È possibile consentire agli alunni l'accesso alle aree pertinenziali della scuola (es. cortile interno munito di copertura al fine di proteggerli dalle intemperie) prima dello squillo ufficiale della campanella (ad es. al cortile interno munito di copertura al fine di proteggerli dalle intemperie)?

Risposta

L'accesso degli alunni alle aree pertinenziali della scuola prima dello squillo ufficiale della campanella è consentito nel caso in cui la scuola sia organizzata per garantire la necessaria vigilanza.
Alcune precisazioni: ogni scuola, in ragione della propria autonomia e delle proprie specifiche criticità/necessità, ha la facoltà di determinare per gli alunni del primo ciclo l’orario di apertura della scuola secondo criteri di flessibilità e comunque tenendo conto delle esigenze delle famiglie e dell’organizzazione didattica complessiva. La norma di legge fa riferimento alle sole istituzioni scolastiche del primo ciclo in ragione dell’età degli alunni. Diversamente, le norme contenute nel contratto provinciale di lavoro vigente non fanno alcuna precisazione circa l’ambito di applicazione delle norme in esso contenute, ponendo pertanto a carico di tutti i docenti l’obbligo di trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e di assistere gli alunni all'uscita dalla scuola. Infine, per rispondere alle esigenze della sorveglianza degli alunni, ed in particolare di quelli trasportati, sempre il contratto di lavoro provinciale prevede altresì la possibilità di attivare - attraverso un atto motivato del Consiglio dell’Istituzione ed ancora una volta non specificando la tipologie di istituzioni scolastiche alla quali applicare la norma – delle iniziative, anche didattiche, di pre-scuola e post-scuola nel rispetto della funzione docente purché per un numero minimo di alunni e per un tempo minimo di 15 minuti.
A ciò si aggiunge che i docenti sono comunque tenuti a garantire la presenza in aula 5 minuti prima dell’effettivo inizio delle lezioni.
Il Consiglio dell’Istituzione può attivare iniziative di pre-scuola. Spetterà poi al Dirigente scolastico verificare le modalità di attivazione delle stesse, sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili, per garantire la regolare vigilanza.
Dette iniziative possono essere anche didattiche prevedendo il coinvolgimento del corpo docente, ma anche dei collaboratori scolastici che, contrattualmente, hanno tra i loro compiti anche quello di provvedere alla “accoglienza e vigilanza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche”, così come può essere affidato, nel rispetto della normativa, un incarico specifico a soggetti esterni.

Quadro normativo di riferimento

  • articolo 56, comma 2, della legge provinciale 7.8.2006 n. 5  (legge provinciale sulla scuola): "(omissis). Per il primo ciclo l'orario delle lezioni e di apertura della scuola è individuato secondo criteri di flessibilità, tenendo conto delle esigenze delle famiglie e dell'organizzazione didattica complessiva. (omissis)"
  • art. 26 CCPL 29.11.2004 come da ultimo sostituito dall’art. 3 dell'accordo sull'utilizzo delle ore di recupero del 28.09.2010, modificato dall'art. 13 dell'accordo in ordine alle modalità di utilizzo risorse FO.R.E.G. dd. 21.11.2012, sostituito dall'art. 3 dell'accordo modificativo del vigente CCPL dd. 13.05.2013 a decorrere dall'a.s. 2013/2014, sostituito dall'art. 2 dell'accordo modificativo del vigente CCPL dd. 24.07.2014 a decorrere dall'1.9.2014): "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi";
  • art. 27 del CCPL 29.11.2004 dei docenti, come sostituito dall'art. 14 dell'accordo in ordine alle modalità utilizzo risorse FO.R.E.G. dd. 21.11.2012, sostituito dall'art. 4 dell'accordo modificativo del vigente CCPL dd. 13.05.2013, modificato dall'art. 4 dell'accordo modificativo del vigente CCPL dd. 24.07.2014: “1.Per rispondere alle esigenze della sorveglianza degli alunni, in particolare quelli trasportati, il Consiglio di Istituto, con atto motivato, può attivare iniziative anche didattiche di pre-scuola e post-scuola nel rispetto della funzione docente. Dette iniziative potranno essere attivate per un numero minimo di alunni e per un tempo minimo di 15 minuti. Le iniziative di cui sopra rientreranno nella programmazione delle attività e potranno essere effettuate:
    - in regime di flessibilità curricolare all'interno dell’orario di insegnamento
    - ricorrendo alle prestazioni di cui al comma 4 dell’articolo 26
    - ricorrendo alle attività aggiuntive di insegnamento riconosciute nel Fondo unico dell’istituzione scolastica. 

La prestazione eventualmente richiesta agli insegnanti è attribuibile previo accordo con il docente e assegnata, previa adeguata comunicazione, dal dirigente scolastico all'interno della programmazione dei tempi di lavoro del personale docente di cui al comma 5 bis dell’articolo 25”

  • declaratoria relativa alla figura professionale del “collaboratore scolastico” di cui all'allegato A) all'ordinamento professionale di data 10.11.2004 contenuto nel C.C.P.L. del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.)
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