Si, tramite il servizio offerto da un gestore d’identità che permette la registrazione online. Per tutte le informazioni sui gestori disponibili si veda il link
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Per problemi tecnici legati all'accesso si deve contattare il numero verde 800228040.
Qualora vi siano quesiti di natura amministrativa che non trovino già risposta nelle FAQ, è possibile contattare il Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola al numero 1340, selezione 9, o con e-mail:
serv.perscuola@provincia.tn.it
Si informa che, in ogni caso, non verrà fornita attività di consulenza personalizzata per il calcolo del punteggio.
Fino alla scadenza dei termini di presentazione, posso sempre inviare una nuova domanda. L'Amministrazione terrà in considerazione esclusivamente l'ultima domanda inviata per ogni tipo di posto/sostegno.
All'interno del modulo della domanda è disponibile il link al sito https://pagoPA.provincia.tn.it per effettuare il pagamento e il link alla guida “PagoPA in Trentino”.
Il versamento deve essere unico in ogni caso.
I requisiti sono tutti necessari, la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. Dove i requisiti sono alternativi (ad esempio il diploma di Istituto Magistrale in alternativa al diploma di Laurea in Scienze della Formazione primaria) il bando lo specifica esplicitamente.
No. I periodi di servizio svolti presso la scuola per l’infanzia non possono essere fatti valere come titolo di accesso, bensì solamente come titolo valido per la valutazione del servizio.
No. Il bando di concorso esclude dalla partecipazione alla procedura coloro i quali abbiano rinunciato all’assunzione in ruolo dalle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo posto/sostegno.
No. Il bando di concorso esclude dalla partecipazione alla procedura coloro i quali abbiano rinunciato all’assunzione in ruolo dalle graduatorie di detto concorso per il medesimo posto/sostegno.
Può essere inserita la data del 31/08 riferita all'anno solare di conseguimento.
Qualora il servizio sia stato svolto presso la scuola primaria va inserito:
a) la frase “vedi punto A.1.1” se il titolo è coincidente con il titolo di accesso inserito nel punto A.1.1;
b) nel caso l’aspirante sia in possesso di più titoli di accesso al concorso (es. diploma di Istituto Magistrale conseguito ante anno scolastico 2001/2002 e Laurea in Scienze della formazione primaria indirizzo scuola primaria) potrà indicare quello di preferenza, purché la data di conseguimento sia anteriore all’inizio del primo periodo di servizio.
Qualora vengano utilizzati, invece, come titolo d’accesso, periodi di servizio svolti presso la scuola secondaria, il candidato dovrà inserire il titolo di studio utilizzato per l’insegnamento in questo ordine di scuola, avendo cura di riportare, negli appositi spazi, oltre alla corretta denominazione del titolo, anche eventuali esami o crediti formativi previsti dalla normativa, al momento di svolgimento del servizio, per l’accesso alla singola classe di concorso.
Se il titolo di studio inserito per la validazione del servizio non prevede esami o crediti formativi obbligatori basterà inserire una frase del tipo “nessun esame obbligatorio previsto”.
Sì, può essere indicata e, automaticamente, viene attribuita anche la preferenza di cui al successivo punto b1).
È possibile indicarla se i figli nel corso dell’anno solare 2020 non hanno superato un reddito complessivo di euro 4.000,00, se avevano un’età inferiore a 24 anni al 31 dicembre 2020, e di 2.840,51 negli altri casi e risultano a carico fiscalmente (dichiarazione dei redditi/modello unico) indipendentemente dalla percentuale.
La scelta deve essere fatta dal candidato tenendo conto, innanzitutto, che i tre anni scolastici di servizio dichiarati come titolo di accesso non vengono considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli di servizio. Tenendo presente che, ai fini dell’accesso, il servizio non deve essere stato reso necessariamente nella scuola primaria (può essere considerato anche il servizio reso nella scuola secondaria) e che al servizio svolto nella scuola primaria viene attribuito un punteggio maggiore, al candidato converrà dichiarare il servizio eventualmente svolto in ordini di scuola diversi rispetto a quello per la quale è attivata la procedura concorsuale.
Si. Gli anni scolastici utilizzati come titoli di accesso sono utilizzabili anche per l’attribuzione del punteggio previsto per la continuità di servizio.
Il servizio è valido solo ai seguenti fini:
- per l’attribuzione del punteggio di servizio, fino alla data di presentazione della domanda
- per l’attribuzione del punteggio previsto per la continuità di servizio presso le scuole provinciali
Si. In costanza di contratto il servizio reso in detti periodi è valido a tutti gli effetti.
Serve un numero non inferiore a 180 giorni di servizio effettivo, al netto delle assenze non retribuite. La frazione minima è di 30 giorni.
Si, è possibile. In tal caso dovranno devono essere effettuate in domanda tutte le dichiarazioni richieste e si deve produrre la documentazione comprovante il servizio (vedasi nota 12 alla tabella titoli di cui all’allegato A del bando di concorso).
È valutabile il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto alla normativa vigente all'epoca della nomina.
Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o delle attività ad essa alternative non è valutabile.
Sono i servizi svolti presso le istituzioni paritarie, le istituzioni statali (fuori provincia), gli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, le scuole elementari parificate e i servizi prestati presso le istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale o le scuole d'infanzia provinciali ed equiparate svolti prima del 1 gennaio 1998.
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il servizio reso in modalità CLIL presso la scuola primaria è riconosciuto come servizio a tutti gli effetti
La laurea in lingue straniere non da’ titolo ad ottenere un punteggio specifico, ma può, comunque, rientrare tra gli ulteriori titoli di studio indicati al punto B.6 della Tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso (punti 2) oltre a costituire titolo di accesso, congiuntamente al diploma magistrale o alla laurea in Scienze della formazione primaria, al concorso per i posti di lingua straniera inglese e tedesco come previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera d9 del bando di concorso.
È valutabile il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (almeno 180 giorni) per anno scolastico.
Non sono considerati utili i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l’aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l’aspettativa per motivi di studio, l’aspettativa non retribuita per motivi familiari, l’aspettativa per mandati politici, amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera.
Non sono considerati utili i servizi prestati presso le scuole materne e/o dell’infanzia, gli istituti e i centri di formazione professionale e presso le istituzioni scolastiche paritarie, legalmente riconosciute, parificate.
Tenuto conto che il termine ultimo di presentazione della domanda è lunedì 28 giugno 2021, tutti i titoli (di accesso, culturali e di servizio) previsti dal bando devono essere posseduti alla data di invio della domanda.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del bando di concorso, le graduatorie hanno validità indeterminata, ma saranno utilizzate unicamente dopo l’esaurimento delle graduatorie formate in esito al concorso previsto dal comma 3 dell’articolo 20 della L.P. n. 15 del 3 agosto 2018.