F.A.Q. Alternanza scuola-lavoro
1. Quali sono le attività che possono essere riconosciute per l’alternanza scuola-lavoro?
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono progettate, attuate e valutate dall’istituzione scolastica/formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e assicurano ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Le attività di alternanza sono state classificate nel seguente modo sull’Anagrafe Unica degli Studenti:
- tirocinio curriculare
- commessa esterna
- visita aziendale
- Impresa formativa simulata/cooperativa formativa scolastica
- attività sportiva
- anno all’estero
- lavoro retribuito
- formazione (TSM, ecc.)
- testimonianze (incontri con manager, professionisti, ecc.)
- progetti di scuola/di classe
- volontariato
In aggiunta, in seguito alla delibera n. 688 del 2024, le attività di orientamento, svolte nell’ultimo triennio dei percorsi quinquennali o, per i percorsi quadriennali, a partire dalla classe seconda rientrano tra le attività di alternanza scuola-lavoro e sono conteggiate all’interno del relativo monte ore.
2. Si possono svolgere attività di alternanza scuola-lavoro a scuola?
È prevista una quota minima da dedicare alle attività al di fuori dell’istituto scolastico per almeno il 50% del monte orario dedicato all’alternanza scuola-lavoro, valorizzando l’esperienza concreta nel contesto lavorativo
3. Quali attività sono classificabili come “attività esterna alla scuola”?
Le attività da considerare come esterne alla scuola sono le seguenti:
- tirocinio curriculare
- commessa esterna
- visita aziendale
- impresa formativa simulata/cooperativa formativa scolastica
- attività sportiva e musicale
- anno all’estero
- lavoro retribuito
- volontariato
- progetti di scuola/classe
- orientamento (presso università, fiere, altro)
4. Qual è l’età minima per partecipare all’alternanza scuola-lavoro?
L'art.1 del Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, art.1, prevede che l'alternanza sia una modalità didattica accessibile agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. Sono da considerarsi valide le attività di alternanza scuola-lavoro svolte soltanto nel Triennio, ad eccezione dei percorsi quadriennali, dove le attività di asl possono essere iniziate a partire dal secondo anno.
5. Il tirocinio può svolgersi in orario serale/notturno?
No, il tirocinio si svolge solo in fascia diurna. Lo studente, quindi, non può svolgere la propria attività all’interno delle seguenti fasce orarie, a seconda del turno lavorativo previsto dall’azienda: 23.00-07.00 o 22.00-06.00. Lo studente può svolgere attività di asl su sei giorni settimanali, ma il totale delle ore non può superare le 40 (se lo studente ha meno di 16 anni non più di 35 ore complessive)
6. I periodi di apprendimento all’estero possono essere riconosciuti per l’alternanza scuola lavoro?
Sì, uno studente coinvolto, durante l’anno scolastico, in un’esperienza di studio all’estero superiore ai 90 giorni può vedersi riconosciute ore di alternanza scuola lavoro fino a un massimo di 75 ore per i Licei e di 100 ore per gli Istituti Tecnici. Il Consiglio di Classe può, infatti, riconoscere:
Inoltre, se durante il suddetto periodo all’estero lo studente è coinvolto in un tirocinio formativo sviluppato secondo i criteri dei tirocini formativi in Italia (sottoscrizione di convenzione e progetto di tirocinio tra Ente/azienda ospitante e Istituzione Scolastica italiana) le quote massime previste possono essere superate.
Per altre esperienze svolte all’estero inferiori a 90 giorni, sono riconoscibili un numero di ore in proporzione al periodo svolto all’estero
7. La formazione per ottenere un brevetto spendibile sul piano professionale non promosso dalla scuola può essere considerata alternanza scuola-lavoro?
