I codici alfanumerici previsti dal DPR 19/2016 sono stati mantenuti distinti per le classi di concorso oggetto di accorpamento. Pertanto, la classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, esattamente come accaduto in passato.
Si potrà proseguire utilizzando lo spazio specifico nella sezione relativa ai diplomi del vecchio ordinamento o nel campo “Eventuali note” in fondo al modello di domanda.
Basta scrivere all’interno della casella di testo “Non previsti”.
Serve un numero non inferiore a 180 giorni di servizio effettivo, al netto delle assenze non retribuite, oppure, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 124/1999, servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Nella dichiarazione del servizio la data fine deve coincidere con la data fine dell'ultima nomina, eccetto per il corrente anno scolastico 2024/2025 per il quale, pur in presenza di proroga estiva, la data fine servizio deve essere non posteriore alla data di presentazione della domanda.
L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità non è valutato nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado se prestato senza titolo di specializzazione. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto.
Il servizio, ai fini del punteggio, è valido qualora prestato sullo specifico grado per il quale si presenta domanda.
No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ininfluente.
Sì. In costanza di contratto il servizio reso in detti periodi è valido a tutti gli effetti.
E’ valutabile il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (almeno 180 giorni) per anno scolastico. Per scuole provinciali s’intendono le scuole a carattere statale della provincia di Trento.
Non sono considerati utili i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l’aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l’aspettativa per motivi di studio, l’aspettativa non retribuita per motivi familiari, l’aspettativa per mandati politici, amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera.
Non sono considerati utili i servizi prestati presso le scuole materne e/o dell’infanzia, gli istituti e i centri di formazione professionale e presso le istituzioni scolastiche paritarie, legalmente riconosciute, parificate.