Riconoscimento di attività formative svolte da soggetti privati e previste da specifiche leggi

Riconoscimento, ai soli fini certificativi, delle attività formative previste da specifiche leggi che abilitano all'esercizio di una determinata attività o comportano il rilascio di un particolare patentino di mestiere o certificato di idoneità

Cos'è

Il riconoscimento ai fini certificativi di attività formative è il provvedimento attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento consente ai soggetti privati in possesso di determinati requisiti di poter realizzare sul territorio provinciale attività formative previste da specifiche leggi, secondo le rispettive normative di settore statali e provinciali ed in conformità dei vigenti strumenti di programmazione delle attività della formazione professionale. Le attività sono rivolte agli studenti che abbiano assolto agli obblighi connessi al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale. Il riconoscimento è disposto con determinazione del Dirigente del servizio competente a seguito di domanda avanzata dai soggetti interessati, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa. Il riconoscimento è valido dalla data di adozione di detto provvedimento e ha efficacia fino al termine delle attività formative. Il riconoscimento ai fini certificativi delle attività non da diritto a riconoscimenti, contributi o interventi finanziari: non è previsto alcun onere finanziario per la Provincia.

Struttura del procedimento

Per il riconoscimento delle attività formative previste da specifiche leggi, a seguito della presentazione della domanda da parte dell’interessato, la struttura provinciale competente comunica l’avvio del procedimento e procede quindi con la verifica della richiesta pervenuta e della relativa documentazione allegata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati. A tale fine, i richiedenti devono dare tutte le informazioni richieste dal Servizio competente e consentire inoltre all’Amministrazione di effettuare controlli ed ispezioni. Qualora la struttura provinciale competente accerti la mancanza di uno o più requisiti richiesti, la stessa comunica al soggetto richiedente gli elementi ostativi al riconoscimento, invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni. Trascorso senza riscontro tale termine o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, la struttura provinciale competente rigetta la richiesta. In caso, invece, di esito favorevole dell'istruttoria, il Dirigente della struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di riconoscimento delle attività formative previste da specifiche leggi. La Provincia svolge inoltre un’attività di controllo e vigilanza sulla formazione professionale, attraverso appositi sopralluoghi, che possono essere realizzati anche dopo l’adozione del provvedimento di riconoscimento ( deliberazione n. 2010 del 27/09/13 ).

A chi rivolgersi per presentare la domanda: iter procedurale

Il procedimento è assegnato al Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema e reso noto sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento. L’allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 2056 del 30/9/2011 definisce in particolare le modalità di riconoscimento di dette attività formative e di svolgimento dell’attività di vigilanza, come previsto dall’art. 34, comma 1, lett. h), della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 . I soggetti interessati al riconoscimento ai fini certificativi di attività formative previste da specifiche leggi devono presentare domanda utilizzando la modulistica reperibile nel catalogo provinciale dei servizi pubblici - sezione Modulistica del nuovo portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, nonché presso il Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale, attualmente denominato Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, con sede in Via Gilli n.3, a Trento.

La domanda di riconoscimento va presentata nel rispetto delle modalità previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 , art. 8, ovvero, in base alle vigenti disposizioni, con una delle seguenti modalità:

  • consegnata al Servizio suddetto, che rilascia ricevuta attestante la data di consegna;
  • consegnata agli sportelli decentrati di assistenza e di informazione della Provincia Autonoma di Trento, che rilasciano ricevuta attestante la data di consegna;
  • spedita a mezzo servizio postale; in tal caso, relativamente al rispetto del termine di presentazione, fa fede la data di spedizione del plico raccomandato;
  • trasmessa per via telematica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2727 di data 24.10.2008 e s.m.i.

Chi può fare domanda

I soggetti privati devono avere i seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:

  • l’attività di formazione fra le finalità istituzionali, anche a titolo non esclusivo;
  • disponibilità della sede/i e dell’aula/e didattica/che nell’ambito del territorio della Provincia;
  • idoneità della sede/i e dell’aula/e didattica/che, delle attrezzature e degli strumenti didattici alle vigenti norme in materia di igiene, sanità e sicurezza e prevenzione incendi;
  • disponibilità di personale docente con rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione professionale in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e/o avente titolo di studio ed esperienza professionale coerenti rispetto alla didattica dell’attività formativa;
  • presenza di un responsabile didattico avente titolo di studio ed esperienza professionale coerenti rispetto alla didattica dell’attività formativa.

Quali documenti devo allegare alla domanda

Alla domanda di riconoscimento ai soli fini certificativi delle attività formative previste da specifiche leggi, va allegata la seguente documentazione:

  • scheda descrittiva dell’attività formativa;
  • planimetria della/e sede/i formativa/e e dell’/delle aula/e didattica/che.

Con riferimento invece ai soggetti già accreditati ai sensi della disciplina del coordinamento e attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, si precisa che va presentata una apposita dichiarazione sostitutiva relativa al mantenimento dei requisiti richiesti per l’accreditamento, alla quale va allegata solo la scheda descrittiva dell’attività formativa.

Quando si conclude il procedimento

Il procedimento si deve concludere entro 90 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Non è consentita la conclusione tramite silenzio assenso, né tramite dichiarazione dell'interessato.

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