La commissione per l'esame di Stato nell'istruzione secondaria di secondo grado (esame di maturità)

Indicazioni sulla composizione delle commissioni d'esame a conclusione del secondo ciclo di istruzione (esame di maturità) e per i commissari: requisiti,  obblighi, incompatibilità, domanda per fare il commissario esterno, compensi previsti

Cos’è

La commissione per l'esame di Stato (esame di maturità) è l’organo giuridico preposto allo svolgimento delle procedure di esame previsto al termine delle scuole superiori. Obiettivo dell’esame è verificare le conoscenze e le competenze acquisite dai ragazzi nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo, sulle basi culturali generali nonché delle loro capacità critiche.

Da chi è formata

La commissione d’esame è composta da docenti/dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione di secondo grado a carattere statale e paritari e del corso annuale per l’Esame di Stato (CAPES).
Possono essere nominati Presidenti di commissione anche appartenenti ad altre categorie di personale, individuati dalla circolare ministeriale annualmente predisposta dal MIUR (ad esempio: professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo, ricercatori universitari confermati, direttori delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).
È composta da un Presidente esterno e 6 Commissari (3 interni e 3 esterni all’Istituto) e opera generalmente su 2 classi da non più di 35 candidati ciascuna.
Il Ministero decide quali materie di esame affidare ai commissari esterni e lo comunica entro il 31 gennaio di ogni anno. Successivamente gli Istituti si attivano per nominare i commissari interni.
La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti. Pertanto non è consentito rifiutare o abbandonare l’incarico salvo casi di legittimo impedimento ( art. 1 del D.M. n. 6/2007 )

Cosa fa il Presidente

Il Presidente di commissione deve:

  • orientare la commissione verso scelte corrette sul piano pedagogico, metodologico e della valutazione
  • promuovere un clima di serenità e collaborazione tra membri interni ed esterni
  • garantire la correttezza delle procedure
  • essere presente nelle operazioni collegiali

Ogni anno, nel mese di giugno, il Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di esame di Stato convoca presso il Dipartimento istruzione e cultura i Presidenti delle commissioni di maturità, unitamente agli Ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, per fornire agli stessi indicazioni, chiarimenti e orientamenti finalizzati alla regolare funzionalità delle commissioni e a garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione.
La partecipazione a tale riunione è obbligatoria ed è prevista dalle Circolare Ministeriale che ogni anno fornisce Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie.
Al termine delle procedure di esame il Presidente di commissione ha la facoltà di presentare all’Incarico Speciale Esami di Stato una relazione finale con eventuali osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, ma soprattutto migliorative per il nuovo esame di stato.

Cosa fanno i Commissari

  • Correggono le prove d'esame scritte e attribuiscono collegialmente i punteggi
  • Gestiscono lo svolgimento dei colloqui orali
  • Svolgono gli scrutini finali e sottoscrivono i verbali relativi a tutte le procedure di esame

Come avviene la nomina dei Presidenti e dei Commissari esterni

I Presidenti delle commissioni e i Commissari esterni vengono scelti nell’ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del D.M. n. 6/2007.

Come vengono scelti i Commissari interni

I commissari interni vengono designati da ciascun Consiglio di classe a seguito:

  • dell’indicazione delle materie affidate ai commissari esterni
  • dell’individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta
  • dell’effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni

Uno dei commissari deve essere titolare della disciplina oggetto della prima o della seconda prova scritta.
Il dirigente scolastico compila l’apposito modello (Modello ES–C utilizzando l'applicativo SIDI a cui accedono le segreterie scolastiche) nominando i commissari interni e formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni che inoltra all' ufficio provinciale competente . L'ufficio valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici e provvede alle variazioni necessarie, in conformità ai criteri sopraindicati per gli abbinamenti delle classi/commissioni.
Le modalità di nomina dei componenti interni sono disciplinate dal D.M. 17.01.2007, n. 6.
I docenti che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’ art. 33 della Legge 104/92 , possono rifiutare l’incarico di Commissario interno.

