Faq Concorso - SERVIZIO
Che codici devo indicare per i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?
I codici alfanumerici previsti dal DPR 19/2016 sono stati mantenuti distinti per le classi di concorso oggetto di accorpamento. Pertanto, la classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, esattamente come accaduto in passato.
Come sapere se il mio titolo di studio prevede esami o crediti formativi vincolanti per l’accesso all’insegnamento?
I riferimenti normativi sono, come di consueto, il DPR 19/2016 e il DM 259/2017 . Da ultimo, si vedano anche i recenti decreti ministeriali n. 221 del 20/11/2023 e n. 255 del 22/12/2023 .
Non ho sufficiente spazio per indicare i crediti formativi richiesti come vincolo per l’accesso all’insegnamento: come devo procedere?
Si potrà proseguire utilizzando lo spazio specifico nella sezione relativa ai diplomi del vecchio ordinamento o nel campo “Eventuali note” in fondo al modello di domanda.
Nel modulo di domanda – sezione Titolo di studio valido per la valutazione del servizio – cosa devo inserire alla voce “esami sostenuti o crediti formativi prescritti per l'ammissione, con data di conseguimento” se non sono previsti ulteriori esami per il mio titolo?
Basta scrivere all’interno della casella di testo “Non previsti”.
Quanti giorni di servizio servono per raggiungere la valutazione di un intero anno scolastico?
Serve un numero non inferiore a 180 giorni di servizio effettivo, al netto delle assenze non retribuite, oppure, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 124/1999, servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Nella dichiarazione del servizio la data fine deve coincidere con la data fine dell'ultima nomina, eccetto per il corrente anno scolastico 2024/2025 per il quale, pur in presenza di proroga estiva, la data fine servizio deve essere non posteriore alla data di presentazione della domanda.
Come si valuta il servizio nel sostegno senza il relativo titolo di specializzazione?
L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità non è valutato nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado se prestato senza titolo di specializzazione. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto.
Come si valuta il servizio nel sostegno prestato su grado diverso nelle scuole secondarie rispetto a quello per il quale presento domanda?
Il servizio, ai fini del punteggio, è valido qualora prestato sullo specifico grado per il quale si presenta domanda.
Sono stato nominato su posto di sostegno da graduatoria incrociata. Quando dichiaro il servizio sul sostegno, devo riferirmi alla classe di concorso della graduatoria da cui sono stato convocato?
No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ininfluente.
Il servizio compreso nei periodi di sospensione dell’attività didattica prevista per il contenimento dell’epidemia COVID19 è valido?
Sì. In costanza di contratto il servizio reso in detti periodi è valido a tutti gli effetti.
Quali sono i servizi utili alla maturazione del triennio di continuità di servizio e quali non lo sono?
E’ valutabile il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (almeno 180 giorni) per anno scolastico. Per scuole provinciali s’intendono le scuole a carattere statale della provincia di Trento.
Non sono considerati utili i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l’aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l’aspettativa per motivi di studio, l’aspettativa non retribuita per motivi familiari, l’aspettativa per mandati politici, amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera.
Non sono considerati utili i servizi prestati presso le scuole materne e/o dell’infanzia, gli istituti e i centri di formazione professionale e presso le istituzioni scolastiche paritarie, legalmente riconosciute, parificate.