No, la formazione finalizzata all’ottenimento di un brevetto/certificato, anche se spendibile sul piano professionale, non può essere riconosciuta come alternanza scuola-lavoro. L’alternanza scuola-lavoro è attività curriculare e progettata dalla scuola: le uniche attività extracurriculari, scelte autonomamente dallo studente, riconoscibili per l’alternanza, così come previste dall’art. 65 della legge 5 del 2006, sono il lavoro retribuito e il volontariato (fino ad un massimo del 20% del monte ore minimo previsto). In aggiunta a queste ultime due, come noto, sono riconoscibili, secondo i criteri previsti dalle delibere della Giunta Provinciale, l’attività sportiva e l’esperienza di studio all’estero.
8. Le attività lavorative possono essere riconosciute per l’alternanza scuola-lavoro?
Possono essere riconosciute, all'interno dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, anche le ore di lavoro retribuito secondo quanto previsto dalla delibera provinciale n. 61 del 27 gennaio 2017.
Per il riconoscimento del lavoro retribuito deve essere sottoscritto tra scuola e azienda un progetto formativo. Di prassi il progetto formativo è sottoscritto prima dell’inizio dell’attività, ma è facoltà dell'istituzione scolastica valutare e sottoscrivere a posteriori un’attività di volontariato e lavoro retribuito presentata dagli studenti al termine della stessa. Tutti gli oneri assicurativi sono a carico dell’azienda.
9. Uno studente non è ammesso alla classe successiva: possono essere mantenute valide le attività di alternanza svolte nell’anno scolastico non superato?
In base a quanto riportato nelle Linee guida sull’alternanza scuola-lavoro, le attività di alternanza scuola-lavoro svolte da uno studente nell’anno non superato sono da considerare valide ai fini del monte ore di alternanza scuola-lavoro. Le attività andranno inserite nuovamente in SAA nell’a. s. in cui lo studente ripete l’anno, indicando nelle note che “l’attività è stata svolta nell’a. s. precedente”.
10. Le attività sportive agonistiche possono essere riconosciute per l’alternanza scuola-lavoro?
L’attività agonistica è riconosciuta ai fini dell’alternanza scuola-lavoro solo per gli studenti e le studentesse inseriti nel progetto “tutor sportivo” provinciale oppure per gli atleti e atlete rientranti nelle categorie indicate nell’allegato della circolare del Ministero dell’istruzione e del merito n. 4194 del 6 ottobre 2023
11. Le attività di volontariato svolte autonomamente da uno studente possono essere riconosciute per l’alternanza scuola-lavoro?
L’attività di volontariato non può superare il 20% del monte ore di alternanza scuola-lavoro. Per attività di volontariato si intende un’attività che lo studente svolge a prescindere dagli obblighi di alternanza scuola-lavoro: per questo motivo, alla stregua di quanto avviene per il lavoro retribuito, non si deve stipulare una convenzione, ma è sufficiente fare un progetto formativo (gli oneri assicurativi sono a carico del soggetto ospitante). Rientrano in queste categoria, ad esempio, l’attività presso i pompieri, attività di volontariato presso associazioni (culturali, sociali, sportive, ecc. o cooperative, attività di volontariato portate avanti da tempo dallo studente, ecc.
Le attività di volontariato svolte negli anni scolastici precedenti a quello del 24/25 possono essere considerate valide per un monte ore massimo di 40 ore per i Licei e 80 ore per gli Istituti Tecnici.
12. Il tutor scolastico deve sempre accompagnare gli studenti in azienda?
Non è prevista la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di Alternanza. I suoi compiti di assistere e guidare lo studente nei percorsi di Alternanza e verificarne il corretto svolgimento possono essere svolti a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la scuola. L'importante è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor formativo esterno designato dalla struttura ospitante, che ha il compito di assistere il giovane nel suo percorso di apprendimento attraverso il lavoro. Solo nel caso in cui da parte dello studente vengano segnalate criticità o che venga adibito a mansioni e/o attività non previste nel progetto formativo individualizzato potrebbe raffigurarsi la necessità di una verifica presso l’azienda ospitante che assume pertanto la connotazione di straordinarietà.
13. Quale formazione sulla sicurezza è necessaria per garantire agli studenti in alternanza scuolalavoro?
È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti equiparati ai lavoratori, svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e il rilascio dei relativi attestati.
Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza scuola-lavoro devono ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale e una specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti. Il soggetto ospitante potrà valutare la necessità di integrare con la formazione specifica rispetto agli ulteriori rischi presenti nell’azienda ospitante; questo ulteriore percorso formativo sui rischi specifici dovrà essere documentato e i contenuti dovranno essere in linea con la formazione obbligatoria dell'azienda ospitante. Gli eventuali oneri conseguenti derivanti da questo eventuale percorso formativo integrativo dovranno essere regolati nella convenzione fra l’istituzione scolastica e l’azienda ospitante.
14. È obbligatoria la visita medica per gli studenti che frequentano l’alternanza scuola-lavoro?
La Legge 977/67, così come modificata dal D. Lgs. 345/99 e dal D. Lgs. 262/00, prevede che in nessun caso lo studente minorenne in esperienza di tirocinio o in alternanza scuola-lavoro acquisti la qualifica giuridica di “lavoratore minore” e pertanto lo stagista minorenne non deve essere sottoposto a visita medica preventiva. Rimane in essere l’attivazione di protocolli sanitari nel caso di superamento dei limiti oltre i quali scatta l’obbligo della sorveglianza sanitaria per rischi specifici.
Agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, ferma restando l’individuazione di attività che non espongano, di norma, il tirocinante a rischi particolari per la salute e sicurezza, nella convenzione o nel progetto formativo individualizzato fra Istituto e Azienda, dovranno essere definiti chiaramente i soggetti titolati ad effettuarla e chi dovrà sostenerne gli oneri ad esse conseguenti.
16. È possibile svolgere un tirocinio curriculare presso studi professionali senza dipendenti?
Si, è possibile attivare un tirocinio curriculare presso uno studio professionale senza dipendenti quando le mansioni siano prioritariamente di ufficio (ad esempio, studi tecnici, studi grafici, ecc). A tal fine utile è che, in aggiunta della convenzione e del progetto formativo, sia anche effettuata una valutazione relativa alle situazioni di potenziale rischio a cui potrebbero essere esposti i tirocinanti con le relative misure di tutela. Valutazione quest’ultima che si sostanza nella compilazione di un documento (check list), in cui vengono definite le misure di tutela a favore dello studente nonché tutte le necessarie informazioni, la formazione in materia di salute e sicurezza che rispondono alle indicazioni dell’interpello.
17. C’è un numero massimo di tirocinanti che possono essere accolti contemporaneamente in tirocinio curriculare in un soggetto ospitante?
Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti è stato stabilito che il numero di studenti ammessi contemporaneamente in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto 12 a 1 per attività a rischio basso.
18. Lo studente può essere trasportato durante il tirocinio su un’auto di servizio?
Gli studenti durante i periodi di alternanza scuola-lavoro svolti presso le aziende possono essere trasportati sui mezzi aziendali o comunque mezzi privati, anche di proprietà dei dipendenti, purché sia stato preventivamente autorizzato dal datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti aziendali. La possibilità di utilizzo di mezzi, anche se non alla guida, deve peraltro essere prevista nel progetto formativo individualizzato e sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti. Dal punto di vista assicurativo è utile richiamare la circolare INAIL 44/2016 di cui si riporta testualmente il seguente stralcio “tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del D.P.R. 1124/65. Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo.” Tutto ciò premesso si ritiene utile ribadire l’importanza che nel progetto formativo individualizzato siano descritte tutte le attività effettuate dallo studente finalizzate all’acquisizione di competenze, ivi comprese quelle relative a trasferimenti con uso dei mezzi di trasporto per recarsi in ambienti di lavoro dell’azienda o in cui la stessa svolge attività lavorative.
