Iscrizione al registro provinciale dei soggetti promotori di attività libere di formazione professionale (L.P. 3 settembre 1987, n. 21 - art. 28)

Benefici di esenzione IVA a Enti di diritto pubblico, enti di diritto privato e persone fisiche che hanno la responsabilità giuridica dei soggetti privi di personalità giuridica propria

Cos'è

L’iscrizione al registro provinciale di soggetti promotori di attività libere di formazione professionale è il provvedimento attraverso il quale i soggetti richiedenti, che hanno i requisiti, possono ottenere i benefici di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, n. 20) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m., come sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 . Detta esenzione fa riferimento alle prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione professionale rese da istituti o scuole riconosciute. L'iscrizione nel registro è disposta con apposito provvedimento a seguito di richiesta avanzata dai soggetti interessati corredata dalla documentazione prevista dalla normativa ed ha efficacia annuale. L’iscrizione al registro permette di beneficiare dell’esenzione IVA, mentre non dà diritto a riconoscimenti, contributi o interventi finanziari da parte della Provincia. Si precisa che il richiedente non può utilizzare e/o reclamizzare in alcun modo e in qualsiasi forma l’iscrizione al registro; l’inadempimento di tale obbligo comporta la cancellazione d’ufficio dal registro. 

Struttura del procedimento

Per l’iscrizione in detto registro, a seguito della presentazione della domanda da parte dell’interessato, la struttura provinciale competente comunica l’avvio del procedimento e procede quindi con la verifica della richiesta e della relativa documentazione allegata. A tale fine, i richiedenti devono dare tutte le informazioni richieste dal servizio competente e consentire inoltre all’Amministrazione di effettuare controlli ed ispezioni. 
Qualora la struttura provinciale competente accerti la mancanza di uno o più requisiti richiesti, o l’incompletezza della istanza presentata, la stessa comunica al soggetto richiedente gli elementi ostativi all’iscrizione, invitandolo a presentare la documentazione richiesta o eventuali osservazioni entro trenta giorni. Trascorso senza riscontro tale termine o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, la struttura provinciale competente rigetta la richiesta. In caso, invece, di esito favorevole dell'istruttoria, il dirigente della struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di iscrizione nel registro.

A chi rivolgersi per presentare la domanda: iter procedurale

Il procedimento è assegnato al  Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema e reso noto sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento. 
L’allegato della deliberazione della Giunta provinciale di data n. 12900 del 20/11/1987 descrive le modalità di accesso per l’iscrizione nel registro provinciale dei soggetti promotori di attività libere di formazione professionale. I soggetti interessati all’iscrizione al registro provinciale devono presentare domanda utilizzando la modulistica reperibile nel catalogo provinciale dei servizi pubblici - sezione Modulistica del nuovo portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento nonché presso il Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale, attualmente denominato Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, con sede in Via Gilli n.3, a Trento. La domanda di iscrizione al registro va presentata nel rispetto delle modalità previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 , art. 8, ovvero, in base alle vigenti disposizioni, trasmessa per via telematica, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2727 di data 24.10.2008  ed s.m.i.

Chi può fare domanda

Qualsiasi ente di diritto pubblico, ente di diritto privato e persone fisiche che hanno la responsabilità giuridica dei soggetti privi di personalità giuridica propria, che sia promotore di libere iniziative formative, può presentare domanda di iscrizione al registro

Quali sono i documenti da allegare alla domanda

Requisiti soggettivi:

  • enti di diritto pubblico: provvedimento deliberativo dell’Organo competente, approvato dall’organo di controllo
  • enti di diritto privato: copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’ente; copia del provvedimento di riconoscimento giuridico; copia della deliberazione per la richiesta di iscrizione al registro

Requisiti oggettivi:

  • piantina dei locali utilizzati (scala 1 : 100)
  • relazione dettagliata relativa ai singoli corsi che si intendono proporre

Quando si conclude il procedimento

Il procedimento si deve concludere entro 50 giorni, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della domanda. Non è consentita la conclusione tramite silenzio assenso, né tramite dichiarazione dell'interessato.

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