Insegnamento della religione in una terra di confine

L'evoluzione storica e normativa dell'insegnamento della religione cattolica in Trentino

In Trentino, in parallelo con l’Alto Adige-Südtirol, anche la questione dell'insegnamento della religione nei territori di confine già appartenenti all'impero austriaco è sempre stata caratterizzata da elementi di peculiarità rispetto al regime generale, sia quello vigente nell'ordinamento scolastico austriaco fino all'annessione dopo la prima guerra mondiale, sia quello successivo dato dall'ordinamento scolastico italiano.

Infatti, nei territori un tempo costituenti il principato vescovile di Trento e la Contea del Tirolo si può rilevare la continua rivendicazione di una disciplina particolare dell'insegnamento della religione, proprio in nome di peculiarità legate alla storia, alla cultura, alle tradizioni locali. Tali rivendicazioni, che attraversano secoli di storia, sono state generalmente recepite e legittimate dalle varie legislazioni.

Basti ricordare, in questo senso l'ottenimento da parte dei vescovi di Bressanone e Trento di una normativa particolare rispetto alle norme generali previste nei provvedimenti di Maria Teresa del 1774 sull'insegnamento religioso.

Ma anche nel periodo dell'annessione al Regno d'Italia e poi nel tempo del nazionalismo fascista, l'insegnamento della religione rimane disciplinato da norme proprie: nel Regno d'Italia infatti l'insegnamento della religione venne introdotto nelle scuole elementari solo nel 1923, e nelle medie e superiori nel 1929, invece nei cosiddetti “territori annessi” - e nello specifico in Trentino - l'insegnamento della religione rimase costante nella disciplina austriaca previgente, con il riconoscimento normativo dell'art. 4 della legge n. 1322 del 1920, volta a salvaguardare l'autonomia delle due province.

A cavallo delle due guerre mondiali la normativa conserva il carattere speciale dell'insegnamento della religione, anche dopo la stipula del Concordato Lateranense (1929), che fu applicato con tratti specifici per le due province, che vanno dalla conferma del trattamento professionale dei docenti di religione al carattere obbligatorio, salvo esonero, dell'insegnamento (1923), dalla disciplina delle nomine a quella delle visite ispettive (1925), dall'istituzione di ruoli alla determinazione di una pianta organica dei docenti di religione (1932).

Dopo la seconda guerra mondiale alcuni provvedimenti, quali quello che confermava le due ore settimanali di religione nella scuola elementare (1945) e quello che ampliava i posti a ruolo per insegnanti di religione nelle scuole tedesche dell'Alto Adige (1947) ribadiscono la disciplina speciale dell'insegnamento della religione nelle due provincie.

Con il primo Statuto di autonomia (1948), nei tempi dell'istituzione della Repubblica e della preparazione al Concilio Vaticano secondo, e così con il secondo Statuto (1972) l'organizzazione scolastica dell'insegnamento di religione in questa regione di confine si consolida secondo la sua formulazione speciale, venendo peraltro ad inserirsi progressivamente nell'ampio dibattito sulla revisione del Concordato.

Il tema della salvaguardia del regime vigente nelle regioni di confine è ben presente in tutte le trattative per il rinnovo degli accordi concordatari, come è ampiamente documentato negli atti e nelle cosiddette "bozze " di revisione del Concordato lateranense che avrà la sua conclusione nel 1984 e che sarà applicato in Trentino con norme speciali.

Un fatto rilevante in questo contesto è l'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di ordinamento scolastico, comprese norme speciali per l’insegnamento di religione per la provincia di Bolzano (con il DPR n. 89 del 1982) e per la provincia di Trento, che ottenne le proprie norme di attuazione con il DPR n. 405 del 1988

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