23. Gli studenti sono assicurati in alternanza scuola-lavoro?

Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Circolare n. 44 del 21 novembre 2016). Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza scuola-lavoro. Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente da considerare, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo. Ai fini delle disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articolo 72, comma 1, lettera d), la Provincia Autonoma di Trento stipula per tutti gli studenti del sistema scolastico provinciale una assicurazione per la responsabilità patrimoniale e civile verso terzi valida fino al compimento del ventesimo anno di età. Resta, quindi, escluso dalla tutela INAIL l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. In quest’ultima eventualità lo studente è coperto dall’assicurazione di tutela patrimoniale e responsabilità civile verso terzi stipulata dalla Provincia Autonoma di Trento.