Le domande di partecipazione al concorso possono essere presentate dalle ore 10.00 di giovedì 16 novembre 2023 alle ore 10.00 di lunedì 18 dicembre 2023, esclusivamente attraverso la procedura on-line collegandosi al portale tematico della scuola trentina
www.vivoscuola.it
Le domande presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione. La domanda in forma telematica è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sotto responsabilità penale del dichiarante in ordine alla veridicità delle certificazioni e dei fatti dichiarati
Le domande devono essere compilate e presentate con modalità on-line tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la tessera sanitaria/carta provinciale dei servizi (CPS) rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento oppure tramite il sistema digitale pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini ed imprese (SPID) o tramite Carta d’identità elettronica (CIE), collegandosi al portale
www.vivoscuola.it
nell’area dedicata al concorso e seguendo le istruzioni indicate. La domanda in forma telematica è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Essa viene resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale (artt. 476 e ss. C.p.) e delle leggi speciali in materia.
Sì, tramite il servizio offerto da un gestore d’identità che permette la registrazione online. Per tutte le informazioni sui gestori disponibili si veda il link
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Per problemi tecnici legati all’accesso si deve contattare il numero verde 800228040. Qualora vi siano quesiti di natura amministrativa che non trovino già risposta nelle FAQ, è possibile contattare il Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola: tel. 0461 491340, e-mail
serv.perscuola@ p rovincia.tn.it
Si informa che, in ogni caso, non verrà fornita attività di consulenza personalizzata per il calcolo del punteggio dei titoli.
Fino alla scadenza dei termini di presentazione, posso sempre inviare una nuova domanda. L’Amministrazione terrà in considerazione esclusivamente l’ultima domanda inviata per ogni tipo di posto/sostegno.
All’interno del modulo della domanda è disponibile il link al sito
https://pagoPA.provincia.tn.it
per effettuare il pagamento e il link alla guida “PagoPA in Trentino”.
Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria compilo un singolo modulo per ciascun posto per cui intendo partecipare (posto comune, posto di sostegno, lingua straniera tedesco/inglese, posto Montessori per la scuola primaria; sostegno primo grado, sostegno secondo grado per la scuola secondaria).
Il versamento deve essere unico in ogni caso, riportando, nel caso di più domande, lo stesso codice di avviso di pagamento.
I requisiti sono tutti necessari, la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. Dove i requisiti sono alternativi (ad esempio il diploma di Istituto magistrale in alternativa alla Laurea in Scienze della formazione primaria oppure l’abilitazione in alternativa al titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento ad una classe di concorso, congiunto ai 24 CFU) il bando lo specifica esplicitamente.
Se accedo con la laurea estera, questa deve essere già stata resa equipollente da un ateneo italiano. Informazioni su modalità, scadenze, moduli e documentazione da allegare per la richiesta di equipollenza vanno richieste alla segreteria dell’ateneo al quale si vuole presentare la domanda e/ o individuate visitando il relativo sito web. Se accedo con l’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero, devo aver già ottenuto il riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, ai sensi della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016. L’istanza di riconoscimento professionale va presentata unicamente tramite la piattaforma “ Riconoscimento Professione Docente ”.
No. I periodi di servizio svolti presso la scuola per l’infanzia, presso gli istituti di formazione professionale, presso gli istituti paritari, legalmente riconosciuti e/o parificati non possono essere fatti valere come titolo di accesso
No. L’assunzione a tempo indeterminato nella figura professionale di docente, in qualsiasi classe di concorso, ordine e grado di scuola, sia provinciale che statale, preclude la possibilità di iscriversi.
No. Il bando di concorso esclude dalla partecipazione alla procedura coloro i quali abbiano rinunciato all’assunzione in ruolo dalle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo posto/sostegno.
Sì, in questo caso il bando non prevede l’esclusione di chi ha rinunciato all’assunzione in ruolo.
No. Il bando di concorso esclude dalla partecipazione alla procedura coloro i quali abbiano rinunciato all’assunzione in ruolo dalle graduatorie straordinario per titoli ed esami per il medesimo posto/sostegno.
No, il bando di concorso esclude dalla partecipazione alla procedura coloro i quali siano inseriti nelle graduatorie di detto concorso per il medesimo tipo di posto.
