Quando devo indicare i punteggi aggiuntivi di cui al punto 1.2?
I punteggi aggiuntivi di cui al punto 1.2 si devono indicare in relazione alla specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione l’accesso ai quali avviene tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e sue modifiche. Questi titoli danno diritto a ulteriori 10 punti nel punteggio complessivo.