F.A.Q. sintesi normativa

Domande e risposte frequenti

Quali sono le attività extralavorative COMPATIBILI con la funzione docente?

La normativa distingue tra docenti assunti in regime di part time con orario pari o inferiore al 50% dell’orario di lavoro e docenti assunti a tempo pieno, siano essi in ruolo o a tempo determinato

PART TIME pari o inferiore al 50%

  • prestazioni occasionali
  • contratti di collaborazione
  • collaborazione familiare retribuita
  • contratti di lavoro di tipo subordinato SOLO con soggetti privati

NB: la somma oraria dei due contratti non può superare le 48 ore settimanali, compreso il lavoro straordinario

  • contratti a chiamata/termine
  • cariche in società a fini di lucro attività imprenditoriale
  • attività autonoma/libero professionale

NB: qualora l’attività autonoma preveda l’iscrizione ad albi o registri non può essere rivolta verso pubbliche amministrazioni

Tali attività devono essere autorizzate?

✔ NO autorizzazione
✔ SI Comunicazione al Dirigente scolastico, pena la decadenza dall’impieg o
✔ NO registrazione incarico nel sito ministeriale Per.la.Pa

PART TIME superiore al 50% tempo pieno

  • prestazioni occasionali
  • contratti di collaborazione
  • collaborazione familiare a titolo gratuito
  • imprenditore agricolo di seconda categoria
  • attività autonoma/libero professionale

NB: l’attività autonoma/libero professionale è consentita in primo luogo se viene rispettato il criterio della coerenza tra la disciplina impartita e l’attività extralavorativa.
Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno o di scuola primaria - posto comune è consentita solamente l’attività di psicologo dell’età evolutiva o similari. 
Qualora l’attività autonoma preveda l’iscrizione ad albi o registri non può essere rivolta verso pubbliche amministrazioni.

Tali attività devono essere autorizzate?

✔ SI autorizzazione Dirigente Scolastico
✔ SI registrazione incarico nel sito ministeriale Per.la.Pa “tempestivamente”
✔ NO registrazione attività libero-professionali

Quali sono le attività “libere” ovvero che non necessitano di autorizzazione?

  • collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
  • utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; NB: tale utilizzazione economica non può avvenire tramite l’esercizio della P.IVA (se regime orario superiore al 50%)
  • partecipazione a convegni e seminari
  • incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
  • incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo
  • incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
  • attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione
  • attività di docenza e di ricerca, limitate queste ultime a quelle di natura scientifica; si fa riferimento alla docenza “pura”, non corredata da altre attività quali tutoraggio, esami, ecc.
  • Partecipazione ad attività societarie a titolo di semplice socio (compresa la posizione di socio accomandante nelle s.a.s.)
  • consulenza tecnica d’ufficio
  • tirocinio/praticantato

NB: al fine di consentire ai Dirigenti Scolastici la valutazione in merito alla insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale o di pregiudizio verso l’attività istituzionale svolta è necessario COMUNICARE l’esercizio di tali attività al Dirigente Scolastico

ll docente assunto a tempo determinato che abbia in essere un altro contratto di lavoro di tipo subordinato con un soggetto privato può chiedere ASPETTATIVA per accettare l’incarico a scuola?

SI, può chiedere aspettativa al proprio datore di lavoro per la durata del contratto con l’Istituzione scolastica, anche in assenza di precise disposizioni contrattuali relative all’”aspettativa per motivi di lavoro”, purché sia esplicitato dal docente e dal rispettivo datore di lavoro che tale aspettativa è riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa presso l’Istituzione scolastica.

Il docente assunto a tempo determinato che abbia in essere un altro contratto di lavoro di tipo subordinato ma sia in CASSA INTEGRAZIONE può accettare l’incarico a scuola?

SI, tuttavia l’indennità di cassa sarà sospesa (in tutto o in parte a seconda dei casi) per la durata del contratto con l’Istituzione scolastica.

Dottorato di ricerca e funzione docente sono compatibili?

SI, con la distinzione tra ruolo e tempo determinato:(art. 12, comma 1, DM45/2013).

RUOLO
  • il docente è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste
  • il congedo è attribuito dal Dirigente scolastico compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione
  • in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro;
  • non possono richiederlo coloro che sono stati già iscritti ad un corso di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando di detto congedo o coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca
  • il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza
TEMPO DETERMINATO
  • concesso solo nel caso di supplenza lunga ovvero fino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell’anno scolastico (31/08)
  • è possibile accettare la supplenza e chiedere contestualmente il congedo straordinario per il dottorato
  • il congedo è attribuito dal Dirigente scolastico compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione
  • il congedo è valido solo ai fini giuridici ma non economici, il servizio è riconosciuto per il punteggio, per la progressione carriera, ecc e si potrà continuare l’attività di dottorato senza svolgere la supplenza e senza percepire lo stipendio

Gli incarichi gratuiti devono essere autorizzati?

Non devono essere autorizzati tuttavia vanno COMUNICATI all’amministrazione di appartenenza qualora presentino correlazione con l’attività istituzionale svolta.

È possibile accettare incarichi presso le società sportivo-dilettantistiche?

SI, ma con alcune limitazioni:
la legge 289/2002, art. 90 stabilisce che “...i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente indennità, rimborsi, premi e compensi di cui all’art. 67, comma 1 , lett. m del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/86).

I cittadini che prestano servizio civile possono accettare incarichi di supplenza presso le pubbliche amministrazioni?

NO, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs 77/2002 “…. la prestazione del servizio civile è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo”.

Congedo parentale e attività extralavorativa sono compatibili?

NO, durante il periodo di congedo parentale non è possibile svolgere alcuna attività extralavorativa (circolare Inps n. 62/2010).

Quando deve essere presentata la domanda di autorizzazione?

La domanda deve necessariamente essere presentata in via preventiva ai fini del rilascio dell’autorizzazione prima dell’inizio dell’attività.
Nel caso d i personale assunto a tempo determinato deve essere presentata entro il giorno della presa di servizio

Le autorizzazioni hanno valenza pluriennale o devono essere rinnovate ad inizio anno scolastico?

Le autorizzazioni (sia per quanto riguarda i dipendenti in ruolo che a tempo determinato) vanno rinnovate ad inizio anno scolastico, anche se riguardano incarichi pluriennali.

Quando devono essere registrate le attività extralavorative nel sito ministeriale PerlaPa?

Secondo la normativa vigente devono essere registrate tempestivamente.

e i relativi compensi?

L’ente conferente è tenuto a comunicare l’avvenuto pagamento all’amministrazione di appartenenza entro 15 giorni dall’erogazione del compenso, la quale provvederà successivamente ad aggiornare il sito PerlaPa

Il docente assunto a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche (30/06) con proroga nel periodo estivo deve sottostare alla normativa sulle incompatibilità nel suddetto periodo?

SI, va rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di incompatibilità durante l’anno scolastico.

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