Dottorato di ricerca e funzione docente sono compatibili?

SI, con la distinzione tra ruolo e tempo determinato:(art. 12, comma 1, DM45/2013).

RUOLO
  • il docente è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste
  • il congedo è attribuito dal Dirigente scolastico compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione
  • in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro;
  • non possono richiederlo coloro che sono stati già iscritti ad un corso di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando di detto congedo o coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca
  • il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza
TEMPO DETERMINATO
  • concesso solo nel caso di supplenza lunga ovvero fino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell’anno scolastico (31/08)
  • è possibile accettare la supplenza e chiedere contestualmente il congedo straordinario per il dottorato
  • il congedo è attribuito dal Dirigente scolastico compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione
  • il congedo è valido solo ai fini giuridici ma non economici, il servizio è riconosciuto per il punteggio, per la progressione carriera, ecc e si potrà continuare l’attività di dottorato senza svolgere la supplenza e senza percepire lo stipendio
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