Permessi retribuiti per il diritto allo studio rivolti al personale docente

Modalità di fruizione delle 150 ore di permesso

A chi sono rivolti

I permessi studio possono essere richiesti dai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche o, se in servizio alla data di presentazione delle domande, fino al termine delle lezioni.
Il numero dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio non può superare, complessivamente, il 3% della dotazione organica complessiva (organico di fatto) a livello provinciale determinata al 1 ottobre di ogni anno precedente a quello della fruizione.
I permessi possono essere concessi per non più di 10 anni scolastici, compresi i periodi eventualmente fruiti presso istituzioni scolastiche fuori provincia.  La concessione del permesso agli studenti universitari, dopo il primo anno di iscrizione, è subordinata al superamento di 15 crediti in ciascun anno scolastico.

Quando fare richiesta

Le domande di concessione dei permessi studio devono essere presentate alla segreteria dell’istituzione scolastica di appartenenza secondo le scadenze fissate annualmente con apposita circolare informativa.

Natura dei corsi

I permessi sono concessi per il conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico in corsi universitari, post universitari con durata almeno annuale per il conseguimento di diplomi di specializzazione e perfezionamento o corsi di specializzazione sull’handicap attivati dalle Istituzioni universitarie.

Quante ore di permesso vengono concesse

I permessi retribuiti per il diritto allo studio possono essere concessi nella misura massima di 150 ore; per il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, il permesso studio è proporzionato all’effettiva prestazione lavorativa.

Modalità di fruizione dei permessi 

I permessi retribuiti per il diritto allo studio possono essere utilizzati dalla data di concessione (data di approvazione della determina) e fino al termine dell’a.s. di riferimento; gli stessi possono essere usufruiti solo per la frequenza del corso di studio indicato nella richiesta di concessione. Il docente al quale è stato riconosciuto il diritto di usufruire del permesso per il diritto allo studio, dovrà concordare con il Dirigente scolastico della sede di servizio il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario scolastico e degli impegni programmati.

Certificazione dei permessi

La frequenza dei corsi e la partecipazione e superamento degli esami dovrà essere autocertificata al dirigente scolastico dell’istituzione di titolarità entro il termine dell’anno scolastico di fruizione. La mancata frequenza dei corsi o la mancata partecipazione agli esami universitari o la mancata
valutazione/esame finale di corsi per i quali è consentito avvalersi dei permessi per il diritto allo studio comporta l'addebito delle ore fruite dal docente, in misura pari alla retribuzione spettante per i permessi usufruiti.

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