Permessi retribuiti per il diritto allo studio rivolti al personale docente
Modalità di fruizione delle 150 ore di permesso
A chi sono rivolti
I permessi per il diritto allo studio possono essere richiesti dai docenti a tempo indeterminato e da quelli a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche o, se in servizio alla data di presentazione della domanda, con incarico fino al termine delle lezioni. Non sono ammessi alla fruizione dei permessi gli insegnanti con orario parziale inferiore al 50%.
Il numero dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio non può superare in ciascun anno scolastico il 3% della dotazione organica complessiva a livello provinciale determinata al 1° ottobre di ogni anno scolastico precedente a quello di fruizione.
I permessi possono, in ogni caso, essere richiesti per un massimo di 10 anni scolastici, tenendo conto anche degli eventuali periodi fruiti presso altre Pubbliche Amministrazioni.
La concessione del permesso agli studenti universitari, dopo il primo anno di iscrizione, è subordinata al superamento di almeno 15 crediti in ciascun anno scolastico.
Quando fare richiesta
Le domande di concessione dei permessi studio devono essere presentate alla segreteria dell’istituzione scolastica di appartenenza secondo le scadenze fissate annualmente con apposita circolare informativa.
Natura dei corsi
I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale la cui frequenza costituisce titolo per la concessione dei permessi retribuiti (150 ore) sono, in ordine di priorità:
- corsi finalizzati al conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria o laurea in lingue e letterature straniere per gli insegnanti della scuola primaria
- corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
- corsi universitari, richiesti dalla normativa vigente, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per il personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (concedibili una sola volta per docente)
- corsi finalizzati al conseguimento della prima laurea per gli insegnanti tecnico pratici
- completamento di corso di studio per i quali siano già stati concessi i permessi retribuiti, nei limiti della durata legale del corso di studi
- corsi universitari, richiesti dalla normativa vigente per il conseguimento di una seconda abilitazione all’insegnamento (concedibili una sola volta per docente)
- corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica (o titolo equipollente), massimo per una seconda laurea oltre a quella già conseguita
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-diploma e post-universitari se previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, purché di durata almeno annuale e con esame finale
l permesso può essere concesso per la frequenza di tali corsi svolti anche in modalità telematica, solamente a fronte di un’attestazione circa l’impossibilità di collegarsi al corso in orario diverso da quello di servizio.
In subordine a tali corsi possono essere concessi permessi nella misura massima di 50 ore annue per la frequenza di:
- corsi finalizzati al conseguimento del titolo per la didattica differenziata Montessori
- corsi di lingua tedesca o inglese della durata minima di 40 ore, istituiti da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, università o istituti privati, finalizzati al conseguimento di una certificazione linguistica di livello B2 del QCER o superiore rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Miur
Quante ore di permesso vengono concesse
I permessi retribuiti per il diritto allo studio possono essere concessi nella misura massima di 150 ore individuali per anno scolastico, ridotte proporzionalmente nel caso di docenti part-time; per corsi Montessori e corsi di lingua sono concesse 50 ore individuali per anno scolastico, ridotte proporzionalmente nel caso di docenti part-time.
Modalità di fruizione dei permessi
I permessi retribuiti possono essere concessi solo per la frequenza di lezioni, tirocini e laboratori (incluso il tempo viaggio) del corso di studi indicato nella domanda di concessione. Solo nei casi specificati (prima laurea, specializzazione sostegno e prima abilitazione all’insegnamento) massimo il 30% delle ore concesse possono essere utilizzate per preparare gli esami.
I permessi possono essere fruiti utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio (permessi orari) oppure l’intero orario giornaliero di servizio (permessi giornalieri), per il tempo strettamente necessario alla frequenza dei corsi, ivi compreso il tempo viaggio.
Il docente al quale è stato riconosciuto il diritto di usufruire del permesso per il diritto allo studio, dovrà presentare al dirigente scolastico un piano di utilizzo dei permessi (eventuali variazioni comunicate tempestivamente).
Certificazione dei permessi
La certificazione dei permessi va presentata all’istituzione scolastica entro 7 giorni dalla fruizione; per le lezioni svolte in modalità telematica va presentata certificazione di ente formativo che il docente ha personalmente seguito le lezioni trasmesse in orari coincidenti con orario di servizio. Nei casi di permessi utilizzati per la preparazione degli esami, va presentata un’autocertificazione al termine dell’anno scolastico in cui si dichiari di aver effettivamente sostenuto i relativi esami.
La mancata presentazione delle certificazioni, se non giustificata da reali motivi d'impedimento, comporta l’addebito delle ore fruite dal dipendente in misura pari alla retribuzione spettante per i permessi fruiti.