Qual è il termine ultimo per l’adozione di provvedimenti di variazione al bilancio di previsione.

Secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 6 del D.lgs 118/2011, nessuna variazione di bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell’anno cui il bilancio stesso si riferisce, salvo quelle compensative di cassa e i prelievi dai fondi di riserva. Il predetto termine (30 novembre 2021) opera relativamente alle variazioni del Bilancio di previsione finanziario. Ne consegue che gli storni compensativi di competenza fra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma/titolo (non determinando variazioni al Bilancio previsionale) potranno essere eseguiti (con determinazione dirigenziale) sino al 31 dicembre 2021.

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