Concorso ordinario per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti di sostegno anno 2025

Tutte le informazioni sul concorso

Figura professionale
Oggetto

Concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento - posto di sostegno. Bando di concorso per la copertura di complessivi 210 posti.

Stato concorso
IN ATTO
Delibera/Determinazione di approvazione
Bando/Avviso

Concorso ordinario per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti di sostegno anno 2025

Pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale del 3 dicembre 2025 n. 49 - Concorsi

Inizio presentazione domande
Giovedì, 04 Dicembre 2025 ore 10:00
Scadenza presentazione domande
Lunedì, 05 Gennaio 2026 ore 10:00

Faq Concorso - MODULO

Quali sono i tempi di presentazione della domanda di partecipazione al concorso?

Le domande di partecipazione al concorso possono essere presentate dalle ore 10.00 di giovedì 4 dicembre2025 alle ore 10.00 di lunedì 5 gennaio 2026, esclusivamente attraverso la procedura on-line collegandosi al portale tematico della scuola trentina  www.vivoscuola.it

Qual è la modalità di presentazione della domanda di partecipazione?

Le domande devono essere compilate e presentate con modalità on-line tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la tessera sanitaria/carta provinciale dei servizi (CPS) rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento oppure tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o tramite Carta d’identità elettronica (CIE), collegandosi al portale www.vivoscuola.it nell’area dedicata al concorso e seguendo le istruzioni indicate. Le domande presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione. La domanda in forma telematica è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Essa viene resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale (artt. 476 e ss. c.p.) e delle leggi speciali in materia.

Il concorso è aperto a tutti?

Il concorso è accessibile a tutti coloro i quali siano in possesso di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado per cui si presenta domanda e siano in possesso o stiano acquisendo il diploma di specializzazione per le attività di sostegno per lo specifico grado per cui ci si candida.

Posso avere un’utenza SPID anche se sono all’estero?

Sì, tramite il servizio offerto da un gestore d’identità che permette la registrazione online. Per tutte le informazioni sui gestori disponibili si veda il link  https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Cosa devo fare se non riesco a compilare la domanda?

Per problemi tecnici legati all’accesso si deve contattare il numero verde 800228040. Qualora vi siano quesiti di natura amministrativa non già trattati nelle FAQ, è possibile utilizzare il servizio di consulenza digitale ChatBot, fondato sull’intelligenza artificiale generativa e raggiungibile dal portale Vivoscuola. 

Si informa che, in ogni caso, non verrà fornita attività di consulenza personalizzata per il calcolo del punteggio dei titoli.

Se chiedo di partecipare al concorso per più posti (ad esempio per sostegno ADMM e ADSS nella domanda per la scuola secondaria), devo compilare un unico modulo o moduli singoli per ciascun posto?

Devo compilare un singolo modulo per ciascun posto per cui intendo partecipare.

In cosa consiste il pagamento della tassa attraverso il circuito PagoPA?

Consiste nel versamento della tassa concorsuale fissata in Euro 25,00.

Se chiedo la partecipazione al concorso per più posti, il versamento della tassa concorsuale (euro 25,00) deve essere unico o uno per ogni posto per il quale chiedo la partecipazione?

Il versamento deve essere unico in ogni caso, riportando, nel caso di più domande, lo stesso codice di avviso di pagamento

Ho effettuato un versamento dei diritti di segreteria superiore a quanto dovuto. Come posso procedere per chiedere il rimborso?

La tassa non può essere in nessun caso rimborsata.

Ho compilato tutta la domanda ma il sistema non la lascia inviare, in quanto mi segnala che, alla voce “esami sostenuti o crediti formativi prescritti”, del punto A del modello di domanda, non ho inserito nulla. Come posso fare?

Qualora il titolo di studio indicato ai fini della validazione del servizio non preveda esami o crediti formativi obbligatori, sarà sufficiente inserire la dicitura: “nessun esame obbligatorio previsto”.

Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come "Servizio civile nazionale" o "Servizio civile universale"?

