Faq Concorso - TITOLI CULTURALI

Entro quale termine devo aver conseguito i titoli di servizio e culturali valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio, previsti dal bando?

Tenuto conto che il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato alle ore 10 del 15 dicembre 2025, tutti i titoli (di accesso, culturali, professionali e previsti dal bando devono essere posseduti alla data di invio della domanda.

Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?

Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l’Ente risulta riconosciuto dal Ministero

Quale servizio è valutabile ai fini delle sezioni C1 e C2?

È valutabile il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina, fino alla data di presentazione della domanda. Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o delle attività ad essa alternative non è valutabile.

Quando posso inviare la domanda se non ho ancora conseguito il titolo culturale o completato il servizio che vorrei farmi valutare?

La domanda può essere inviata solo dopo aver conseguito il titolo culturale o maturato il servizio valutabile. Tuttavia, è fondamentale che la presentazione avvenga entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande. Assicurati di aver già conseguito tutti i titoli culturali e di servizio che vuoi far valutare prima di inviare la domanda e di rispettare il termine finale indicato nel bando.

Come viene valutato il servizio di insegnamento in CLIL ?

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il servizio reso in modalità CLIL è riconosciuto come servizio a tutti gli effetti.

I tre anni che costituiscono requisito di accesso sono considerati anche per il punteggio di servizio?

No.

I tre anni che costituiscono requisito di accesso valgono ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per la continuità del servizio?

Sì. Gli anni scolastici utilizzati come titoli di accesso, purché prestati nelle scuole provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, sono utilizzabili anche per l’attribuzione del punteggio previsto per la continuità di servizio.

Quali sono i servizi utili alla maturazione del triennio di continuità di servizio e quali non lo sono?

È valutabile il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (almeno 180 giorni) per anno scolastico. Per scuole provinciali s’intendono le scuole (a carattere statale) della provincia di Trento. Non sono considerati utili i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l’aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l’aspettativa per motivi di studio, l’aspettativa non retribuita per motivi familiari, l’aspettativa per mandati politici, amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera. Non sono considerati utili i servizi prestati presso le scuole materne e/o dell’infanzia, gli istituti e i centri di formazione professionale e presso le istituzioni scolastiche paritarie, legalmente riconosciute, parificate.

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