Alternanza scuola-lavoro: normativa su salute e sicurezza in tirocinio

La scuola deve verificare le condizioni di sicurezza offerte dai luoghi di lavoro che ospitano gli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Di cosa si tratta

Sebbene il tirocinio curriculare non sia un rapporto di lavoro ma parte integrante del percorso di studi ( DM 195/2017 ), ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro lo studente è equiparato a un lavoratore. Di conseguenza, durante il tirocinio in aziende pubbliche o private, si applicano tutti gli adempimenti normativi previsti per i luoghi di lavoro.

Quali sono gli obblighi della scuola

L'istituzione scolastica e formativa ha il dovere preliminare di selezionare aziende in grado di garantire tirocini sicuri. Inoltre designa un tutor interno formato in materia di sicurezza (o supportato da un esperto come l'RSPP) e garantisce due livelli di tutela. Sul piano della tutela oggettiva, si assicura che le mansioni non espongano lo studente a rischi significativi, definendo in anticipo i compiti assegnati, le attrezzature utilizzabili e i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Sul piano della tutela soggettiva, la scuola concorda preventivamente con l'azienda (sulla base dell'integrazione al DVR aziendale relativa ai rischi e le misure di tutela per i tirocinanti) l'identificazione dei pericoli e le misure di prevenzione necessarie, formalizzando il tutto all'interno del progetto formativo personalizzato.

Quali sono gli adempimenti previsti per la sicurezza

In Trentino, le scuole fanno riferimento alle apposite “Linee guida in materia di salute e sicurezza per i tirocini curriculari”, elaborate dal Comitato provinciale di coordinamento. Prima dell'avvio del tirocinio, la scuola deve occuparsi di due aspetti fondamentali:

  • garantire le coperture assicurative (INAIL e Responsabilità Civile), valide anche per le attività svolte all'esterno della sede aziendale purché previste dal progetto formativo
  • erogare preventivamente la formazione generale sulla sicurezza e prevedere l'eventuale sorveglianza sanitaria

Per quanto riguarda invece la formazione specifica (sui rischi specifici della mansione), scuola e azienda ospitante possono accordarsi nella convenzione per collaborare all'erogazione e dividerne i costi.