No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale o nazionale, istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Nelle dichiarazioni relative ad eventuali titoli di preferenza a parità di punteggio, di cui alla preferenza n.4del punto 13 del modello di domanda può essere indicata anche nel caso in cui sia stato svolto un servizio per un intero anno scolastico (180 giorni effettivi) presso le scuole provinciali della Provincia Autonoma di Trento?

Sì, può essere indicata e, automaticamente, viene attribuita anche la preferenza di cui al successivo punto 14).

Quando, un figlio, viene considerato a carico e, quindi, posso indicare la preferenza di cui aln. 5 del punto 13 del modello di domanda “numero figli a carico”?

È possibile indicarla se i figli nel corso dell’anno d’imposta 2024 (dichiarazione dei redditi 2025) non hanno superato un reddito complessivo di euro 4.000,00 lordi e se avevano un’età inferiore a 24 anni al 31 dicembre 2024. Nel caso il figlio abbia già 24 anni anni compiuti, il reddito non può essere superiore a euro 2.840,51 lordi.

Quale documentazione devo allegare alla domanda?

Vanno allegati la ricevuta del versamento della tassa concorsuale, l’eventuale attestazione dell’invalidità riconosciuta dalla competente Commissione medica (se è stata barrata la preferenza n. 1 o n. 5 del punto 12 del modello di domanda) ed eventuali certificati non autodichiarabili (certificati medici) o titoli di studio o certificati di servizio maturati all’estero, completi di traduzione o equipollenza.

Come verifico se la domanda è stata correttamente inviata?

Dopo aver confermato l’invio si visualizza a video un messaggio di avvenuta acquisizione della domanda/dichiarazione nel sistema. La domanda passa in stato INVIATA. Entro pochi minuti, all’indirizzo di posta elettronica che hai indicato nella compilazione, riceverai una mail che conferma la ricezione della domanda da parte del sistema con allegato il pdf della stessa e, successivamente, una mail con i dati relativi alla sua protocollazione.

Cosa devo fare se non ricevo la e-mail di avvenuta acquisizione della domanda?

Devo contattare il n. verde 800228040. In particolare, se la domanda viene inviata in prossimità della scadenza della raccolta domande si suggerisce di contattare comunque il n. verde qualora la e-mail di conferma non fosse stata tempestivamente recapitata

Se ho già inviato la domanda online e mi accorgo di doverla modificare, cosa posso fare?

Sarà necessario ritirare la domanda precedentemente inviata: basterà andare nella propria area personale e cliccare su “pratiche”,  la domanda che è stata inviata e cliccare sul pulsante “ ritira la richiesta” (opzione sulla destra).selezionare

Se sono un militare dove lo devo indicare?

Hanno diritto alla riserva del 30% dei posti i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Tale precedenza va indicata nel modulo di domanda al punto 14 dove si trovano le dichiarazioni relative all'allegato B del Bando di concorso

Quando devo indicare i punteggi aggiuntivi di cui al punto 1.2?

I punteggi aggiuntivi di cui al punto 1.2 si devono indicare in relazione alla specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione l’accesso ai quali avviene tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e sue modifiche. Questi titoli danno diritto a ulteriori 10 punti nel punteggio complessivo.

Faq Concorso - TITOLI DI ACCESSO

Posso partecipare alla procedura se sono già iscritto ad altri concorsi in altre regioni (ad esempio, PNRR3)?

Sì, è possibile partecipare al concorso anche se si è già iscritti ad altre procedure concorsuali. Tuttavia, si consiglia di verificare attentamente eventuali vincoli o clausole di esclusione previste dal bando della procedura alla quale si è già iscritti.

I requisiti specifici richiesti dall’articolo 4 del bando per la partecipazione al concorso sono tutti necessari o sono alternativi?

I requisiti sono tutti necessari, la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. Dove i requisiti sono alternativi (ad esempio il diploma di Istituto magistrale in alternativa alla Laurea in Scienze della formazione primaria oppure l’abilitazione in alternativa al titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento ad una classe di concorso) il bando lo specifica esplicitamente.

Quali titoli devo possedere per accedere al posto nella scuola primaria?

