Come si valuta il servizio nel sostegno svolto con lo specifico titolo di specializzazione e senza il relativo titolo di specializzazione? 

È valutabile esclusivamente il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si concorre con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina, nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto.

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