19. A chi va comunicata l’attivazione di un tirocinio curriculare?
Gli Istituti Scolastici sono tenuti a comunicare al Servizio Lavoro l’avvio dei tirocini curriculari inviando una mail all’indirizzo
con allegati il progetto formativo e la convenzione. In alternativa, sempre prima dell'avvio del tirocinio, si può dare comunicazione allo stesso indirizzo mail, attraverso semplice tabella excel, dei dati principali dei tirocini che si stanno per avviare (nome e cognome dello studente, data di nascita dello studente, istituto scolastico di appartenenza, periodo di tirocinio, orari di tirocini, nome del soggetto ospitante, sede del tirocinio). Solo in seguito, su richiesta del Servizio Lavoro, si può provvedere all'invio di progetto e convenzione.
20. In che cosa si differenzia un tirocinio curriculare e un tirocinio estivo?
Il tirocinio curriculare è una delle attività valide per l’alternanza scuola-lavoro, si fa esclusivamente durante il Triennio, è gratuita e può essere svolta sia durante il periodo scolastico che extrascolastico (ossia anche durante le vacanze). Il tirocinio extracurriculare estivo, invece, può essere svolto solo in estate, prevede un’indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante (tra i 300 e i 600 euro), può essere attivato per uno studente anche del Biennio; uno studente del Triennio può richiedere l’attivazione di un tirocinio estivo solo se ha già completato le ore di alternanza scuola-lavoro previste dalla scuola per quell’anno.
21. I tirocini curriculari rientrano nel calcolo dei tirocini che un’azienda può svolgere in un anno?
No, la delibera provinciale 1750 del 27 ottobre 2017 dice “di escludere i tirocini curriculari in alternanza scuola-lavoro dai vincoli numerici indicati dal Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 e da quelli previsti per i tirocini extracurriculari”
22. Gli studenti con BES devono fare le attività di alternanza scuola-lavoro?
Ai sensi della normativa nazionale e provinciale gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sono interessati dagli obblighi di alternanza scuola-lavoro. Di conseguenza, per gli studenti certificati ai sensi della L.104/1992, per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento e per quelli in situazione di svantaggio valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente. La progettazione, la realizzazione e la valutazione del percorso devono essere coerenti con quanto previsto nel PEI o nel PEP dello studente che devono definire anche gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro e le relative modalità di attuazione e di valutazione. Nelle attività di alternanza scuola lavoro, la scuola ha la responsabilità formativa ed educativa dell’intero percorso, in quanto progetta, realizza e verifica le azioni effettuate, con specifici interventi di monitoraggio quantitativo e qualitativo. Per ulteriori informazioni si rimanda alla delibera della Giunta provinciale 1705 del 27 ottobre 2017
23. Gli studenti sono assicurati in alternanza scuola-lavoro?
Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Circolare n. 44 del 21 novembre 2016). Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza scuola-lavoro. Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente da considerare, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo. Ai fini delle disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articolo 72, comma 1, lettera d), la Provincia Autonoma di Trento stipula per tutti gli studenti del sistema scolastico provinciale una assicurazione per la responsabilità patrimoniale e civile verso terzi valida fino al compimento del ventesimo anno di età. Resta, quindi, escluso dalla tutela INAIL l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. In quest’ultima eventualità lo studente è coperto dall’assicurazione di tutela patrimoniale e responsabilità civile verso terzi stipulata dalla Provincia Autonoma di Trento.
24. È possibile svolgere il tirocinio curriculari in più sedi?
Sì, purché sia previsto nel progetto formativo individualizzato; nello stesso dovranno essere definite anche le modalità di spostamento fra le sedi (veicoli aziendali, lavoratori accompagnatori autorizzati, modalità di trasferimento previste dall’azienda, ecc.). Per quanto attiene le coperture assicurative INAIL gli infortuni indennizzabili occorsi allo studente sono relativi anche a infortuni avvenuti negli ambienti di lavoro intesi non solo relativamente allo stabilimento aziendale, bensì anche in un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65.
