Copertura assicurativa per gli studenti
Gli alunni e studenti delle scuole trentine godono di una garanzia assicurativa
Di cosa si tratta
La Provincia automa di Trento ha sottoscritto due polizze assicurative:
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polizza infortuni che copre tutti gli alunni e studenti del sistema educativo provinciale (infanzia, istruzione e formazione professionale provinciale e paritaria) fino al compimento del 20° anno di età.
In particolare, la polizza infortuni garantisce la copertura assicurativa per l’infortunio degli studenti nel corso delle attività scolastiche, da intendersi “durante la partecipazione a manifestazioni ed attività, previste dalla programmazione educativa di carattere culturale, sportivo e ricreativo, organizzate direttamente dall’istituzione scolastica e formativa o da altri soggetti, ovvero presso imprese, ivi compreso il tragitto e l’eventuale trasporto da casa alla sede di svolgimento delle predette attività e manifestazioni e viceversa” -
polizza di responsabilità civile per i danni degli alunni e studenti durante l’attività scolastica, che tutela la responsabilità del personale docente in obbligo di vigilanza e copre i danni arrecati a terzi da parte dei soggetti vigilati (da questa polizza sono escluse le scuole a carattere paritario).
In particolare, la polizza di responsabilità civile copre i danni arrecati a terzi nel momento in cui viene dimostrata una colpa in vigilando dell’insegnante e quindi della Provincia autonoma di Trento.
A chi si rivolge
Le polizze stipulate dalla Provincia autonoma di Trento per la copertura assicurativa per infortuni occorsi durante la frequenza scolastica e per la responsabilità civile per eventuali danni provocati durante l’attività scolastica si rivolgono a tutti gli alunni/studenti iscritti in anagrafe provinciale con un’età compresa tra i 3 e i 20 anni (la polizza di responsabilità civile non copre gli studenti delle scuole a carattere paritario)
Cosa fare in caso di infortuni degli alunni e studenti o per danni a terzi
In entrambi i casi occorre rivolgersi alla segreteria della scuola nel più breve tempo possibile per avere indicazioni puntuali in merito alla procedura da seguire e la modulistica da compilare per avviare l’iter.
Termini di validità della garanzia assicurativa
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Copertura assicurativa per gli infortuni scolastici: se la pratica viene avviata in presenza dei requisiti richiesti (necessità di cure, visite o quant’altro oltre il primo certificato medico per una “prognosi” superiore ai sei mesi o ad un esborso superiore ai 50,00 euro – franchigia attualmente in essere) entro 2 anni dalla data dell’infortunio, la famiglia deve consegnare alla segreteria scolastica tutta la documentazione in originale delle certificazioni mediche e spese sostenute per il rimborso.
Nel caso in cui le cure si protraggano oltre due anni è onere della famiglia comunicare alla compagnia assicuratrice tale circostanza con raccomandata R.R. e presentare richiesta di interruzione del termine di prescrizione. Tale richiesta consentirà di tenere aperto il sinistro per altri due anni e dovrà essere rinnovata di volta in volta all'approssimarsi della scadenza biennale, se le cure mediche dovessero distribuirsi su più anni.
- Copertura per i danni arrecati o subiti dagli studenti durante l’attività scolastica: l’assicurazione tutela la responsabilità del personale docente in obbligo di vigilanza e copre i danni arrecati a terzi da parte dei soggetti vigilati. La segreteria scolastica deve compilare in ogni sua parte e sottoscrivere la modulistica per la denuncia. Entro 30 giorni lavorativi da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, la segreteria stessa deve provvedere poi ad inviare la modulistica così compilata e sottoscritta. Nel caso di sinistri mortali o di particolare gravità è obbligatorio darne avviso immediato anche in assenza di richiesta di risarcimento danni.