Per quanto tempo restano affisse le comunicazioni sindacali all'albo sindacale? Vale anche per queste comunicazioni la regola dei 15 giorni come per i provvedimenti adottati dalle scuole? Vanno pubblicate anche nell'albo online della scuola?

Risposta

Le comunicazioni sindacali sono cosa diversa dai provvedimenti adottati dalle scuole e, conseguentemente, non sono sottoposte ai medesimi vincoli di pubblicazione, sia in termini temporali che di modalità.

Il termine di pubblicazione dei 15 giorni, ad esempio, riguarda solo i provvedimenti adottati dalle scuole e non i comunicati sindacali che vanno gestiti invece direttamente dai sindacati, nel rispetto delle modalità di utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dalla scuola ed il cui uso va concordato con la stessa in modo da non comportare disagio organizzativo e costi aggiuntivi.

Analogo discorso vale per i supporti utilizzati per la pubblicazione: una cosa è l’albo online della scuola, altra cosa, invece, è la bacheca sindacale, quale spazio di affissione che la scuola garantisce ai sindacati. Solo gli atti e provvedimenti adottati da una Pubblica Amministrazione devono essere pubblicati sull’albo informatizzato, e dunque anche gli atti e provvedimenti adottati dalle scuole vanno pubblicati su apposito albo online; non vanno invece pubblicati all’albo online della scuola gli atti/avvisi adottati dai sindacati in quanto i sindacati, da un punta di vista giuridico, sono  delle semplici associazioni private e non delle Pubiche Amministrazioni. La gestione della bacheca/albo sindacale rimane pertanto di stretta competenza delle organizzazioni sindacali.

Per completezza informativa si segnala che è prevista la bacheca sindacale in ogni unità produttiva, cioè in ogni plesso, sezione staccata, succursale o sede coordinata della scuola (così prevede la legge 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei Lavoratori)

La responsabilità di quello che viene affisso non è della scuola, ma del sindacato che espone la comunicazione.

Il dirigente scolastico, tuttavia, se ritiene che il materiale pubblicato dal sindacato sia in contrasto con la legge, può invitare la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) a rimuoverlo, oppure, come per ogni reato, può informarne la competente autorità giudiziaria. Se il dirigente scolastico staccasse unilateralmente il materiale affisso alla bacheca sindacale, senza rivolgersi alla RSU commetterebbe un'attività antisindacale (Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 2808 del 23.3.1994).

Quadro normativo di riferimento

  • articolo 14, comma 6, del D.P.G.P. di data 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg. avente ad oggetto “Regolamento concernente norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche”, dove si legge: "I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.”
  • articolo 25 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 avente ad oggetto “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” (c.d. Statuto dei Lavoratori) dispone che; “Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.”
  • articolo 37 dello Statuto dei Lavoratori dove si legge: “Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.”
  • articolo 17 del CCPL 29.11.2004 del personale docente rubricato “Diritto di affissione dispone” dove si legge: “Le OO.SS., nonché le RSU e RSA, hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno della scuola, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie d’interesse sindacale e del lavoro. L’Amministrazione rende disponibili, ove possibile, le proprie reti informatiche. Le comunicazioni inviate dalle OO.SS. alle istituzioni scolastiche sono consegnate, a cura delle segreterie, al rappresentante sindacale designato dalle organizzazioni stesse, al quale è consentito diffondere dette comunicazioni, a mezzo fax o posta elettronica, agli altri plessi scolastici dell’istituzione scolastica di appartenenza. Le modalità di utilizzo delle attrezzature vanno concordate con l’Amministrazione e non possono comportare disagio organizzativo. E’ fatta salva la possibilità di chiedere il rimborso di eventuali oneri derivanti da aggravi di spesa.”
  • articolo 18 CCPL 17.10.2003 del personale ATA ed assistente educatore rubricato “Diritto di affissione” dispone: “Le OO.SS., nonché le RSU e RSA, hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie d’interesse sindacale e del lavoro. L’Amministrazione rende disponibili, ove possibile, le proprie reti informatiche. Le modalità di utilizzo delle attrezzature vanno concordate con l’Amministrazione e non possono comportare disagio organizzativo. E’ fatta salva la possibilità di chiedere il rimborso di eventuali oneri derivanti da aggravi di spesa.”
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