25. Come viene valutata l’attività di alternanza scuola-lavoro?
La valutazione in alternanza scuola-lavoro viene trattata in maniera diffusa nelle “Linee guida sulla valutazione dell’alternanza scuola-lavoro” presenti in allegato alla delibera provinciale 1750 del 27 ottobre 2017. In sintesi, si può dire che la valutazione dell’alternanza, sia come esperienza formativa sia in relazione agli apprendimenti maturati dagli studenti, è in capo alle Istituzioni scolastiche, ma coinvolge direttamente anche i partner esterni che vi possono contribuire a diverso titolo. In particolare, il ruolo del tutor esterno/aziendale è centrale nell'acquisizione e nella valutazione dei dati osservabili durante lo stage/tirocinio, sia perché è la figura che accompagna e osserva lo studente “in situazione”, sia perché offre la prospettiva del mondo del lavoro, quindi un punto di vista “altro” rispetto a quello scolastico, nel rilevare e dare valore agli elementi che fonderanno il giudizio. Si tratta poi di trovare un punto d'incontro, un linguaggio comune tra visioni e logiche spesso lontane. Titolare e responsabile della valutazione formativa nei percorsi di Alternanza, come della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, è il Consiglio di classe. In concreto la valutazione dell’esperienza di alternanza scuola lavoro può incidere nei seguenti modi:
1. contribuisce alla valutazione nelle discipline, sia di base sia di Indirizzo, collegate direttamente all'esperienza di alternanza, stabilite all'inizio dell'anno scolastico in fase di programmazione didattica e progettazione del Piano Formativo Individualizzato;
2. influisce sulla valutazione delle capacità relazionali dello studente;
3. incide sull’attribuzione dei crediti scolastici sulla base delle disposizioni che verranno emanate in materia di Esami di Stato, ferme restando le altre regole e le tabelle ministeriali per l'attribuzione del credito;
4. offre elementi per la valutazione delle competenze chiave europee e per le competenze di cittadinanza,
5. in sede di scrutinio finale concorre alla determinazione del giudizio globale per l'ammissione alla classe successiva;
6. costituisce un elemento significativo per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame di Stato;
7. nel colloquio dell’Esame di Stato viene valutata la presentazione dell’esperienza di alternanza, anche con specifico elaborato.
26. Le convenzioni devono essere obbligatoriamente firmate digitalmente?
Le nuove convenzioni devono essere sottoscritte digitalmente a norma del Codice dell’amministrazione digitale. Qualora uno dei soggetti firmatari non fosse dotato di firma digitale, si può procedere con la firma autografa.
27. Si può prolungare il tirocinio curriculare oltre il tempo stabilito dal progetto formativo?
Sì, il tirocinio curriculare può essere prolungato, qualora si ritenesse di non aver raggiunto gli obiettivi previsti o si volesse svilupparne altri: in entrambi i casi è necessario condividere un nuovo progetto formativo con indicati i nuovi/vecchi obiettivi e le nuove/vecchie attività per conseguire gli obiettivi previsti.
28. Esperienza di tirocinio curriculare in estate: in quale anno scolastico va inserita la valutazione?
Se uno studente frequenta lo stage/tirocinio curricolare durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, la valutazione dell'alternanza può riguardare l'anno scolastico in corso per tutte le attività di preparazione, riflessione, approfondimento, ecc. previste dal progetto formativo; concorre alla valutazione degli apprendimenti dell'anno scolastico successivo rispetto al solo stage/tirocinio o rispetto all'intero percorso fino a quel momento svolto (in questo caso non viene considerata nell'anno precedente); per l'attribuzione del credito scolastico, si può prevedere un'integrazione all'inizio dell'anno scolastico successivo, come avviene per le carenze recuperate nelle verifiche di inizio anno scolastico.
29. Quali assicurazioni devono essere inserite nel progetto formativo?
Innanzi tutto è importante precisare che gli estremi identificativi delle assicurazioni
- devono essere riportati nella convenzione semplice ma non nella convenzione quadro;
- devono essere inseriti nel progetto formativo.
