Quando può essere utilizzata la quota vincolata del risultato di amministrazione?

Le Istituzioni scolastiche e formative provinciali possono applicare già in sede di predisposizione del Bilancio di previsione la quota derivante da risorse vincolate ed utilizzarla dal primo giorno di gestione del Bilancio. Nel caso in cui il Bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, il Dirigente scolastico, entro il 31 gennaio, dovrà obbligatoriamente verificare la consistenza delle economie vincolate sulla base di un preconsuntivo. Qualora ciò non avvenisse entro i termini previsti, l'istituzione scolastica dovrà immediatamente provvedere alla variazione di bilancio per eliminare totalmente la quota di avanzo vincolato applicata al bilancio di previsione. Se, a seguito del preconsuntivo, la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto risultasse inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'istituzione dovrà provvedere immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio; in caso contrario (avanzo vincolato maggiore di quello applicato in bilancio) l’istituzione scolastica/formativa può (e non deve) apportare le modifiche al bilancio.

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