Può un'istituzione scolastica e formativa paritaria aderire ad una "rete" scolastica?

Risposta

No. L’articolo 19 della Legge provinciale sulla scuola, specificamente dedicato alle reti che possono essere costituite tra le istituzioni scolastiche e formative, cita espressamente e solamente le “istituzioni scolastiche e formative provinciali”, non anche le “istituzioni scolastiche e formative paritarie”.

Tenuto conto che in altri articoli della Legge provinciale sulla scuola il legislatore provinciale, quando lo ritiene opportuno, cita espressamente sia le “istituzioni scolastiche e formative provinciali” che le “istituzioni scolastiche e formative paritarie” (vedi, ad esempio: l’articolo 8, comma 2, lettere b) e c); l’articolo 34, comma 1; l’articolo 38, comma 1; l’articolo 43, comma 1; l’articolo 54, comma 2)), si ritiene di potere evincere che la volontà del legislatore sia stata quella di consentire che gli “accordi di rete”, di cui all'articolo 19 della Legge provinciale sulla scuola, possano essere sottoscritti solo tra le “istituzioni scolastiche e formative provinciali” con esclusione delle “istituzioni scolastiche e formative paritarie”.

Una conferma di ciò ci viene data anche dall'articolo 20, comma 3, lettera a), della Legge provinciale sulla scuola dedicato specificamente alle forme di collaborazione tra le istituzioni, dove si legge che le “istituzioni scolastiche e formative provinciali” possono definire con le “istituzioni scolastiche e formative paritarie” accordi di programma o convenzioni; mentre non vengono citati gli accordi di rete.

Quadro normativo di riferimento

Legge provinciale sulla scuola (l.p. n. 5 del 7 agosto 2006): articoli 19 e 20

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