Per insegnare a scalare in una palestra di roccia artificiale creata in una scuola occorre essere guida alpina oppure è sufficiente essere abilitati ISEF? 

Risposta

Lo svolgimento dell’attività di insegnamento di arrampicata in ambiente artificiale può essere svolta da un docente con abili

t

azione ISEF non in possesso del titolo di guida alpina.
Qui di seguito alcune precisazioni.

Premessa

L’attività di arrampicata è compresa tra quelle rientranti nell’oggetto della professione di guida alpina (articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20) e si considera guida alpina “chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo o continuativo”, le attività oggetto di tale professione.

In relazione alla legge statale in materia, che ha contenuti analoghi a quelli della legge provinciale, la Corte d’appello di Milano, pronunciandosi su un presunto caso di esercizio abusivo della professione di guida alpina, relativo a due istruttori iscritti ad un’associazione aderente alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) che organizzavano corsi di arrampicata in falesia (costa rocciosa con pareti a picco), afferma che “l'art. 2 della legge n. 6/89 […] adoperando la espressione "professionalmente" (anche "se non in modo esclusivo e continuativo") intende riferirsi all'esercizio non episodico o remunerato dell'attività” (Corte d’appello di Milano, sezione II, 30 maggio 2005).

È necessario inoltre chiarire se la natura dell’attività proposta rientri tra quelle di pertinenza della guida alpina. La sentenza di primo grado (Tribunale di Milano, sezione IV, sentenza n. 9048 dell’8 ottobre 2004) relativa allo stesso caso sopra citato, confermata in appello nei punti di seguito indicati, stabilisce: “Il fuoco del problema va posto nella necessità o meno che l’insegnamento della arrampicata sportiva si svolga soltanto in ambiente artificiale, o se non possa anche svolgersi in ambiente naturale. […] Il legislatore, infatti, ha inteso richiedere una particolare professionalità (garantita da una lunga formazione specifica, dal superamento di esami e dall’iscrizione all’albo che impone un costante aggiornamento professionale) a coloro che sono chiamati ad accompagnare escursionisti in montagna, ed a insegnare le tecniche di ascesa alpinistica. Con ciò riconoscendo l’intrinseca natura pericolosa dell’ambiente in cui tale attività viene svolta, e la necessità di un sapiente contenimento dei rischi che tale ambiente comporta. Rischi che derivano non soltanto dalle peculiarità più o meno ‘sportive’ delle tecniche adottate (più legate ad aspetti di preparazione ‘atletica’), ma anche dalla particolare ‘instabilità’ dell’ambiente naturale tipico della montagna. Sia dal punto di vista meteorologico che geologico. Ed infatti prevede l’obbligo ‘per ogni guida alpina in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti’. Con ciò evidenziando la natura quasi fisiologica delle condizioni di rischio dell’ambiente montano”. L’articolo 37, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, prevede lo stesso obbligo di soccorso stabilito dall’articolo 11, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, cui fa riferimento la sentenza sopra citata.

Conclusioni

Alla luce di quanto riportato, pare possibile considerare non esercitato in forma professionale l’insegnamento di tecniche di arrampicata da parte di un docente con titolo ISEF, poiché non prende specifica remunerazione per tale attività, e comunque, anche se fosse considerato esercizio in forma professionale, la sentenza di I grado pare comunque escludere la necessità di essere guida alpina per insegnare arrampicata in ambiente artificiale.

L’attività oggetto del quesito posto dalla scuola è riconducibile all’arrampicata sportiva effettuata in ambiente artificiale. In base alle fonti citate, risulta che per lo svolgimento dell’attività di insegnamento di arrampicata in ambiente artificiale non sia necessario il possesso del titolo di guida alpina. Tuttavia, ciò non esclude la responsabilità del docente in caso di incidenti dovuti a competenza inadeguata all’insegnamento dell’arrampicata in ambiente artificiale.

Al fine di migliorare le competenze dei docenti, la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), che ha tra le proprie finalità anche “favorire la costruzione di impianti artificiali per l’arrampicata sportiva, specialmente nelle scuole, in collaborazione con le iniziative di enti pubblici e privati”, organizza corsi della durata di 25 ore per docenti di educazione fisica, rilasciando un attestato di “Abilitazione come Operatore Scolastico” ai docenti che abbiano frequentato almeno l’80% del corso. L’organizzazione dei corsi deve essere richiesta direttamente alla FASI.

In conclusione, si ritiene che un docente con abilitazione ISEF non in possesso del titolo di guida alpina possa svolgere l’attività di insegnamento di arrampicata solo in ambiente artificiale, ferma restando la possibilità che i docenti che intendono insegnare arrampicata partecipino al corso organizzato dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI).

A titolo informativo si segnala, infine, che l’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, prevede la possibilità di svolgere percorsi di formazione negli Istituti secondari superiori convenzionati con il collegio provinciale delle guide alpine, che consentono di ottenere il riconoscimento di un credito formativo per l’ammissione ai corsi di abilitazione per la figura di aspirante guida. Tali corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20.

Quadro normativo di riferimento

Articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20:
Oggetto della professione di guida alpina
1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna anche di interesse naturalistico nonché nelle attività di torrentismo e di canyoning
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo nonché insegnamento delle tecniche di arrampicata, di torrentismo e di canyoning
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori dalle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dall'articolo 3
3. Le guide alpine possono, altresì, accompagnare persone nelle visite a parchi naturali o a zone di tutela ambientale nonché ad altre zone di particolare pregio naturalistico e fornire notizie e informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale

Articolo 16 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20:
Istruttori
1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine
2. La Provincia può assumere a proprio carico le spese dei corsi di formazione e di aggiornamento programmati dal collegio provinciale delle guide alpine”

Articolo 47, comma 1, della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20:
1. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa da 600 a 1.800 euro; alla medesima sanzione è soggetta l'agenzia di viaggio, la scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, la scuola di sci o l'organizzazione non riconosciuta dei maestri di sci qualora si avvalga di soggetti privi delle abilitazioni previste dalla presente legge”.

Articolo 348 del codice penale:
Abusivo esercizio di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a 3 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”.

Articolo 35 del decreto del presidente della provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg:
Percorsi di formazione
1. La formazione realizzata dagli istituti secondari superiori convenzionati con il collegio provinciale delle guide alpine e con il collegio provinciale dei maestri di sci, secondo un piano coerente con la formazione ordinaria disposta dal presente regolamento, è riconosciuta:
a) quale condizione idonea per l'ammissione agli esami di abilitazione per la figura di accompagnatore di media montagna
b) quale condizione idonea per l’ammissione agli esami previsti dall’articolo 23 comma 1 bis  per il conseguimento della qualifica di allievo di maestro di sci
c) quale credito formativo per l'ammissione ai corsi di abilitazione per la figura di aspirante guida
2. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci sono ritenuti validi i corsi frequentati durante la formazione realizzata dagli istituti nonché lo svolgimento dell'attività d'insegnamento secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3
3. La Giunta provinciale, sentito il parere del competente collegio provinciale, stabilisce con propria deliberazione le condizioni per l'attuazione di questo articolo nonché le modalità e le quote di iscrizione agli esami

Articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6:
Oggetto della professione di guida alpina
1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21
3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci

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