Sentenza n. 203/1989
Insegnamento della religione cattolica: l’IRC è curricolare, a scelta è se fare o non fare religione; in alternativa non si può obbligare a svolgere una attività didattica
In virtù della sua forma di Stato laico, la Repubblica impartisce l'insegnamento della religione cattolica sulla base del valore formativo di una cultura religiosa che sottende il pluralismo e dell'acquisizione dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano, nonchè con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche.
A tale risultato perviene la seconda proposizione dell'art. 9, numero 2, L. n. 121 del 1985, garantendo un nuovo diritto soggettivo senza precedenti in materia: di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica (che ha come titolari i genitori e, per le scuole secondarie superiori, direttamente gli studenti).
La terza proposizione della citata norma sancisce la garanzia che la scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione. Pertanto la previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica dinanzi al quale si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche: solo l'esercizio del diritto di avvalersi crea l'obbligo di frequentare l'insegnamento.
Per quanti decidono invece di non avvalersi, l'alternativa è uno stato di non-obbligo, infatti
la previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a condizionare l'esercizio della libertà costituzionale di religione. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost., dell'art. 9, numero 2, L. 25 marzo 1985 n. 121, e del punto 5, lett. b), relativo Protocollo addizionale, nella parte in cui tali
disposizioni cagionerebbero discriminazione a danno degli studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica, ove non potessero legittimare la previsione dell'insegnamento religioso come meramente facoltativo).