Attività contrattuale

Come si abilita il personale scolastico ai servizi Durc-on line?

Il Dirigente scolastico effettua, con il proprio Spid, l'accesso al sito Inail in qualità di legale rappresentante della scuola. Tra i servizi abilitati è disponibile l'applicativo "Gestione utente/Gestioni utenti e profili", attraverso il quale è possibile rilasciare ad un amministrativo interno una nuova abilitazione al ruolo subdelegato stazione appaltante (è sufficiente inserire il codice fiscale). Attraverso tale funzionalità è altresì possibile disabilitare un utente già inserito e consultare l'elenco delle abilitazioni effettuate. Dal 1 ottobre 2021 in caso di nuovo Dirigente, non abilitato, andrà compilato il modulo per il rilascio abilitazione con profilo stazione appaltante/amministrazione procedente. Nel caso di cambio scuola del Dirigente andrà compilato, invece, il modulo per il subentro abilitazione con profilo stazione appaltante/amministrazione procedente. Tali moduli sono reperibili sul sito Inail all’indirizzo https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/durc.html

Per i contratti con i professionisti deve essere richiesto il DURC?

Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS e INAIL riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. Prima dell’aggiudicazione di un contratto si devono verificare i requisiti DURC sul sito INPS o INAIL (accesso obbligatorio con il proprio SPID dal 1 ottobre 2021) indicando il codice fiscale del fornitore. La durata del DURC è di 120 giorni. Il Durc è l’unica certificazione che prescinde dal CIG, nel senso che va sempre richiesto anche nelle ipotesi residuali di contratti non “ciggati”. Nel rapporto con i professionisti senza dipendenti il DURC non va chiesto on line, ma ogni Cassa previdenziale rilascia l’attestazione di regolarità contributiva al professionista che, a sua volta, la presenta alle singole amministrazioni richiedenti.

Vige ancora la disposizione provinciale contenuta nella Delibera Pat n. 580 dd. 1 aprile 2011 che prevede l’esenzione alla richiesta del cig per importi fino a 1.000,00 euro per i servizi e fino a 2.000,00 per le forniture, tranne che per la lettera q)?

Nello Stato tutti i contratti di appalto vanno “ciggati”, ad eccezione delle spese economali. Nella Provincia Autonoma di Trento vige ancora la fattispecie delle spese in economia e pertanto trova ancora applicazione, nella prassi, la delibera n. 580 del 1 aprile 2011 della PAT che ha stabilito i limiti entro i quali non ricorrono i presupposti per la tracciabilità dei pagamenti legati a spese in economia per prestazioni e acquisizioni di beni e servizi in applicazione dell’art. 32, co 2, lettere da a) a p) della L.P. 23/1990 e s.m..

Qual è la differenza tra spese in economia (art. 32 L.P. 23/’90), trattativa diretta (art. 21, co 4, L.P. 23/1990) e affidamento diretto (art. 3, comma 01; L.P. 2/2020)?

In Provincia di Trento esistono tre norme diverse che autorizzano una procedura che porta allo stesso risultato, cioè quello dell’affidamento con contratto di appalto formalizzato con un unico operatore economico. La differenza è puramente economica (spese in economia da 0 a € 46.700,00; trattativa diretta da 0 a 48.500,00 e affidamento diretto da 0 fino a 139.000,00).

PROCEDURE ORDINARIE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI/FORNITURE
SOGLIE PROCEDURA RIFERIMENTO NORMATIVO
1) DA 0 A 46.700,00 SPESE IN ECONOMIA ART 32, co 3, L.P. 23/’90
2) DA 0 A 48.500,00 TRATTATIVA DIRETTA ART. 21, co 4, L.P. 23/’90
3) DA 0 A 139.000,00 FINO AL 30.6.2023 AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 3, co 01, L.P. 2/2020
ART. 3, co 5 BIS L.P. 2/2020
4) DA 140.000,00 FINO A 214.000,00 (SOGLIA EU) FINO AL 30.6.2023 TRATTATIVA PRIVATA CON INVITO A 3 IMPRESE ART. 21, co 2, lett. h) e co 5 L.P. 23/’90-ART 3, co 5 bis L.P. 2/2020
5) OLTRE 215.000,00
FINO AL 30.6.2023
-PROCEDURA NEGOZIATA S/BANDO in caso di estrema urgenza
-PROCEDURE ORDINARIE negli altri casi
ART. 2, co 1 e co 1 BIS, L.P. 2/2020- ART 16 L.P. 2/2016

Come si rinnova la Convenzione di cassa delle istituzioni scolastiche?

Ai sensi dell'art. 27 del "Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali" il servizio di cassa è affidato ad una banca mediante apposita convenzione, tenuto conto delle condizioni previste dal capitolato speciale di tesoreria e dalla convenzione per l'affidamento di tesoreria della Provincia.

Le scuole, verificate le condizioni economiche stabilite nel rinnovo triennale della convenzione provinciale (tasso attivo e passivo, compenso per il servizio e spese tenuta conto), possono optare per una delle seguenti scelte:

- manifestare al tesoriere della Provincia l'interesse ad aderire alla convenzione in essere con la Provincia: è necessario trasmettere la manifestazione di interesse via PEC all'indirizzo publicsector.nordest@pec.unicredit.eu . A questo punto la banca chiederà la documentazione necessaria (es. delegati alla firma) e attiverà il servizio dopo circa 15 giorni;

- verificare se il proprio attuale istituto di credito o altra banca individuata garantisce condizioni pari o migliori rispetto a quelle della convenzione PAT, acquisire l'offerta della banca e procedere alla sottoscrizione della convenzione per un triennio;

- procedere a un confronto concorrenziale con valutazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora si intenda scegliere una banca che, seppure non garantisce le condizioni del tesoriere provinciale, considerata globalmente, presenti una offerta più vantaggiosa.

L’art. 3, co 1, del capitolato speciale della Convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria, stabilisce che “La convenzione ha la durata di anni 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2020, e può essere rinnovata dalla Giunta provinciale per ulteriori tre anni - alle condizioni generali contenute nel capitolato speciale”. Tale Convenzione è stata rinnovata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2142 del 22 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2023.

Occorre precisare che qualora si addivenga alla stipula della Convenzione di cassa alle medesime condizioni economiche dell’Istituto Tesoriere, tale Convenzione dovrà avere la medesima durata di quella della Provincia (ovvero il 31 dicembre 2023).

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