7. La formazione per ottenere un brevetto spendibile sul piano professionale non promosso dalla scuola può essere considerata alternanza scuola-lavoro?

No, la formazione finalizzata all’ottenimento di un brevetto/certificato, anche se spendibile sul piano professionale, non può essere riconosciuta come alternanza scuola-lavoro. L’alternanza scuola-lavoro è attività curriculare e progettata dalla scuola: le uniche attività extracurriculari, scelte autonomamente dallo studente, riconoscibili per l’alternanza, così come previste dall’art. 65 della legge 5 del 2006, sono il lavoro retribuito e il volontariato (fino ad un massimo del 20% del monte ore minimo previsto). In aggiunta a queste ultime due, come noto, sono riconoscibili, secondo i criteri previsti dalle delibere della Giunta Provinciale, l’attività sportiva e l’esperienza di studio all’estero.