Cos'è l'infortunio e quando possiamo dire di essere di fronte ad un infortunio?

Con il termine infortunio la tecnica assicurativa ed i contratti in genere intendono riferirsi esclusivamente ad un evento dovuto a causa fortuita accidentale ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili – ovvero comprovate da parere medico - le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

  • CAUSA FORTUITA si tratta di una causa non dipendente dalla volontà dell’Assicurato – tale affermazione nasce da quanto stabilito dall’art. 1900 CC che esclude (salvo casi particolari) la risarcibilità del sinistro causato con dolo dell’assicurato, del contraente o del beneficiario. Sono normalmente coperti gli infortuni causati con colpa anche grave.
  • CAUSA VIOLENTA deve essere intesa come CONCENTRAZIONE TEMPORALE DELL’EVENTO che deve essere caratterizzato dalla velocità e dalla determinabilità temporale (es. incidente stradale). il requisito di violenza richiede l’esercizio di una forza, applicata sull’organismo dell’infortunato, in un momento temporalmente individuato.
  • CAUSA ESTERNA è necessario che l’origine prima e diretta dell’infortunio derivi dall’esterno, dall’ambiente circostante, e non dall’interno dell’organismo dell’infortunato, o comunque dall’esterno dell’organo o arto interessato dalla lesione stessa. Con tale requisito si è inteso distinguere l’infortunio dalla malattia.

Se un alunno/studente cade durante un’attività, urta un ostacolo, etc. potremmo essere di fronte ad un evento qualificabile come infortunio qualora le conseguenze di tale evento vadano effettivamente a minare l’integrità fisica dell’alunno/studente stesso. Per poter considerare quindi un evento infortunio dovremo attendere il parere di un medico che accerti l’obiettiva constatabilità delle lesioni riportate dall’alunno/studente.

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