Gestione del bilancio

Un responsabile amministrativo conclude il suo mandato in una scuola al 31 agosto, deve reintegrare il fondo minute spese?

Ai sensi dell’art 23, comma 2, del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del 12 ottobre 2009 adottato con D.P.P. 20-22/Leg , il responsabile amministrativo uscente deve presentare al Dirigente il rendiconto delle spese effettuate corredato dalla documentazione giustificativa. Non deve effettuare il reintegro del fondo, operazione richiesta solo alla chiusura dell’esercizio finanziario. Comunque nel caso in cui il responsabile amministrativo uscente non abbia effettuato la rendicontazione delle spesa suddetta, il subentrante, verificata la giacenza e la correttezza delle registrazioni sul registro minute spese, proseguirà nella gestione del fondo come solito. In sintesi si esplicitano di seguito le contabilizzazioni da effettuarsi per la gestione del fondo minute spese: ad inizio esercizio finanziario il fondo per le minute spese è anticipato con apposito mandato, intestato al Ras, in conto di partite di giro, sul capitolo 990070. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il Ras presenta al Dirigente le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati a suo favore, imputati ai vari capitoli di pertinenza del funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. Alla chiusura dell’esercizio (31 dicembre), le somme rimborsate e quella inutilizzata verranno versate in entrata dal Ras in conto partite di giro sul capitolo E990070.

Si precisa che l’operazione di rimborso differisce da quella di reintegro in quanto il rimborso è riferito alle operazioni effettuate dal Ras durante l’esercizio finanziario o alla cessazione del mandato al 31 agosto; invece il reintegro del fondo è l’operazione di chiusura e ricostituzione del fondo a fine esercizio finanziario.

Come è costituito il risultato di amministrazione?

Il primo comma dell’art. 42, del D.Lgs n. 118 del 2011, prevede che il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati. Il risultato di amministrazione deve essere accertato, con l’approvazione del rendiconto, suddiviso nelle diverse quote che lo compongono. La quota vincolata è costituita da economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata distinte nei vincoli cui fanno riferimento. Per le istituzioni scolastiche sono rilevanti i vincoli derivanti da trasferimenti (economie relative a fondi vincolati sia di natura corrente che in conto capitale come ad esempio fondo qualità, fondi Bes, contributi delle famiglie, finanziamenti enti locali, FSE, alta formazione, contributi straordinari conto capitale PAT) e i vincoli formalmente attribuiti dall’ente: economie derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione (art 42, co 5, lett. d). La quota accantonata che prevalentemente interessa le istituzioni scolastiche è quella relativa al fondo crediti di dubbia esigibilità, che corrisponde alla media dell’incidenza della mancata riscossione verificatasi negli ultimi 5 rendiconti. La quota destinata agli investimenti corrisponde all’importo delle economie derivanti da entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione, ovvero economie riferite esclusivamente alle entrate in conto capitale non vincolate. La quota libera del risultato di amministrazione rappresenta la quota residua al netto delle decurtazioni della parte accantonata, parte vincolata e della parte destinata agli investimenti. Per chiarezza e a dimostrazione della corretta determinazione nel risultato di amministrazione di tali quote, sono stati predisposti a seguito dell’emanazione del DM di aggiornamento del 1 agosto 2019, gli allegati a/1 (risorse accantonate), a/2 (risorse vincolate) e a/3 (risorse destinate agli investimenti) facenti parte dello schema di rendiconto di gestione.

Come può essere utilizzata la quota libera del risultato di amministrazione?

La quota libera dell’avanzo di amministrazione definita in sede di rendiconto potrà essere utilizzata: per la copertura dei debiti fuori bilancio, per finanziare spese di investimento e, previa autorizzazione da parte del Servizio Istruzione, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente (ad esempio spese legate all’emergenza sanitaria da Covid 19). La quota libera viene applicata in sede di assestamento di Bilancio entro il 31 luglio.

Come si riconosce una destinazione specifica da una destinazione generica?

Il legislatore per individuare le entrate che costituiscono la quota vincolata riferisce il vincolo ad un atto formale con il quale l’ente erogatore ha attribuito alle risorse una “specifica destinazione”. Il legislatore vuole distinguere i casi in cui la destinazione è chiaramente espressa, oltre ad essere stata formalizzata con i connessi risvolti di responsabilità, dai casi in cui la destinazione è generica e con atto amministrativo di pari grado l’ente percettore (scuola), può, senza particolari conseguenze, liberare le risorse dal vincolo generico. Nel caso ad esempio di trasferimenti della Provincia di risorse straordinarie (non vincolate) per spese correnti il Consiglio dell'istituzione, contestualmente alla variazione di Bilancio, potrà deliberare di provvedere alla destinazione vincolata dell'intera somma, o di parte di essa (vincoli formalmente attribuiti dall'ente) per la realizzazione di attività progettuali analiticamente definite.

Quando può essere utilizzata la quota vincolata del risultato di amministrazione?

Le Istituzioni scolastiche e formative provinciali possono applicare già in sede di predisposizione del Bilancio di previsione la quota derivante da risorse vincolate ed utilizzarla dal primo giorno di gestione del Bilancio. Nel caso in cui il Bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, il Dirigente scolastico, entro il 31 gennaio, dovrà obbligatoriamente verificare la consistenza delle economie vincolate sulla base di un preconsuntivo. Qualora ciò non avvenisse entro i termini previsti, l'istituzione scolastica dovrà immediatamente provvedere alla variazione di bilancio per eliminare totalmente la quota di avanzo vincolato applicata al bilancio di previsione. Se, a seguito del preconsuntivo, la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto risultasse inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'istituzione dovrà provvedere immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio; in caso contrario (avanzo vincolato maggiore di quello applicato in bilancio) l’istituzione scolastica/formativa può (e non deve) apportare le modifiche al bilancio.

