Quale servizio è valutabile ai fini delle sezioni C1 e C2?

È valutabile il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina, fino alla data di presentazione della domanda. Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o delle attività ad essa alternative non è valutabile.

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