlio. A tale dichiarazione va allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento, che deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curricolo obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali. La documentazione va consegnata entro il termine di scadenza prevista annualmente dalla Provincia autonoma di Trento per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle scuole trentine. Oltre questo termine, le richieste di attivazione dell'istruzione familiare possono essere presentate unicamente in presenza di sopravvenute cause di eccezionale gravità, debitamente documentate.

Come viene valutato/a lo/a studente/ssa

Gli studenti e le studentesse che si avvalgono dell’istruzione familiare sono tenuti a relazionarsi con il sistema educativo provinciale secondo quanto disposto dall’art.14 del Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg – Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo. 
In particolare e ai fini dell’accertamento dell’apprendimento, lo/a studente/ssa sostiene al termine di ogni anno scolastico un esame di idoneità, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa statale vigente. 
In caso di rientro nel sistema educativo provinciale l’anno scolastico successivo, l’esame di idoneità nel primo ciclo è sostenuto presso un’istituzione scolastica o paritaria del territorio provinciale; nel secondo ciclo è sostenuto presso l’istituzione scolastica o formativa provinciale o paritaria, di cui all’articolo 8, comma 2, lettere b) e c) della legge provinciale sulla scuola e in cui è stata effettuata formale iscrizione per l’anno scolastico successivo.
In caso di mancato rientro nel sistema educativo provinciale l’anno scolastico successivo, l’esame di idoneità nel primo ciclo è sostenuto nell’istituzione scolastica provinciale di riferimento per territorio a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale e nel secondo ciclo presso l’istituzione scolastica e formativa provinciale o paritaria a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale, fatta salva la possibilità di sostenere l’esame di idoneità in una diversa istituzione scolastica o formativa pubblica o paritaria, anche al di fuori del territorio provinciale, informando l’istituzione a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale.
Gli studenti e le studentesse in istruzione parentale sostengono gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo secondo le disposizioni e le procedure previste per i candidati privatisti.

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