Per la scuola primaria, oltre al diploma magistrale o alla laurea in Scienze della formazione primaria, devo essere in possesso anche del diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola primaria oppure devo essere iscritto a un corso di specializzazione.

Quale titolo di studio devo possedere per accedere a posto nella scuola secondaria?

Per la scuola secondaria devo essere in possesso di abilitazione all’insegnamento, oppure di titolo di studio valido, per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado per il candidato che si iscrive a posto ADMM o della scuola secondaria di secondo grado per il candidato che si iscrive a posto ADSS, congiunto al diploma, o iscrizione a un corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola secondaria di primo grado (ADMM) oppure per la scuola secondaria di secondo grado (ADSS).

Sul certificato del mio diploma non compare la data di conseguimento e non riesco a recuperarla, come posso compilare il campo "conseguito in data"?

Può essere inserita la data del 31/08 riferita all’anno solare di conseguimento.

Ho conseguito il titolo di accesso all’estero. Posso presentare domanda di partecipazione al concorso?

Se accedo con la laurea estera, questa deve essere già stata resa equipollente da un ateneo italiano. Informazioni su modalità, scadenze, moduli e documentazione da allegare per la richiesta di equipollenza vanno richieste alla segreteria dell’ateneo al quale si vuole presentare la domanda e/o individuate visitando il relativo sito web.

Se accedo con l’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero, devo aver già ottenuto il riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, ai sensi della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016. L’istanza di riconoscimento professionale va presentata unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente .

Se sono iscritto al concorso straordinario per il sostegno (DPG n. 1724 del 7 novembre 2025), posso iscrivermi anche per il concorso ordinario?

Sì.

Se sono inserito nella graduatorie sia del concorso straordinario (DPG n. 1724 del 7 novembre 2025) sia di quello ordinario, come avviene la chiamata?

Nel caso di coesistenza di graduatorie di concorso straordinario con le graduatorie di cui alla presente procedura per il medesimo tipo posto, in sede di assunzione la chiamata avverrà “a pettine”, ovvero in modo alternato tra le due graduatorie, partendo in ogni caso dalla graduatoria del concorso ordinario.

Come sapere di quali crediti formativi universitari ha bisogno la mia laurea per l'accesso all'insegnamento?

I vincoli per l'accesso all'insegnamento, sia per le lauree di vecchio ordinamento che per le lauree specialistiche o magistrali, sono indicati dall'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 19/2016, come modificato e aggiornato dai decreti ministeriali 259/2017, 221/2023 e 255/2023.

A livello nazionale vale come annuale il servizio prestato dal 1° febbraio al termine delle lezioni, scrutini compresi. Vale anche in provincia di Trento?

Ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è considerato come intero anno scolastico il servizio con durata di almeno 180 giorni oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, al netto delle assenze non retribuite.

Faq Concorso - TITOLI CULTURALI

Posso inserire la laurea magistrale come titolo di accesso e invece la laurea triennale al punto B.6?

Sì, solo se la laurea triennale non è stata utilizzata per l’iscrizione alla laurea magistrale.

Posso utilizzare la laurea triennale che ho conseguito prima della magistrale come titolo professionale ai fini del punteggio aggiuntivo?

No, la laurea triennale utilizzata per l’iscrizione alla laurea magistrale è considerata come titolo unico ai fini dell’accesso: ciò significa che, una volta impiegata per iscriversi al corso magistrale, non può essere utilizzata come secondo titolo aggiuntivo o distinto per ulteriori procedure. La laurea triennale, che può essere valutata al punto B.6, è valida solo se ulteriore e non utilizzata per l’iscrizione alla laurea magistrale

Il servizio durante i periodi di malattia è valutabile?

Sì, è valutabile.

Quali sono i servizi utili alla maturazione del triennio di continuità di servizio e quali non lo sono?

È valutabile il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi

nelle scuole provinciali a carattere statale

, con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (almeno 180 giorni) per anno scolastico. Per scuole provinciali s’intendono le scuole (a carattere statale) della provincia di Trento.

