18. Lo studente può essere trasportato durante il tirocinio su un’auto di servizio?

Gli studenti durante i periodi di alternanza scuola-lavoro svolti presso le aziende possono essere trasportati sui mezzi aziendali o comunque mezzi privati, anche di proprietà dei dipendenti, purché sia stato preventivamente autorizzato dal datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti aziendali. La possibilità di utilizzo di mezzi, anche se non alla guida, deve peraltro essere prevista nel progetto formativo individualizzato e sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti. Dal punto di vista assicurativo è utile richiamare la circolare INAIL 44/2016 di cui si riporta testualmente il seguente stralcio “tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del D.P.R. 1124/65. Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo.” Tutto ciò premesso si ritiene utile ribadire l’importanza che nel progetto formativo individualizzato siano descritte tutte le attività effettuate dallo studente finalizzate all’acquisizione di competenze, ivi comprese quelle relative a trasferimenti con uso dei mezzi di trasporto per recarsi in ambienti di lavoro dell’azienda o in cui la stessa svolge attività lavorative.