Con i fondi di riserva di competenza, si possono integrare le risorse di tutti i capitoli di spesa?

I fondi di riserva di competenza rappresentano lo strumento che permette all’istituzione, qualora gli stanziamenti dei capitoli di spesa risultassero insufficienti, di intervenire per la loro integrazione. Essi sono: fondo di riserva per spese obbligatorie e fondo di riserva per spese impreviste.

ELENCO DELLE SPESE PRELEVABILI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE

È possibile prelevare (con variazione di bilancio) somme dal capitolo “fondo di riserva per spese obbligatorie”, per incrementare la dotazione dei capitoli scelti dalla scuola fra quelli di seguito indicati:

CAPITOLI/DESCRIZIONE:

103020/Oneri per servizio di Cassa

108010/Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware a supporto dell'amministrazione

111010/IRAP

111050/Interessi di mora

111080/Premi INAIL

111090/Spese dovute a sanzioni

402010/IRAP

402020/Imposta di registro e di bollo

402030/Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

402040/Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

402050/IRES

402060/Altre imposte e tasse

402110/Rimborsi spese agli organi istituzionali dell'amministrazione e al Dirigente scolastico

402120/Indennità di missione e trasferta personale docente, ATA e Assistenti educatori PAT

402140 Formazione e addestramento del personale. Le scuole possono individuare

ELENCO DELLE SPESE PRELEVABILI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

È possibile prelevare (con variazione di bilancio) somme dal capitolo “fondo di riserva per spese impreviste”, per incrementare la dotazione dei capitoli scelti dalla scuola fra quelli di seguito indicati:

CAPITOLI/DESCRIZIONE

101010/Beni per attività di rappresentanza

103010/Consulenza per gestione economica, finanziaria e fiscale

108020/Consulenza, prestazioni professionali, assistenza in materia informatica

111020/Consulenze a supporto dell'Amministrazione

111030/Prestazioni professionali e specialistiche a supporto dell'amministrazione

111040/Collaborazioni coordinate e continuative a supporto dell'amministrazione per specifici progetti - Lavoro flessibile

402080/Cancelleria e materiale di facile consumo

402090/Acquisto libri di testo

402100/Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

402150/Utenze e canoni

402160/Trasporti, licenze d'uso software, noleggio attrezzature e impianti

402170 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza inerenti la didattica

402180 Assistenza psicologica, mediazione linguistica e altre prestazioni professionali e specialistiche;

402200 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente

402210 Servizio di mensa

402220 Spese postali e altre spese

402230 Servizi informatici e di telecomunicazione a supporto della didattica

402240 Vitto, alloggio e altre spese per attività didattiche

Si ricorda che non è possibile impegnare somme direttamente ai capitoli dei fondi di riserva, che servono esclusivamente ad incrementare la disponibilità finanziaria e di cassa dei capitoli in sofferenza.

Quali sono le variazioni di bilancio che possono essere approvate con determinazione del Dirigente scolastico?

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO:

  • Prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie
  • Prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste
  • Variazione per maggiori o minori entrate per entrate e spese vincolate (es. Fondo qualità, contributi delle famiglie, finanziamenti BES, finanziamenti di progetti FSE)
  • Variazioni delle partite di giro e operazioni in conto terzi 
  • Assunzioni per anticipazioni di cassa
  • Variazioni per riaccertamento residui
  • Variazioni compensative tra capitoli appartenenti a missioni/programmi diversi riguardanti l’utilizzo di risorse vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse
  • Variazione per reiscrizione di economie di spesa da stanziamenti di bilancio esercizio precedente

 

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE:

  • Storni compensativi tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma/titolo

 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DI CASSA:

  • Storni compensativi di cassa
  • Prelievi dal fondo di riserva di cassa
  • Storno sul fondo cassa per fondo pluriennale vincolato
  • Storno sul Fondo Cassa per riaccertamento residui
  • Variazione sul fondo cassa per riaccertamento residui
  • Incremento e Riduzione di cassa per maggiori o minori entrate e spese vincolate
  • Maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese per partite di giro e per conto terzi

Quali sono le variazioni di bilancio che devono essere approvate con delibera del Consiglio dell’Istituzione scolastica?

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO:

  • Storno compensativo tra missioni e programmi diversi, se non vincolate
  • Assestamento di bilancio
  • Variazione per aumento/diminuzione di entrate/uscite non vincolate

 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DI CASSA:

  • Incremento e riduzione di cassa (relativamente a fondi non vincolati)

Qual è il termine ultimo per l’adozione di provvedimenti di variazione al bilancio di previsione.

Secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 6 del D.lgs 118/2011, nessuna variazione di bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell’anno cui il bilancio stesso si riferisce, salvo quelle compensative di cassa e i prelievi dai fondi di riserva. Il predetto termine (30 novembre 2021) opera relativamente alle variazioni del Bilancio di previsione finanziario. Ne consegue che gli storni compensativi di competenza fra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma/titolo (non determinando variazioni al Bilancio previsionale) potranno essere eseguiti (con determinazione dirigenziale) sino al 31 dicembre 2021.

Si possono registrare variazioni di bilancio sui capitoli delle partite di giro e dei servizi per conto terzi dopo il 30 novembre?

La risposta è negativa. Si rammenta che per quanto riguarda i capitoli delle partite di giro l'applicativo SAP permette, oltre alla registrazione di maggiori accertamenti, anche quella di maggiori impegni.

Torna all'inizio