Esiste un limite di età per l'iscrizione ai corsi scolastici diurni? 

Risposta

Ha diritto ad iscriversi per la prima volta ai corsi scolastici diurni chi è soggetto all’obbligo scolastico (è obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni - articolo 1, comma 622, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Dopo la prima iscrizione lo studente può proseguire gli studi nei corsi scolastici diurni oltre il periodo dell’obbligo scolastico, se non supera il numero massimo di ripetenze previsto dagli articoli 182 e 192 del decreto legislativo 16 aprile 1994  n. 297. Chi, avendo abbandonato gli studi dopo il completamento dell’obbligo scolastico, intenda successivamente riprendere gli studi interrotti, non ha diritto all’iscrizione a corsi diurni, ma può iscriversi a corsi per adulti.

Motivazioni e indicazioni

La possibilità d’iscrizione ai corsi scolastici diurni si ritiene sia legata essenzialmente alla disciplina dell’obbligo scolastico. Per chiarire tale impostazione risulta utile analizzare la sentenza delle Corte Costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226, nella quale la Corte - confermando la costituzionalità dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ammette il completamento della scuola dell’obbligo per i disabili fino al compimento del diciottesimo anno di età - ha riconosciuto la legittimità del rifiuto di una nuova iscrizione alla scuola secondaria di primo grado; in proposito la Corte afferma che in generale “trascorso il periodo durante il quale è obbligatoria la frequenza scolastica, l'istruzione inferiore perde l'originaria configurazione di dovere e il relativo diritto può essere esercitato mediante la frequenza di corsi per adulti”. Inoltre, “la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da tredici quattordicenni, il raggiungimento dell'obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei. Infatti l'integrazione scolastica della persona maggiorenne affetta da handicap può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il profilo dell'età sia il più vicino possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il completamento del processo di maturazione” (tale sentenza è inoltre richiamata da T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 26-08-2008, n. 521).

In relazione alla situazione degli studenti non disabili, dall’analisi dei “principi” contenuti in questa sentenza della Corte costituzionale si ritiene di poter desumere quanto segue:

Relativamente all'adempimento dell'obbligo di istruzione:

  • le persone residenti in Italia al compimento dei sei anni di età sono soggette all’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria ed all’obbligo di iscrizione per ogni anno successivo, per un periodo di dieci anni
  • le persone immigrate in Italia di età inferiore a sedici anni sono soggette all’obbligo di iscrizione ad una classe della scuola dell’obbligo - dalla prima classe della scuola primaria alla seconda classe della scuola secondaria di secondo grado - e all’obbligo di iscrizione per ogni anno successivo fino al compimento dei sedici anni di età

Relativamente alla prosecuzione degli studi dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione:

  • può essere respinta la domanda di iscrizione ad una classe della scuola secondaria di primo grado presentata da uno studente che abbia compiuto i sedici anni, qualora non sia stato promosso dopo aver frequentato la stessa classe per due anni, secondo quanto previsto dall’articolo 182 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
  • può essere respinta la domanda di iscrizione ad una classe della scuola secondaria di secondo grado presentata da uno studente che abbia compiuto i sedici anni, qualora abbia superato il numero massimo di ripetenze in base a quanto previsto dall’articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
  • la domanda di iscrizione ad un corso di istruzione diurno presentata da una persona che abbia compiuto i sedici anni dopo aver interrotto il proprio percorso di studi si ritiene possa essere respinta; pur non esistendo un obbligo giuridico chiaramente sancito di rifiutare l’iscrizione, dall’analisi della sentenza delle Corte costituzionale si ritiene che l’istituzione scolastica nella formazione delle classi sia tenuta a considerare le esigenze di omogeneità degli studenti in relazione alla loro età e pertanto indirizzare gli stessi verso la frequenza di corsi per adulti“più idonei a favorire il completamento del loro processo di maturazione”

Quadro normativo di riferimento

Articolo 1, comma 622, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età

Articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi”

Articolo 182 [ripetenze nella scuola secondaria di primo grado] del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'art. 112
2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'art. 316

Articolo 192, comma 4 [ripetenze nella scuola secondaria di secondo grado], del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art. 316

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