Gli orari di servizio dei docenti sono pubblici? Possono essere comunicati, su richiesta, al rappresentate di una casa editrice?

Risposta

No, l’orario di servizio dei docenti non è di pubblico dominio.

Alcune precisazioni

Al fine di non generare dubbi o confusione sull'argomento occorre premettere che è pubblico il provvedimento con il quale il dirigente scolastico determina l’articolazione del calendario settimanale delle diverse discipline d’insegnamento, adottato nel rispetto del quadro dell’offerta formativa stabilito nel Progetto d’Istituto.

Ciò in quanto il provvedimento in sé non contiene dati personali, intendendo per dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica (es. nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, ecc...)

Al dirigente scolastico spetta inoltre adottare i provvedimenti di gestione del personale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, lettera d), della Legge provinciale sulla scuola: tali provvedimenti però non sono pubblici (articolo 31, comma 2, della Legge provinciale sull'attività amministrativa).

Come previsto dal D.Lgs  30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” all'art. 2 ter - Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri - la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,  di regolamento.

Nelle FAQ del Garante per la protezione dei dati denominate - Trasparenza online della PA e privacy – e in particolare la n.7 si riporta la domanda “Le pubbliche amministrazioni possono pubblicare qualunque dato e informazione personale per finalità di trasparenza?” e la risposta è: “No. Vale la regola generale per la quale i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o regolamento”, quindi se non vi è una norma di legge o di regolamento non è possibile procedere alla pubblicazione del dato personale;

Dal quadro complessivo qui riportato se ne deduce quindi che l’orario di servizio dei docenti non è di pubblico dominio è tuttavia possibile che il rappresentante della casa editrice si proponga all'istituzione scolastica e formativa con una lettera nella quale fornisce i propri recapiti telefonici. In questo caso sarà cura del docente, eventualmente interessato, ricontattare il rappresentante al fine di concordare giorno ed ora dell’appuntamento, giacché tra le competenze dei docenti vi è anche quella di provvedere all'adozione dei libri di testo nonché alla scelta dei sussidi didattici.

Quadro normativo di riferimento

  • articolo 23, comma 2, lettera d), della l.p. 7.8.2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) ai sensi del quale “Il dirigente dell’istituzione … adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24;”
  • legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa) ed in particolare l’articolo 31, comma 2, che recita “Non sono pubblici gli atti di gestione del personale, nonché ….”

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri)
1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento
2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se e' decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati
3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1
4. Si intende per:
  a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel          territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro            messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione
  b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

  • Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014) adottate dal Garante per la protezioni dei dati  con deliberazione n.243 del 15 maggio 2014.
  • Regolamento (UE) 679/2016  del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
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