Part-time docenti primo e secondo ciclo

Contratto di lavoro part-time dei docenti assunti a tempo indeterminato: modalità di richiesta, tipologie, modulistica di riferimento

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Venerdì 1 marzo 2024

Apertura del sistema
dalle ore 12:00

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venerdì 15 marzo 2024

Chiusura del sistema
alle ore 12:00

Cos'è

Il contratto di lavoro part-time, o a tempo parziale, è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario (Tempo pieno).

A chi si rivolge

Questo contratto di lavoro a tempo parziale o part-time, si rivolge al personale docente della scuola primaria e secondaria di I e II grado con contratto a tempo indeterminato.

Decorrenza e durata del part-time

Le trasformazioni del rapporto di lavoro decorrono dal 1° settembre di ogni anno.

Il part-time viene autorizzato per la durata di almeno due anni e il personale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno prima della scadenza del biennio.
Eventuali domande in tal senso possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze personali ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.
La durata minima della prestazione lavorativa in part-time deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.

Tipologie di part-time

Le tipologie di lavoro a tempo parziale che il personale docente assunto a tempo indeterminato può richiedere, sono le seguenti:

TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (A)

Articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi.

TEMPO PARZIALE VERTICALE (B)

Articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana: l’orario di lavoro viene svolto a tempo pieno in alcuni giorni della settimana (non meno di 3) e negli altri giorni è previsto il riposo.

TEMPO PARZIALE MISTO

Articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate precedentemente alle lett. (A) e (B).

BIENNALE

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e un’anzianità di servizio di almeno 10 anni può chiedere la trasformazione dell’orario di lavoro svolgendo l’attività lavorativa a tempo pieno il primo anno scolastico e fruendo di un periodo di riposo per tutto il secondo anno.
Può essere fruito una sola volta nel quinquennio. Il trattamento economico, nella misura del 50%, spetta per l'intero biennio scolastico che viene riconosciuto a tutti gli effetti.

QUINQUENNALE

Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario di servizio a tempo pieno può chiedere, nell'arco di un periodo quinquennale di lavoro, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico, valido a tutti gli effetti, a partire:

  • dal quarto anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 10 anni
  • dal terzo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni
  • dal primo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni

 

Durante il periodo quinquennale spetta un trattamento economico ridotto all'80%.
Il personale già in orario part-time, indipendentemente dall'articolazione oraria, deve preventivamente chiedere il rientro a tempo pieno.

Quale remunerazione è prevista

La retribuzione è calcolata in misura proporzionale alle ore di servizio prestate. Ad esempio, a fronte di 9 ore di servizio prestate, su 18 ore complessive, la retribuzione sarà pari al 50% della retribuzione.
Nel caso di part-time biennale,il trattamento economico è pari al 50% della retribuzione in entrambi gli anni.
Nel caso di part-time quinquennale, il trattamento economico è pari all’80% della retribuzione per tutti i 5 anni.

Aspetti previdenziali

Gli anni di servizio prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono considerati per intero ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, mentre ai fini economici sono calcolati in proporzione alla prestazione lavorativa svolta.
È possibile riscattare i periodi di lavoro a tempo parziale.

Quando fare richiesta

Ogni anno, attraverso una circolare inviata entro il 15 marzo, vengono fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di:

  • trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
  • modifica della tipologia o della consistenza oraria del rapporto di lavoro a tempo parziale già in essere
  • rientro a tempo pieno
  • articolazione pluriennale
  • rinuncia/rinvio del periodo di riposo

Come fare richiesta

La domanda deve essere compilata ONLINE accedendo allo “Sportello del Dipendente” e seguendo le istruzioni per la compilazione e inoltro della richiesta.

Per alcune tipologie di part-time la domanda va presentata in forma cartacea compilando l’apposito modello (consultare il documento principale della circolare).
La domanda in formato cartaceo va compilata e consegnata alla segreteria della scuola di titolarità. Il Dirigente scolastico dovrà valutarla ed esprimere il proprio consenso, ma potrà proporre alternative alla riduzione del tempo di lavoro, compatibili con l’organizzazione del servizio scolastico.

Accoglimento delle domande di part-time

Possono essere accolte domande nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo.
La trasformazione dell’orario di lavoro è subordinata alla sottoscrizione del relativo contratto.
Nel caso di superamento del limite massimo del 25% verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri ( Ord. min. 446 del 22/07/1997 ).

  • portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
  • persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 ;
  • familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
  • figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
  • familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
  • superamento dei 60 anni di età ovvero compimento di 25 anni di effettivo servizio;
  • esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall'amministrazione di competenza.

Nell'ambito di ciascuna categoria di aventi titolo alla precedenza, l'iscrizione avviene secondo l'ordine determinato dalla maggiore anzianità di servizio: Parimenti si procede per i richiedenti privi di titoli di precedenza. A parità di anzianità di servizio, precede l'aspirante con maggiore età anagrafica.

 

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