Chi si candida come Presidente o Commissario esterno

Sono obbligati a presentare la scheda di partecipazione come Presidenti, i dirigenti scolastici in servizio presso gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Sono obbligati a presentare la scheda di partecipazione come Commissari esterni i docenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche), se non sono designati come Commissari interni o referenti del plico telematico (ovvero responsabili della ricezione e stampa delle tracce d’esame) e che insegnano discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio oppure che insegnano materie affidate ai Commissari esterni.
Hanno facoltà di presentare la domanda come Presidente o Commissario esterno le restanti tipologie di personale indicate dalla circolare Ministeriale pubblicata nei primi mesi dell’anno solare in cui si svolgono gli esami.

Chi non può essere nominato Presidente o Commissario esterno

I Presidenti e i Commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:

  • nella scuola di servizio
  • nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio
  • nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di Presidente o di Commissario esterno
  • nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti

Non può essere nominato Presidente o Commissario esterno nelle commissioni di esame inoltre:

  • il personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura
  • il personale indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all’attività di servizio
  • chi si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare
  • il personale che opera nelle scuole dalle quali siano stati trasferiti per incompatibilità ambientale
  • Il personale utilizzato quale Presidente di commissione di esame di Stato del primo ciclo di istruzione

Come inoltrare la domanda di partecipazione

I Presidenti e i Commissari esterni devono produrre domanda di partecipazione online nel portale POLIS .

Due sono le tipologie di domande di partecipazione:

  • il Modello ES-1, per la partecipazione in qualità di Presidente e/o Commissario esterno alle commissioni degli esami di Stato, riservata ai dirigenti ed ai docenti, con le relative istruzioni per la compilazione. Il Modello ES-1 va compilato e trasmesso esclusivamente online nel portale POLIS;
  • il Modello ES-2, per la partecipazione in qualità di Presidente alle commissioni degli esami di Stato, riservata agli aspiranti provenienti dal mondo universitario e dalle istituzioni A.F.A.M. (Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), con le relative istruzioni per la compilazione. Il Modello ES-2 va consegnato in formato cartaceo ai Rettori delle Università o ai Direttori delle istituzioni A.F.A.M. entro il termine indicato ogni anno dalla relativa circolare ministeriale. Lo stesso Modello deve pervenire all' ufficio provinciale competente entro il termine tassativo indicato ogni anno dalla relativa circolare ministeriale.

Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nelle domande di partecipazione, il sistema informativo metterà a disposizione dell' ufficio provinciale competente , per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei Presidenti e dei Commissari esterni.

Quali sono le scadenze per la presentazione della domanda

La scadenza per la presentazione delle domande è indicata nella Circolare Ministeriale - circolare ministeriale n. 962 - relativa alla composizione delle commissioni di esame che viene pubblicata sul sito del Ministero durante i primi mesi dell’anno solare in cui si svolgono gli esami di maturità.

Quando si svolgono gli esami

Sessione ordinaria 2023:

  • RIUNIONE PLENARIA: lunedì 19 giugno 2023 ore 8.30
  • PRIMA PROVA SCRITTA: mercoledì 21 giugno 2023 ore 8.30
  • SECONDA PROVA: giovedì 22 giugno 2023  ore 8.30

Solo per i percorsi EsaBac ed Esabac Techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca la TERZA PROVA: martedì 27 giugno 2023 ore 8.30

Sessione suppletiva 2023:

  • PRIMA PROVA SCRITTA SUPPLETIVA: mercoledì 5 luglio 2023 ore 8.30
  • SECONDA PROVA SUPPLETIVA : giovedì 6 luglio 2023 ore 8.30

La Sessione suppletiva è la prova di esame (un secondo appello) nel mese di luglio per gli studenti che, per gravi e documentati motivi, non possono partecipare alle prove scritte
La Sessione straordinaria è la prova di esame per gli studenti che, per gravi e documentati motivi, non possono partecipare né alle prove scritte né alla sessione suppletiva

Quali sono i compensi per i Commissari d’esame

Il riferimento per la determinazione dei compensi è il D.M. del 24 maggio 2007 che fissa

le quote di compenso per i diversi membri della commissione sulla base della loro funzione.
Al Commissario interno che opera su una sola classe spettano € 399,00 mentre al Presidente o Commissario esterno che opera su una sola classe compete il compenso di cui alla  Tabella 1 – Quadro A ridotto della metà

Gli importi per i Commissari d’esame che operano su due classi sono i seguenti:

  • 1.249,00 per il Presidente
  • 911,00 per il Commissario esterno

È previsto anche un compenso forfettario per trasferta definito dalla  Del. n. 488 del 31/03/2017 .

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