Aspetti fiscali

Un esperto esterno chiede un importo di € 70,00 più IVA al 22% più ENPAP al 2%, il contributo del 2% va calcolato sul compenso di € 70,00 o sull’importo ivato?

I lavoratori autonomi professionisti con Albo e iscritti alla rispettiva Cassa previdenziale (avvocati, commercialisti, ingegneri ecc.) hanno la facoltà di esporre in fattura, addebitandola al committente, la quota del contributo integrativo dovuto alla Cassa di appartenenza (dal 2 al 5% a seconda delle casse). Il contributo integrativo concorre a formare la base imponibile IVA, ma non deve essere assoggettato a ritenuta fiscale. Nel caso di specie il professionista presenterà la seguente fattura: importo compenso € 70,00, cassa di appartenenza 2% € 1,40 (su € 70,00), totale imponibile Iva € 71,40, iva al 22% (su € 71,40) € 15,71, totale fattura € 87,11, ritenuta d’acconto 20% (su € 70,00) € 14,00, netto a liquidare € 73,11.

Nel caso, invece, di professionisti con Albo e Cassa di previdenza ma non iscritti a quest’ultima o di professionisti senza Albo o elenco e senza Cassa di previdenza (traduttori, docenti programmatori) tali lavoratori hanno facoltà di addebitare ai propri committenti una percentuale del contributo alla Gestione separata Inps del 4% che concorre a formare la base imponibile IVA e deve essere assoggettato a ritenuta fiscale.

La prestazione di Tizio, titolare di un'impresa individuale la cui attività è "SERVIZI DI CONSULENZA NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE" è esente Iva nel caso in cui tiene un incontro di orientamento ai genitori delle terze classi? E successivamente quando svolge un'attività di orientamento con gli studenti in presenza? 
(Materia esenzione IVA)

L'articolo 10, co 1 n. 20), del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l'esenzione ai fini dell'IVA per "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (...)". Come chiarito nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, la disposizione recata dall'articolo 10, co 1 n. 20 del d.P.R. n. 633 del 1972, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 132 della Direttiva CE n. 112del 2006, subordina l'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

  • devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Risulta che l'attività svolta da Tizio ha il codice attività ATECO 856009 che corrisponde a Altre attività di supporto all'istruzione. Ne consegue che sicuramente non viene soddisfatto il precedente punto a) e nemmeno il punto b) e pertanto non è possibile far valere l'esenzione da IVA. Ciò è ulteriormente confermato dalla Risoluzione 103/E del 2009 con cui l'Agenzia delle Entrate ritiene che le prestazioni aventi carattere essenzialmente informativo, di consulenza ed orientamento non possono beneficiare dell'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 10, co 1 n. 20, del DPR 633/1972.

Pubblichiamo qui di seguito la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 750 del 27/10/2021.

Nella risposta dell'Agenzia delle entrate n. 750 del 27/10/2021, pubblicata qui di seguito, viene ribadito il fatto che si deve svolgere un'analisi "case by case".

Torna all'inizio