Non sono considerati utili i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l’aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l’aspettativa per motivi di studio, l’aspettativa non retribuita per motivi familiari, l’aspettativa per mandati politici, amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera.

Non sono considerati utili i servizi prestati presso le scuole materne e/o dell’infanzia, gli istituti e i centri di formazione professionale e presso le istituzioni scolastiche paritarie, legalmente riconosciute, parificate.

Il servizio durante i periodi di astensione per maternità, obbligatoria o facoltativa, maternità a rischio o in congedo parentale è valutabile?

Sì, è valutabile.

Come si valuta il servizio nel sostegno svolto con lo specifico titolo di specializzazione e senza il relativo titolo di specializzazione?

È valutabile esclusivamente il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si concorre

con il possesso del titolo di studio

prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina, nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto.

Il servizio compreso nei periodi di sospensione dell’attività didattica prevista per il contenimento dell’emergenza COVID-19 è valido?

Sì. In costanza di contratto il servizio reso in detti periodi è valido a tutti gli effetti.

Come viene valutato il servizio di insegnamento in CLIL ?

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il servizio reso in modalità CLIL è riconosciuto come servizio a tutti gli effetti.

Nella sezione relativa ai servizi svolti, quali sono i servizi che devo autocertificare?

Sono i servizi prestati presso le istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale svolti prima del 1 gennaio 1998 e gli eventuali servizi svolti presso le istituzioni statali (fuori provincia).

Nella sezione relativa ai servizi svolti, quali sono i servizi che devo autocertificare?

Sono i servizi prestati presso le istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale svolti prima del 1 gennaio 1998 e gli eventuali servizi svolti presso le istituzioni statali (fuori provincia).

Quanti giorni di servizio servono per raggiungere la valutazione di un intero anno scolastico?

Ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è considerato come intero anno scolastico il servizio con durata di almeno 180 giorni oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, al netto delle assenze non retribuite.

Quale servizio è valutabile ai fini delle sezioni C2?

È valutabile il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina, per almeno 3 anni scolastici interi e continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

Quale servizio è valutabile ai fini delle sezioni C1?

E’ valutabile il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina (titolo di specializzazione), sullo specifico posto di sostegno per cui si concorre, nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali, fino alla data di presentazione della domanda.

Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o delle attività ad essa alternative non è valutabile.

Quali enti possono rilasciare le certificazioni CLIL di cui ai punti B.10 e B.11 dell’allegato B al DM n. 205 del 26 ottobre 2023?

Le certificazioni relative ai corsi di cui ai punti indicati possono essere rilasciate esclusivamente dalle Università e non da altri Enti. Pertanto, solo le Università possono rilasciare le seguenti certificazioni CLIL:

  • certificazioni conseguite ai sensi dell’articolo 14 del DM. n. 249 del 2010;
  • certificazione CeClil;
  • certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;
  • certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto Dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022;
  • Certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia Clil della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno B2 .

Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?

Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l’Ente risulta riconosciuto dal Ministero.

Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?

No.

Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori, né tra gli idonei 30%; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?

Sì, purché il concorso sia ordinario per titoli ed esami. Il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.

Entro quale termine devo aver conseguito i titoli di servizio e culturali valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio, previsti dal bando?

Tenuto conto che il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato al 5 gennaio 2026, tutti i titoli (di accesso, culturali, professionali e di servizio) devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Faq Concorso - GRADUATORIE

Qual è la validità delle graduatorie di questa procedura concorsuale?

Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla loro approvazione.

Come saranno utilizzate le graduatorie finali?

I candidati inseriti nella graduatoria finale, la cui posizione non sia subordinata a scioglimento della riserva, hanno titolo a essere assunti a tempo indeterminato riguardo ai posti messi a concorso, per il periodo di vigenza della graduatoria stessa. Nel caso di coesistenza di graduatorie di concorso straordinario con le graduatorie di cui alla presente procedura per il medesimo tipo posto, in sede di assunzione la chiamata avverrà “a pettine”, ovvero in
modo alternato tra le due graduatorie, partendo in ogni caso dalla graduatoria del concorso ordinario.

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