Può essere inserita la data del 31/08 riferita all’anno solare di conseguimento
Qualora il servizio sia stato svolto sullo stesso posto per cui si presenta domanda, va inserito: a) la frase “vedi punto A.1.1” se il titolo è coincidente con il titolo di accesso inserito nel punto A.1.1; b) nel caso l’aspirante sia in possesso di più titoli di accesso al concorso (es. diploma di Istituto Magistrale conseguito ante anno scolastico 2001/2002 e Laurea in Scienze della formazione primaria indirizzo scuola primaria) potrà indicare quello di preferenza, purché la data di conseguimento sia anteriore all’inizio del primo periodo di servizio. Qualora vengano utilizzati, invece, come titolo d’accesso, periodi di servizio svolti su posto diverso o presso altro ordine di scuola, il candidato dovrà inserire il titolo di studio utilizzato per l’insegnamento in questo ordine di scuola, avendo cura di riportare, negli appositi spazi, oltre alla corretta denominazione del titolo e la relativa data di conseguimento, anche eventuali esami o crediti formativi previsti dalla normativa, al momento di svolgimento del servizio, per l’accesso alla singola classe di concorso.
Se il titolo di studio inserito per la validazione del servizio non prevede esami o crediti formativi obbligatori basterà inserire una frase del tipo “nessun esame obbligatorio previsto”
Sì, può essere indicata e, automaticamente, viene attribuita anche la preferenza di cui al successivo punto b1).
E’ possibile indicarla se i figli nel corso dell’anno solare 2022 non hanno superato un reddito complessivo di euro 4.000,00, se avevano un’età inferiore a 24 anni al 31 dicembre 2022, e di 2.840,51 negli altri casi e risultano a carico fiscalmente (dichiarazione dei redditi/modello unico) indipendentemente dalla percentuale.
La scelta deve essere fatta dal candidato tenendo conto, innanzitutto, che i tre anni scolastici di servizio dichiarati come titolo di accesso non vengono considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli di servizio. Tenendo presente che, ai fini dell’accesso, il servizio non deve essere stato reso necessariamente nello specifico grado di scuola (per la domanda nella primaria può essere considerato anche il servizio reso nella scuola secondaria; per la domanda nella secondaria di primo grado può essere considerato anche il servizio reso nella primaria e nella secondaria di secondo grado; per la domanda nella secondaria di secondo grado può essere considerato anche il servizio reso nella primaria e nella secondaria di primo grado), al candidato converrà dichiarare il servizio eventualmente svolto in grado di scuola diversa rispetto a quello per la quale presenta domanda alla procedura concorsuale.
Sì. Gli anni scolastici utilizzati come titoli di accesso, purché prestati nelle scuole provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, sono utilizzabili anche per l’attribuzione del punteggio previsto per la continuità di servizio.
Il servizio è valido solo ai seguenti fini:
- per l’attribuzione del punteggio di servizio, fino alla data di presentazione della domanda, qualora si tratti di servizio specifico;
- per l’attribuzione del punteggio previsto per la continuità di servizio presso le scuole provinciali, sia che si tratti di servizio specifico che di servizio non specifico.
Sì. In costanza di contratto il servizio reso in detti periodi è valido a tutti gli effetti.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è considerato come intero anno scolastico il servizio con durata di almeno 180 giorni oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, al netto delle assenze non retribuite.
È valutabile il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto alla normativa vigente all’epoca della nomina. Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o delle attività ad essa alternative non è valutabile
Sono i servizi prestati presso le istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale svolti prima del 1 gennaio 1998 e gli eventuali servizi svolti presso le istituzioni statali (fuori provincia)
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il servizio reso in modalità CLIL è riconosciuto come servizio a tutti gli effetti
È valutabile esclusivamente il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si concorre con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina, nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto.
La laurea in lingue straniere non dà titolo ad ottenere un punteggio specifico, ma può, comunque, rientrare tra gli ulteriori titoli di studio indicati al punto B.5 della Tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso (punti 2) oltre a costituire titolo di accesso, congiuntamente al diploma magistrale o alla laurea in Scienze della formazione primaria, al concorso per i posti di lingua straniera inglese e tedesco come previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera e) del bando di concorso.
È valutabile il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (almeno 180 giorni) per anno scolastico. Per scuole provinciali s’intendono le scuole (a carattere statale) della provincia di Trento. Non sono considerati utili i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l’aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l’aspettativa per motivi di studio, l’aspettativa non retribuita per motivi familiari, l’aspettativa per mandati politici, amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera. Non sono considerati utili i servizi prestati presso le scuole materne e/o dell’infanzia, gli istituti e i centri di formazione professionale e presso le istituzioni scolastiche paritarie, legalmente riconosciute, parificate.
Tenuto conto che il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato al 18 dicembre 2023, tutti i titoli (di accesso, culturali, professionali e di servizio) previsti dal bando devono essere posseduti alla data di invio della domanda
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del bando di concorso, le graduatorie hanno validità indeterminata.