Faq Concorso - TITOLI CULTURALI
Entro quale termine devo aver conseguito i titoli di servizio e culturali valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio, previsti dal bando?
Tenuto conto che il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato alle ore 10 di lunedì 22 dicembre 2025, tutti i titoli (di accesso, culturali, professionali e previsti dal bando devono essere posseduti alla data di invio della domanda.
Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?
No.
Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori, né tra gli idonei 30%; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?
Sì, purché il concorso sia ordinario per titoli ed esami. Il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.
Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?
Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l’Ente risulta riconosciuto dal Ministero.
Quali enti possono rilasciare le certificazioni CLIL di cui ai punti B.10 e B.11 dell’allegato B al DM n. 205 del 26 ottobre 2023?
Le certificazioni relative ai corsi di cui ai punti indicati possono essere rilasciate esclusivamente dalle Università e non da altri Enti. Pertanto, solo le Università possono rilasciare le seguenti certificazioni CLIL:
- certificazioni conseguite ai sensi dell’articolo 14 del DM. n. 249 del 2010;
- certificazione CeClil;
- certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;
- certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto Dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022;
- certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia Clil della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno B2.
Quale servizio è valutabile ai fini delle sezioni C1 e C2?
È valutabile il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina, fino alla data di presentazione della domanda.
Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o delle attività ad essa alternative non è valutabile.
I tre anni che costituiscono requisito di accesso sono considerati anche per il punteggio di servizio?
No.
I tre anni che costituiscono requisito di accesso valgono ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per la continuità del servizio?
Sì. Gli anni scolastici utilizzati come titoli di accesso, purché prestati nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali, scuole provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, sono utilizzabili anche per l’attribuzione del punteggio previsto per la continuità di servizio.
Nella sezione relativa ai servizi svolti, quali sono i servizi che devo autocertificare?
Sono i servizi prestati presso le istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale svolti prima del 1 gennaio 1998 e gli eventuali servizi svolti presso le istituzioni statali (fuori provincia).
Come devo indicare i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?
Nella dichiarazione relativa al servizio svolto, il candidato dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, riferendosi al codice alfanumerico presente sul certificato di servizio.
A livello nazionale vale come annuale il servizio prestato dal 1° febbraio al termine delle lezioni, scrutini compresi. Vale anche in provincia di Trento?
Ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è considerato come intero anno scolastico il servizio con durata di almeno 180 giorni oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, al netto delle assenze non retribuite.