Quando devo indicare i punteggi aggiuntivi di cui al punto 1.2?
I punteggi aggiuntivi di cui al punto 1.2 si devono indicare in relazione all’abilitazione conseguite tramite percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche se conseguite all’estero e riconosciute dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e sue modifiche. Questi titoli danno diritto a ulteriori 10 punti nel punteggio complessivo.