Sentenza n. 13/1991
Insegnamento della religione cattolica: lo stato di non obbligo può comportare l’allontanamento dall’edificio scolstico, ma non può incidere sull’organizzazione dell’IRC “secondo le finalità della scuola” anche nella collocazione oraria
Occorre qui richiamare il valore finalistico dello <<stato di non obbligo>>, che è di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità della persona.
Non è pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l'insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite dall'offerta di opzioni diverse. Va anzi ribadito che dinanzi alla proposta dello Stato alla comunità dei cittadini di fare impartire nelle proprie scuole l'insegnamento di religione cattolica, l'alternativa e tra un si e un no, tra una scelta positiva ed una negativa: di avvalersene o di non avvalersene. A questo punto la libertà di religione e garantita: il suo esercizio si traduce, sotto il profilo considerato, in quella risposta affermativa o negativa. E le varie forme di impegno scolastico presentate alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno più alcun rapporto con la libertà di religione.
Lo <<stato di non-obbligo>> vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica.
Alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo <<stato di non-obbligo>> può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola.
Quanto alla collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni, nessuna violazione dell'art. 2 della Costituzione e ravvisabile.
Questa Corte ha già sottolineato nella sentenza n.203 del 1989 che <<l'insegnamento della religione cattolica sarà impartito, dice l'art. 9 (scil. della legge 25 marzo 1985, n. 121) nel quadro delle finalità della scuola", vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche>>.