Permessi retribuiti per il diritto allo studio per il personale A.T.A., assistente educatore, scuola infanzia e formazione professionale
Indicazioni per la presentazione delle domande da parte del personale A.T.A., assistente educatore, insegnante e coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia e docente della formazione professionale
A chi sono rivolti
Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; in quest’ultimo caso il personale deve assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e:
- insegnanti delle scuole dell’infanzia con servizio minimo di nove mesi continuativi
- insegnanti delle scuole dell’infanzia a calendario “turistico” con servizio minimo di 8 mesi continuativi
- insegnanti della formazione professionale con incarico annuale su posto vacante di durata non inferiore a 9 mesi continuativi
- personale A.T.A. e assistente educatore con contratto di lavoro su posto vacante di durata non inferiore a 10 mesi continuativi
Quando fare richiesta
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono stabiliti annualmente attraverso una circolare pubblicata indicativamente nel mese di agosto.
Natura dei corsi
I permessi sono concessi per la frequenza di corsi di perfezionamento e di altri corsi al termine dei quali è previsto il superamento di un esame finale e che siano finalizzati al conseguimento di titoli di studio e attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico o da altro Stato membro dell’Unione Europea; in quest’ultimo caso il ciclo di studi dovrà avere la durata minima di tre anni ed il titolo di studio dovrà essere rilasciato da autorità o istituzioni legalmente competenti o riconosciute dallo Stato europeo di riferimento.
Per la preparazione della sola tesi o dell’ultimo esame e della tesi si potranno ottenere permessi studio solamente per un anno scolastico.
Non possono essere concessi i permessi per:
- abilitazione allo svolgimento delle funzioni di segretario comunale
- frequenza di corsi di dottorato di ricerca
Posti messi a disposizione
Il permesso studio è autorizzabile nel limite massimo del 4% del totale del personale a tempo indeterminato alla scadenza per la presentazione delle domande. Qualora le richieste superino il 4% verrà garantita la continuità ai dipendenti che hanno fruito del permesso nell’anno scolastico precedente per lo stesso corso di studio e comunque fino al completamento del corso stesso.
Qualora le richieste fossero inferiori al 4% potranno essere accolte ulteriori richieste da parte di personale assunto a tempo indeterminato e/o determinato in corso d’anno scolastico. In tal caso la domanda deve essere presentata improrogabilmente entro un mese dalla data di assunzione ed il permesso è concesso secondo l’ordine di presentazione delle domande e proporzionato ai mesi che verranno lavorati.
Modalità di fruizione dei permessi
La fruizione dei permessi deve essere concordata con il dirigente scolastico/formativo secondo una programmazione di massima.
Il personale ATA e assistente educatore può richiedere il permesso ad ore e minuti, a giornata intera o per periodi continuativi; non è consentita la fruizione dei permessi preceduti o seguiti da una prestazione lavorativa inferiore ad un’ora.
Il personale insegnante delle scuole dell’infanzia e della formazione professionale può fruire del permesso esclusivamente a giornata intera o per periodi continuativi.
Obbligo di frequenza, esami e crediti
I permessi studio possono essere utilizzati solamente per la frequenza del corso di studi indicato nella domanda; il requisito della frequenza si intende soddisfatto nei seguenti casi:
- corsi di scuola primaria e secondaria di I grado, istituti di istruzione secondaria di II grado e di formazione professionale: promozione alla classe superiore, diploma o attestato di qualifica o, in caso di esito negativo, frequenza di almeno 2/3 delle giornate di lezione previste
- corsi universitari, parauniversitari e post-universitari: superamento di almeno due esami ovvero 15 crediti nel corso dell’anno accademico; da comprovare entro il 31 ottobre dell’anno scolastico successivo
- preparazione della tesi: il dipendente che ha già concluso gli esami del corso di laurea ovvero al quale rimanga da sostenere ancora un esame dovrà dichiarare l’avvenuto conseguimento del diploma entro il 31 agosto dell’anno scolastico successivo
In caso di mancato possesso dei requisiti di frequenza richiesti, l’Amministrazione procederà al recupero economico delle ore di permesso fruite.
Il ritiro o l’esclusione dal corso di studi deve essere tempestivamente comunicata al Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola.
Permessi retribuiti per lo studio delle lingue straniere (50 ORE)
Possono essere concessi permessi per lo studio o il perfezionamento di una lingua dei Paesi aderenti all’UE istituiti da scuole paritarie o legalmente riconosciute, università o istituti privati al termine dei quali è sostenuto un esame finale.
Possono richiedere tali permessi i soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato iscritti ad un corso della durata minima di 40 ore con riferimento all’anno scolastico.
Le domande dovranno essere presentate secondo i termini e le modalità previste dalla circolare relativa ai permessi studio; potranno essere autorizzate richieste nel limite massimo dell’1% del monte ore per diritto allo studio; in caso di superamento della percentuale citata verrà compilata una graduatoria sulla base dell’anzianità di servizio prestato a tempo indeterminato presso l’Amministrazione provinciale.
I permessi concessi possono essere utilizzati unicamente per la frequenze delle lezioni (compreso il tempo viaggio) e per il sostenimento obbligatorio dell’esame finale.
Entro 30 giorni dal termine del corso il dipendente dovrà produrre il certificato o autocertificazione riportante giornate e orari di frequenza e dichiarare il superamento dell’esame finale (o, in caso di esito negativo, la frequenza di almeno i 2/3 delle ore di lezione previste).