DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 405
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento (articoli 21, 21, 23)
Art. 21
1. L'applicazione nella provincia di Trento dell'art. 9, comma 2, dell'accordo di modificazioni del Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 , e dell'intesa stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione ed il presidente della Conferenza episcopale italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 , non pregiudica, ai sensi del punto 5, lettera c), del protocollo addizionale in data 18 febbraio 1984 al predetto accordo, il regime vigente in detta provincia per l'insegnamento della religione cattolica così come previsto nei successivi commi.
2. Nella provincia di Trento, pertanto, l'insegnamento della religione cattolica, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti o religiosi, oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente, d'intesa con l'ordinario stesso.
3. L'insegnamento di cui al comma 2 è impartito, secondo le norme stabilite dal vigente concordato, per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.
4. omissis
5. Il ruolo istituito con l'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, integrato dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 , è trasformato in ruolo ad esaurimento. I relativi posti sono soppressi con la cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio dei docenti ad essi assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note al testo
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2003, n. 346 .
Art. 22
1. L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Trento, in possesso dei requisiti ivi previsti, con riferimento al livello retributivo attribuito al personale docente appartenente a detto ordine di scuole.
Art. 23
1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , relative all'insegnamento religioso cattolico nelle scuole della provincia di Trento, il sovrintendente scolastico conferisce incarichi ispettivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 dello stesso decreto, ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle predette rispettive scuole, il quale sia ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano anche per le suddette funzioni.