Faq Concorso - TITOLI CULTURALI

Posso inserire la laurea magistrale come titolo di accesso e invece la laurea triennale al punto B.6?

Sì, solo se la laurea triennale non è stata utilizzata per l’iscrizione alla laurea magistrale.

Posso utilizzare la laurea triennale che ho conseguito prima della magistrale come titolo professionale ai fini del punteggio aggiuntivo?

No, la laurea triennale utilizzata per l’iscrizione alla laurea magistrale è considerata come titolo unico ai fini dell’accesso: ciò significa che, una volta impiegata per iscriversi al corso magistrale, non può essere utilizzata come secondo titolo aggiuntivo o distinto per ulteriori procedure. La laurea triennale, che può essere valutata al punto B.6, è valida solo se ulteriore e non utilizzata per l’iscrizione alla laurea magistrale

Il servizio durante i periodi di malattia è valutabile?

Sì, è valutabile.

Quali sono i servizi utili alla maturazione del triennio di continuità di servizio e quali non lo sono?

È valutabile il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi

nelle scuole provinciali a carattere statale

, con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (almeno 180 giorni) per anno scolastico. Per scuole provinciali s’intendono le scuole (a carattere statale) della provincia di Trento.

Non sono considerati utili i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l’aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l’aspettativa per motivi di studio, l’aspettativa non retribuita per motivi familiari, l’aspettativa per mandati politici, amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera.

Non sono considerati utili i servizi prestati presso le scuole materne e/o dell’infanzia, gli istituti e i centri di formazione professionale e presso le istituzioni scolastiche paritarie, legalmente riconosciute, parificate.

Il servizio durante i periodi di astensione per maternità, obbligatoria o facoltativa, maternità a rischio o in congedo parentale è valutabile?

Sì, è valutabile.

Come si valuta il servizio nel sostegno svolto con lo specifico titolo di specializzazione e senza il relativo titolo di specializzazione?

È valutabile esclusivamente il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si concorre

con il possesso del titolo di studio

prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina, nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto.

Il servizio compreso nei periodi di sospensione dell’attività didattica prevista per il contenimento dell’emergenza COVID-19 è valido?

Sì. In costanza di contratto il servizio reso in detti periodi è valido a tutti gli effetti.

Come viene valutato il servizio di insegnamento in CLIL ?

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il servizio reso in modalità CLIL è riconosciuto come servizio a tutti gli effetti.

Nella sezione relativa ai servizi svolti, quali sono i servizi che devo autocertificare?

Sono i servizi prestati presso le istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale svolti prima del 1 gennaio 1998 e gli eventuali servizi svolti presso le istituzioni statali (fuori provincia).

Nella sezione relativa ai servizi svolti, quali sono i servizi che devo autocertificare?

Sono i servizi prestati presso le istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale svolti prima del 1 gennaio 1998 e gli eventuali servizi svolti presso le istituzioni statali (fuori provincia).

Quanti giorni di servizio servono per raggiungere la valutazione di un intero anno scolastico?

Ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è considerato come intero anno scolastico il servizio con durata di almeno 180 giorni oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, al netto delle assenze non retribuite.

Quale servizio è valutabile ai fini delle sezioni C2?

È valutabile il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina, per almeno 3 anni scolastici interi e continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

Quale servizio è valutabile ai fini delle sezioni C1?

E’ valutabile il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina (titolo di specializzazione), sullo specifico posto di sostegno per cui si concorre, nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali, fino alla data di presentazione della domanda.

Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o delle attività ad essa alternative non è valutabile.

Quali enti possono rilasciare le certificazioni CLIL di cui ai punti B.10 e B.11 dell’allegato B al DM n. 205 del 26 ottobre 2023?

Le certificazioni relative ai corsi di cui ai punti indicati possono essere rilasciate esclusivamente dalle Università e non da altri Enti. Pertanto, solo le Università possono rilasciare le seguenti certificazioni CLIL:

  • certificazioni conseguite ai sensi dell’articolo 14 del DM. n. 249 del 2010;
  • certificazione CeClil;
  • certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;
  • certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto Dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022;
  • Certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia Clil della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno B2 .

Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?

Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l’Ente risulta riconosciuto dal Ministero.

Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?

No.

Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori, né tra gli idonei 30%; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?

Sì, purché il concorso sia ordinario per titoli ed esami. Il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.

Entro quale termine devo aver conseguito i titoli di servizio e culturali valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio, previsti dal bando?

Tenuto conto che il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato al 5 gennaio 2026, tutti i titoli (di accesso, culturali, professionali e di servizio) devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Torna all'inizio