Sussiste l'obbligo giuridico di denunciare una dipendente che ha falsificato la firma di presa visione di un ordine di servizio?

Risposta

Fermi restando i profili di responsabilità disciplinare, si ritiene in via generale che, ai sensi delle disposizioni penali, non sussista l’obbligo di denuncia da parte del dirigente dei reati perseguibili d’ufficio e inoltre nel caso specifico , vista la depenalizzazione ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 del reato di “Falsità in scrittura privata” previsto dall’art. 485 del codice penale,  è possibile affermare che non sussista alcun obbligo da parte del dirigente

Motivazioni e indicazioni

Nel caso trattato viene riferito che una dipendente della scuola ha apposto una firma falsa di presa visione su un ordine di servizio del dirigente che assegna ad una docente l’incarico di accompagnamento degli studenti in un viaggio di istruzione.

Si deve premettere che il caso prospettato riguarda una falsità materiale, essendo stata compromessa la genuinità dell’atto mediante la sua alterazione. Resta, comunque, da stabilire se tale documento sia un atto pubblico o una scrittura privata; nel primo caso verrebbe commesso il reato di cui all’articolo 476 del codice penale (in quanto, agli effetti penali, l’articolo 493 del codice penale estende la qualifica di pubblico ufficiale agli impiegati pubblici incaricati di pubblico servizio), nel secondo il reato di cui all’articolo 485 del codice penale.

La nozione penalistica di atto pubblico è molto più ampia di quella prevista dal codice civile, dovendo rientrare in esso non solo quei documenti redatti, con le debite formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ma anche i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e compilati, con le debite formalità, per uno scopo di diritto pubblico, inerente all’esercizio della propria funzione e del pubblico servizio, al fine di comprovare un fatto giuridico o di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi rilevanza giuridica (Cass. pen. 17-7-1990, n. 10414). Ciò, tuttavia, non significa che ogni atto proveniente da un’amministrazione pubblica sia un atto pubblico, in quanto le amministrazioni pubbliche utilizzano anche strumenti privatistici, che non hanno natura di atto pubblico.

In proposito, la Cassazione si è pronunciata su un caso relativo ad un atto avente la stessa natura di quello trattato, nel quale “la contestazione riguardava lo spostamento, con ordine di servizio, della dipendente comunale dai servizi demografici ai servizi socio assistenziali presso il CEP. Tale atto emesso dal segretario comunale era un semplice atto di gestione, riguardante la mobilità interna, che aveva riguardato esclusivamente la posizione individuale di una dipendente e non aveva efficacia di atto di portata generale.

Orbene, la sezione lavoro di questa Corte ha già avuto modo di affermare ripetutamente che "gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una precisa scelta legislativa, nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa, che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., (sentenze nn. 275 del 2001 e 11 del 2002)" (Cass., 17 settembre 2008 n, 23741, Cass., 18/02/2005, n. 3360).

Di conseguenza legittimamente il potere amministrativo autoritativo si è trasformato in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale, versandosi, nella specie, fuori delle materie conservate al diritto pubblico a norma di cui alla L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. c), nn. da 1 a 7, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, comma 1, e, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1” (Cass. pen. Sez. V, Sent., 19-10-2010, n. 37262).

Pertanto la disciplina applicabile si rinviene nel  D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 .

Quadro normativo di riferimento:

Articolo 476 del codice penale:

“476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

Articolo 493 del codice penale:
“493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Art. 3 - Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie
1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita
2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile

Art. 4 - Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie
1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:
  a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa
  b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la      quota spettante al suo autore
  c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale
  d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate
  e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo
  f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito

2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori

3. Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso

4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila:
  a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera,    dopo che questa fu definitivamente formata
  b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era        obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri
  c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno
  d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno
  e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno
  f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone

5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti

7. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito

8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo

Articolo 331 del codice di procedura penale:
“331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”.

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