14. È obbligatoria la visita medica per gli studenti che frequentano l’alternanza scuola-lavoro?

La Legge 977/67, così come modificata dal D. Lgs. 345/99 e dal D. Lgs. 262/00, prevede che in nessun caso lo studente minorenne in esperienza di tirocinio o in alternanza scuola-lavoro acquisti la qualifica giuridica di “lavoratore minore” e pertanto lo stagista minorenne non deve essere sottoposto a visita medica preventiva. Rimane in essere l’attivazione di protocolli sanitari nel caso di superamento dei limiti oltre i quali scatta l’obbligo della sorveglianza sanitaria per rischi specifici. 
Agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, ferma restando l’individuazione di attività che non espongano, di norma, il tirocinante a rischi particolari per la salute e sicurezza, nella convenzione o nel progetto formativo individualizzato fra Istituto e Azienda, dovranno essere definiti chiaramente i soggetti titolati ad effettuarla e chi dovrà sostenerne gli oneri ad esse conseguenti.