Devono essere inseriti gli estremi identificativi delle seguenti assicurazioni:
- INAIL per gli infortuni sul lavoro
- responsabilità civile verso terzi
- polizza infortuni
30. Quando può essere considerato valido un progetto di alternanza scuola-lavoro?
Un progetto di alternanza scuola-lavoro può essere considerato valido solo se lo studente ha frequentato almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
31. Qual è il monte ore minimo di alternanza scuola-lavoro per essere ammessi all’esame di 2024-25?
Il monte ore minimo per i percorsi liceali è di 150 ore mentre per i percorsi tecnici è di 250 ore
32. Qual è il monte ore di alternanza scuola-lavoro nei percorsi serali?
Il monte ore minimo richiesto ai percorsi serali è quello del diurno con una riduzione del 30%. Pertanto, se il monte ore del diurno è di 250 ore per gli indirizzi tecnici e di 150 ore per gli indirizzi liceali, al serale sarà di 175 ore per i tecnici e 105 per i licei. L’impianto complessivo dell’alternanza scuola-lavoro nei corsi serali è definito nella delibera della Giunta Provinciale n. 1423 del 10 agosto 2018.
33. Come gestire in SAA le attività di ASL degli studenti che arrivano da altre scuole?
Quando uno studente del triennio chiede il nulla osta e si trasferisce in una nuova scuola si chiede di seguire la seguente modalità di registrazione dei dati ASL.
TRASFERIMENTO DA SCUOLA PAT AD ALTRA SCUOLA PAT.
1. Se lo studente iscritto nell’a. s. 22/23 in una scuola della Provincia di Trento si trasferisce, dopo aver conseguito la promozione, in un’altra scuola della Provincia di Trento per l’a. s. 23/24 le attività ASL dell’a. s. 22/23 devono essere obbligatoriamente registrate in SAA dalla scuola di provenienza.
2. Se lo studente iscritto nell’a. s. 22/23 in una scuola della Provincia di Trento si trasferisce, dopo essere stato bocciato, in un’altra scuola della Provincia di Trento per l’a. s. 23/24 le attività ASL dell’a. s. 22/23 che il nuovo consiglio di classe intende salvaguardare devono essere nuovamente registrate in SAA dalla nuova scuola: le attività verranno registrate per l’a. s. 23/24 indicando nel campo “DENOMINAZIONE PROGETTO”: attività svolta nell’a. s. 22/23 presso NOME DELL’ALTRA SCUOLA
TRASFERIMENTO DA SCUOLA FUORI PROVINCIA A SCUOLA PAT
1. Se lo studente iscritto nell’a. s. 22/23 in una scuola fuori dalla Provincia di Trento si trasferisce, dopo aver conseguito la promozione, in un’altra scuola della Provincia di Trento per l’a. s. 23/24 le attività ASL dell’a. s. 22/23 devono essere obbligatoriamente registrate in SIDI dalla scuola di provenienza. La scuola PAT può verificare in SIDI se le attività di ASL sono state registrate dalla scuola di provenienza e, in caso contrario, può contattare le scuola per chiederne l’inserimento.
2. Se lo studente iscritto nell’a. s. 22/23 in una scuola fuori dalla Provincia di Trento si trasferisce, dopo essere stato bocciato, in una scuola della Provincia di Trento per l’a. s. 23/24 le attività ASL dell’a. s. 22/23 che il nuovo consiglio di classe intende salvaguardare devono essere nuovamente registrate in SAA dalla nuova scuola: le attività verranno registrate per l’a. s. 23/24 indicando nel campo “DENOMINAZIONE PROGETTO”: attività svolta nell’a. s. 22/23 presso NOME DELL’ALTRA SCUOLA”
34. Alla convenzione deve essere allegato il DVR dell’azienda?
No, solo l’integrazione relativa alle misure specifiche di prevenzione per i tirocinanti. Infatti, in base alla legge n. 85 del 3 luglio 2023 che ha convertito in legge il cosiddetto Decreto Lavoro n. 48 del 4 maggio 2023 “Le imprese (..) integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti). L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.»
Qualora la scuola abbia in essere una convenzione quadro, l’integrazione è inviata alla scuola autonomamente o allegata al progetto formativo